Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza presidenziale 2021-03-26, n. 202100539

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza presidenziale 2021-03-26, n. 202100539
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100539
Data del deposito : 26 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/03/2021

N. 05338/2015 REG.RIC.

N. 00539/2021 REG.PROV.PRES.

N. 05338/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5338 del 2015, proposto dai signori G P C e F M A, rappresentati e difesi dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Savoia n. 72;

contro

il Comune di Iglesias, il Consiglio Comunale di Iglesias, la Commissione Consiliare V - urbanistica del Comune di Iglesias, la Commissione edilizia del Comune di Iglesias, il Dirigente pro tempore del Servizio urbanistica del Comune di Iglesias, l’Assessore pro tempore all'urbanistica e all'edilizia privata del Comune di Iglesias, tutti non costituiti in giudizio;

nei confronti

dei signori Bruno Cappai, Carla Facchin, Andrea Sotgia, Francesco Sotgia e Giuseppe Pinna, tutti non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 1073/2014, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, cod. proc. amm.;

Rilevato che risultano ancora pendenti e da decidere, presso questa Sezione, gli appelli proposti nel 2015;

Tenuto conto del numero complessivo dei magistrati assegnati alla Sezione e rilevato il numero degli appelli complessivamente pendenti presso questa Sezione;

Considerato che, per la corretta gestione dei ruoli e per individuare quali siano le posizioni alle quali va data risposta di giustizia, occorre valutare quali tra gli appelli pendenti dell’anno 2015 vadano fissati con priorità;

Considerato che vanno acquisiti elementi utili per tale valutazione, anche ai sensi degli articoli 71, 71 bis e 72 del codice del processo amministrativo e dell’art. 8 delle norme d’attuazione del medesimo codice, anche per evitare che siano inseriti nei ruoli i giudizi destinati ad essere dichiarati estinti per rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere;

Considerato che, di conseguenza, va disposto che:

a) ai sensi degli articoli 35 e 85 del codice del processo amministrativo, la parte appellante dichiari se continua ad avere interesse alla definizione del giudizio;

b) in previsione della eventuale condanna alle spese della parte soccombente e delle eventuali statuizioni delle misure previste dall’articolo 26, commi 1 e 2, del codice del processo amministrativo (e ferma ogni valutazione del Collegio), è opportuno che ciascuna parte costituita nei giudizi pendenti depositi una analitica nota spese, che agevoli il Collegio per la relativa liquidazione;

c) per il caso di perdurante sussistenza dell’interesse, vanno acquisiti documentati chiarimenti, sul se vi siano state sopravvenienze nel corso del giudizio e se sussistano connessioni (di ordine oggettivo o soggettivo) con altri giudizi pendenti in sede di giustizia amministrativa;

d) la dichiarazione sopra prevista alla lettera a), le note spese di cui alla lettera b) e la nota di chiarimenti di cui alla lettera c) vanno depositate entro il termine di quaranta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.


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