Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-03-21, n. 202202009

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-03-21, n. 202202009
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202202009
Data del deposito : 21 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/03/2022

N. 02009/2022REG.PROV.COLL.

N. 04994/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4994 del 2018, proposto dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in l.c.a. (già Croce Rossa Italiana), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

D A, rappresentato e difeso dagli avvocati G T e A P, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma al Viale Castrense n. 7;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) del 27 novembre 2017, n. 11724, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. D A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2021 il Cons. Francesco Guarracino, nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, r.g. n. 10496/2003, il sig. D A, dipendente nel ruolo militare della Croce Rossa Italiana con il grado di sergente maggiore, sostenendo di aver maturato differenze di retribuzione e altri emolumenti a titolo di indennità per effetto degli avanzamenti di grado, tutti regolarmente decretati ma mai eseguiti sotto il profilo economico, chiedeva l’accertamento del diritto a ottenere l’adeguamento retributivo in relazione agli avanzamenti di grado, nonché per effetto dei miglioramenti economici contrattuali, a partire dalla data di riconoscimento dell’anzianità come indicata nel brevetto e la condanna della Croce rossa italiana alla liquidazione delle competenze economiche arretrate, con interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dalla data di maturazione dei crediti retributivi.

Con sentenza del 27 novembre 2017, n. 11724, il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, condannava la Croce Rossa Italiana ad adeguare la retribuzione del ricorrente in relazione agli avanzamenti di grado conseguiti nel tempo, con interessi e rivalutazione monetaria per i singoli periodi, nonché a corrispondere le differenze stipendiali dovute in virtù del mancato adeguamento della retribuzione in godimento per effetto dei miglioramenti economici contrattuali.

La sentenza è stata impugnata dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (nuova denominazione della Croce Rossa Italiana a partire dal 1° gennaio 2016) per ottenerne l’integrale riforma.

L’appellato ha resistito in giudizio, eccependo in limine l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi di impugnazione e sostenendone, comunque, l’infondatezza nel merito.

Con ordinanza della Sezione Quarta del 13 luglio 2018, n. 3243, l’esecutività della sentenza appellata è stata sospesa in accoglimento della domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – La questione controversa riguarda la decorrenza del diritto all’adeguamento retributivo per avanzamento di grado del personale militare della Croce Rossa Italiana, che secondo l’appellante decorrerebbe dal giorno successivo a quello della data del brevetto di promozione, mentre secondo la tesi fatta propria dal giudice di primo grado retroagirebbe alla data di anzianità giuridica nel nuovo grado riconosciuta nel brevetto.

2. – Dopo un’ampia esposizione retrospettiva sulla prassi generalizzata di riconoscere al personale promosso di grado l’aumento del trattamento economico dovuto con decorrenza retroattiva - invalsa, dopo l’ordinanza commissariale n. 470 del 2003 che aveva dato esecuzione straordinaria alle promozioni relative ai Q.A. 1994 – 1995 del personale militare di Assistenza in servizio continuativo giudicato idoneo al grado superiore e non promosso con le ordinanze commissariali nn. 1382, 1383, 1384 del 2003 relative al riconoscimento degli arretrati nel grado con retrodatazione dell’anzianità mediante atti di transazione - e dopo aver ricordato nel dettaglio le vicende relative al successivo annullamento di tutte le ordinanze sopra citate e al problematico recupero delle somme indebitamente erogate, l’Ente appellante sostiene che, in base all’art. 1757 cod. ord. mil., in tempo di pace il personale militare della Croce rossa italiana non aveva diritto alla perequazione automatica del trattamento economico prevista per il personale delle Forze armate e che, in presenza di norme imperative che fissavano con certezza i criteri sulla decorrenza economica in caso di promozione e che stabilivano il principio da seguire nel dar corso agli avanzamenti, la Croce Rossa Italiana non avrebbe potuto porre in pagamento somme relative a periodi antecedenti la data di emissione del decreto (per gli ufficiali) o del brevetto (per sottufficiali) di promozione.

3. – In rito, essendo formulata una critica puntuale e per nulla generica nei confronti della sentenza appellata, è destituita di fondamento l’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, sollevata dalla parte appellata.

4. – Nel merito, l’appello è fondato.

In conformità al disposto dell’art. 168 del R.D. 10 febbraio 1936, n. 484, le competenze economiche spettanti all’appellato nel nuovo grado andavano riconosciute e corrisposte a decorrere dal giorno successivo a quello della data del brevetto di promozione, dovendosi escludere, come già chiarito da consolidata giurisprudenza di questo Consiglio ( ex ceteris , C.d.S., sez. I, 10 maggio 2019, n. 1429;
C.d.S., sez. IV, 22 marzo 2018, n. 1834), che l’amministrazione possa porre in pagamento somme relative a periodi antecedenti la data di emissione del brevetto o del decreto di promozione.

La disciplina di riferimento allora contenuta nell’art. 116, R.D. 484/1936, poi trasfusa nell’art. 1757 cod. ord. mil., stabilisce la piena equiparazione del trattamento economico del personale militare della Croce rossa italiana ai pari grado dell’esercito solo in tempo di guerra, mentre in tempo di pace esso “ riceve le competenze stabilite per ciascun grado dal presente decreto, salvo provvedimenti da adottarsi dalla Presidenza generale, in analogia a quanto venga praticato per i personali militari e delle amministrazioni statali ”.

Questo Consiglio ha ripetutamente ribadito, di conseguenza, che in presenza di norme imperative che fissano con certezza i criteri per l’indicazione sulla decorrenza economica in caso di promozione (artt. 131, 159 e 168 del R.D. 484/1936) e che stabiliscono il principio da seguire nel dar corso agli avanzamenti (art. 89 stesso R.D.), non è consentito far retroagire gli effetti economici della promozione al grado superiore a una data precedente quella del provvedimento di promozione, in difetto di provvedimenti della Presidenza generale che avessero previsto diversamente in omaggio alla disciplina di riferimento sopra richiamata.

5. – Per queste ragioni l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.

6. – In considerazione del carattere di novità che la questione rivestiva all’epoca dell’introduzione del giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di lite del doppio grado.

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