Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-03-07, n. 202302366

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-03-07, n. 202302366
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302366
Data del deposito : 7 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2023

N. 02366/2023REG.PROV.COLL.

N. 00231/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 231 del 2017, proposto da
M V e L B, rappresentate e difese dagli avvocati G Cdi e F Sllo, con domicilio eletto presso lo studio G Cdi in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, n. 63;



contro

Comune di Castiglione Torinese, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S G, A L e C M, con domicilio eletto presso lo studio S G in Roma, via di Monte Fiore, n. 22;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), 9 giugno 2016, n. 787, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castiglione Torinese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 14 dicembre 2022 il Cons. G M e udito l’avvocato Scancarello Franco in collegamento da remoto. Ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a. e dell’art. 13-quater disp. att. c.p.a. (articolo aggiunto dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113.), preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione, è data la presenza degli avvocati Gattamelata, Lauria e Merani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza parziale del 16 gennaio 2015, n.105, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha accolto la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Castiglione Torinese in ordine alla richiesta di messa in sicurezza presentata il 17 gennaio 2014 dalle signore M V e L B, proprietarie di un fabbricato in via Torino n. 145, lungo la strada provinciale 590 della Val Cerrina.

A seguito della sentenza, con provvedimento n. 1 del 26 febbraio 2015, il responsabile del servizio, dando atto della intervenuta installazione, dal 19 aprile 2014, di un segnale stradale verticale di divieto di sosta e di fermata all'altezza di Via Torino, angolo Via Gerbidi, ha conseguentemente rigettato la richiesta delle proprietarie di installare cartelli o altri dissuasori di sosta in prossimità del civico n. 145 «in quanto il posizionamento costituirebbe pericolo per la circolazione stradale, in considerazione dell’alta densità di traffico diurno e notturno» e «in quanto la conformazione della suddetta area imporrebbe che l’installazione venisse effettuata in prossimità di recinzioni di aree di proprietà di soggetti terzi» .

2. Il provvedimento è stato impugnato dalle signore M V e L B con motivi aggiunti nell’ambito del giudizio sul silenzio.

Con sentenza 9 giugno 2016, n.787, il T.a.r. per il Piemonte ha definitivamente rigettato sia il ricorso sul silenzio sia i motivi aggiunti avverso il successivo provvedimento n. 1 del 26 febbraio 2015 e la relativa domanda di risarcimento del danno.

3. Hanno proposto appello le signore M V e L B chiedendo la riforma della sentenza sulla base di plurimi motivi.

4. Il Comune di Castiglione Torinese resiste in giudizio chiedendo che l’appello sia respinto.

5. All’udienza pubblica straordinaria del 14 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Con il primo motivo le appellanti deducono l’erroneità della sentenza per la violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, avendo il giudice escluso l’esistenza di un ritardo imputabile all’amministrazione. Secondo le appellanti il procedimento si sarebbe concluso tardivamente, a oltre un anno di distanza dalla presentazione dell’istanza, e con un provvedimento non risolutivo del problema poichè si sarebbe limitato a comunicare l’avvenuta installazione di un cartello di divieto di sosta a cinquanta metri di distanza dall'abitazione delle deducenti.

7. Con il secondo motivo, le appellanti censurano la sentenza per non aver accolto i motivi aggiunti proposti contro il provvedimento del 26 febbraio 2015, con cui il Comune ha respinto la richiesta di installare cartelli o altri

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