Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-02-17, n. 201600640

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-02-17, n. 201600640
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201600640
Data del deposito : 17 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03982/2012 REG.RIC.

N. 00640/2016REG.PROV.COLL.

N. 03982/2012 REG.RIC.

N. 03985/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3982 del 2012, proposto dal Fallimento della Sielpa - Società Industria Estrazione Lavorazione Pietre ed Affini s.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati A L e A C, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, via Principessa Clotilde 2;



contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall’avvocato G D B, con domicilio eletto presso Michele Romano in Roma, via Domenico Morichini 41;
Comune di San Severino Marche; Provincia di Macerata;



sul ricorso numero di registro generale 3985 del 2012, proposto dal Fallimento della Sielpa - Società Industria Estrazione Lavorazione Pietre ed Affini s.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati A L e A C, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, via Principessa Clotilde 2;



contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall’avvocato G D B, con domicilio eletto presso Michele Romano in Roma, via Domenico Morichini 41;
Comune di Cingoli; Provincia di Macerata;



per la riforma

quanto al ricorso n. 3982 del 2012:

della sentenza del T.A.R. MARCHE, SEZIONE I, n. 820/2011, resa tra le parti, concernente il pagamento in favore della Regione del contributo per l’attività estrattiva da cava

quanto al ricorso n. 3985 del 2012:

della sentenza del T.A.R. MARCHE, SEZIONE I, n. 821/2011, resa tra le parti, avente il medesimo oggetto


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Viste le ordinanze cautelari della Sezione nn. 2785 e 2786 del 13 luglio 2012;

Viste le ordinanze della Sezione nn. 6694 e 6695 dell’11 dicembre 2012, di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di costituzionalità sollevata dall’appellante Sielpa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del fallimento della società appellante;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 34 del 10 febbraio 2015;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2016 il consigliere F F e uditi per le parti gli avvocati A L e Michele Romano, in dichiarata sostituzione dell’avvocato G D B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con distinti ricorsi proposti davanti al TAR Marche la Sielpa – Società Industria Estrazione Lavorazione Pietre e Affini s.r.l., titolare di rapporti concessori con la Regione Marche ex l. reg. n. 71/1997 (“Norme per la disciplina delle attività estrattive) per la coltivazione di due cave site nei territori dei Comuni di San Severino Marche e Cingoli, chiedeva che venisse accertata l’illegittimità della pretesa dell’autorità concedente di esigere il contributo nella misura determinata dall’incremento disposto con l’art. 42, comma 3, della l. r. n. 31/2009 [“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (Legge finanziaria 2010)”], deducendo sotto più profili l’incostituzionalità della norma finanziaria regionale.

2. Con le sentenze in epigrafe il TAR Marche accoglieva i ricorsi in parte, statuendo che la Sielpa aveva diritto a vedersi conguagliati i contributi annui dovuti in base ai quantitativi di materiale « effettivamente estratti », ma dichiarando per il resto manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla società ricorrente con riguardo all’incremento stabilito con l. reg. n. 31/2009.

3. Quest’ultima riproponeva quindi tali questioni a mezzo dei presenti appelli, per resistere ai quali si costituiva la Regione Marche.

4. Disposta la sospensione dell’esecutività delle sentenze appellate (ordinanze cautelari nn. 2785 e 2786 del 13 luglio 2012), la Sezione rimetteva alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della norma di legge finanziaria regionale, sotto i profili della violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di proprietà, ai sensi degli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1, del 1 protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - “protezione della proprietà”, dichiarando invece manifestamente infondata la questione con riguardo agli altri parametri invocati dalla Sielpa (ordinanze nn. 6694 e 6695 dell’11 dicembre 2012).

5. Nelle more del giudizio di costituzionalità si costituiva in prosecuzione dell’appellante la curatela nel fallimento della stessa, nel frattempo dichiarata dal Tribunale di Macerata (sentenza del 27 gennaio 2014).

6. Con sentenza n. 34 del 10 febbraio 2015 la Corte Costituzionale dichiarava l’infondatezza della questione di costituzionalità.

7. In seguito a questa pronuncia, il fallimento della Sielpa ha chiesto che i giudizi siano sospesi per pregiudizialità ex art. 295 cod. proc. civ. rispetto al ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo da esso proposto per far accertare la violazione del diritto di proprietà riconosciuto dal citato protocollo addizionale alla Convenzione europea.

8. All’udienza di discussione del 19 gennaio 2016 l’appellante ha insistito nella propria richiesta, instando in via subordinata affinché della questione sia investita l’Adunanza plenaria, in relazione questione di costituzionalità da essa sollevata per l’assenza di rimedi processuali in grado di conformare il giudicato interno alle pronunce della Corte europea (ordinanza n. 2 del 4 marzo 2015); in via di ulteriore subordine, la difesa del fallimento ha chiesto il differimento della discussione o la cancellazione della causa dal ruolo.

La Regione Marche si è opposta a tutte queste richieste.



DIRITTO

1. Gli appelli possono preliminarmente essere riuniti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva ex art. 70 cod. proc. amm.

2. Esaminando nell’ordine le richieste di ordine processuale formulate dal fallimento della Sielpa dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 34 del 10 febbraio 2015, deve innanzitutto essere respinta l’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. del presente giudizio.

3. Come sopra accennato, e come precisato all’udienza di discussione del 19 gennaio 2016 dalla difesa dell’appellante, l’istanza si fonda sul fatto che la medesima questione già esaminata dalla Corte Costituzionale – e cioè il contrasto tra la normativa regionale sul contributo per l’attività estrattiva ed il diritto di proprietà protetto protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea - è stata riproposta davanti alla Corte europea per i diritti dell’uomo. Pur prendendo atto della decisione di rigetto, in sede di discussione la difesa del fallimento ha infatti sottolineato che l’eventuale accoglimento della questione in sede europea genererebbe « diseconomie

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