Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-03, n. 202400106
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Non sussiste, per il Comune, alcun obbligo normativo di applicare l'aliquota IMU minima del 4 per mille per gli alloggi locati a canone agevolato, in quanto non sussiste irragionevole disparità di trattamento, tenuto conto del fatto che, se i proprietari che utilizzano per sé l'immobile, quale prima casa, non soddisfano direttamente a un bisogno della collettività, i proprietari che concedono in locazione degli alloggi perché siano utilizzati quale prima casa da famiglie in situazione di disagio, soddisfano un bisogno della collettività traendone, però, un beneficio.
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 03/01/2024
N. 00106/2024REG.PROV.COLL.
N. 00954/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 954 del 2019, proposto da
MA EN, BO RG LB, Società Investimenti BO s.p.a., rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Palmieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torino, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Gianotti e Luisa Varalda, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sebastiana Dore in Roma, via Principessa Clotilde 2;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00721/2018, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2023 il Cons. Roberta Ravasio;
Dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite, che hanno depositato istanza di passaggio della causa in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sig.ra EN MA, il sig. RG LB BO e la BO s.i.b. s.p.a. sono proprietari di alcune decine immobili situati nel Comune di Torino, locati in parte per il tramite del centro servizi da Lo.C.A.Re. (in favore degli abitanti a basso reddito familiare che versano in condizioni di emergenza abitativa) e in parte con contratti di locazione a canone agevolato.
2. Con le deliberazioni consiliari mecc. 02834/013 e mecc. 02834/013, in attuazione del disposto di cui all’art. 13, DL 6.12.2011, n. 201, convertito nella L. 22.12.2011, n. 214, il Comune di Torino ha fissato nello 0,575% - ovvero nella stessa identica misura prevista per la c.d. prima casa e per gli alloggi dell’Agenzia Territoriale per la Casa - l’aliquota dell’IMU dovuta per ogni “ unità abitativa concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della L 431/98, art. 2 e art. 5 comma 2 ”, fra le quali vanno incluse anche quelle locate con la mediazione della Agenzia Lo.C.A.Re.
3. La sig.ra EN MA, il sig. RG LB BO e la BO s.i.b. s.p.a. hanno impugnato i provvedimenti summenzionati, censurando la mancata previsione di forme di agevolazione per gli appartamenti concessi in locazione a famiglie disagiate.
4. Il TAR per il Piemonte ha respinto il ricorso con la sentenza del cui appello si tratta, dichiarandolo infondato nel merito.
5. La Società Investimenti BO Spa, EN MA, RG LB BO hanno interposto appello chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza.
6. Si è costituito in giudizio, per resistere all'impugnazione, il Comune di Torino, insistendo per la reiezione dell'appello.
7. All'udienza del 24 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Va premesso, in fatto, che il Comune di Torino ha costituito l’Agenzia Lo.Ca.Re per favorire l'incontro della domanda e dell'offerta sul mercato delle locazioni: essa opera a favore di inquilini in condizioni di difficoltà abitativa e di privati proprietari di alloggi sfitti, disponibili a metterli a disposizione degli interessati, indicati da Lo.C.A.Re., a condizioni di reciproca convenienza.
8.1. Più in dettaglio, risulta dagli atti del giudizio che il Comune di Torino, attraverso Lo.C.A.Re. ha inteso agevolare il reperimento di un alloggio privato in affitto da parte di famiglie residenti che,
senza avere i requisiti necessari ad accedere all’edilizia sociale ex LR 3/2010 e quindi al di fuori ed in alternativa alle procedure di assegnazione di alloggio popolare, si trovino comunque in condizione di disagio abitativo a seguito di sfratto per finita locazione o per inadeguatezza dell’alloggio occupato e che fruiscano di un reddito certo; su questi presupposti, ove stipulato un regolare contratto di affitto convenzionato ex artt. 2 e 5, comma 2, L 431/98 - ovvero nei termini previsti dall’accordo territoriale firmato dai sindacati della proprietà e degli inquilini -, il Comune di Torino riconosce un contributo una tantum a favore dell'inquilino ed un incentivo economico commisurato alla durata della locazione, compreso tra i 1.500 e i 3000 euro, a favore del proprietario.
8.2. Risulta, inoltre, che ai proprietari che affittino l'alloggio a famiglie segnalate direttamente da Lo.C.A.Re. (e non precedentemente sfrattate per morosità) l’amministrazione comunale riserva un c.d. “Fondo di Garanzia”, al fine di assicurare il rimborso di eventuali morosità dell’inquilino fino ad un massimo di 18 mensilità del canone, dopo la conclusione della procedura di sfratto. Oltre a ciò il proprietario può godere di ulteriori benefici fiscali, sia in termini di riduzione dell’IRPEF (dal momento che ai fini della dichiarazione dei redditi, il reddito imponibile derivante al proprietario è