Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-01-22, n. 202400706

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-01-22, n. 202400706
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400706
Data del deposito : 22 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/01/2024

N. 00706/2024REG.PROV.COLL.

N. 01346/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2021, proposto da
Radio Ies S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci 14;



contro

Comune di Rocca di Papa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.G. Belli, 39;



nei confronti

Radio Italia S.p.A., non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 08101/2020, del 15 luglio 2020, non notificata;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rocca di Papa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2024 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e uditi per le parti gli avvocati D S e G P;



FATTO

1. La società odierna appellante impugna la sentenza del T Lazio, in epigrafe indicata, che ha rigettato il ricorso dalla medesima proposto avverso l’ordinanza n. 80, prot. 22049 del 16 agosto 2019, con cui il comune di Rocca di Papa ha ingiunto, tra gli altri, alla ricorrente, di «demolire -ENTRO NOVANTA GIORNI - dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali, le seguenti opere abusive realizzazione di: n. 3 manufatti in ferro su base in cemento Box 2-2/A-Box 3 -3/A e Box 4 -4/A delle seguenti dimensioni: (BOX 2) 6,50 x 2,00 mt x h media 2,00 mt; (BOX 2/A) 0,60 x 0,60 mt x h 2,00 mt; (BOX 3) 4,00 x 4,00 mt x h media 5,00 mt; (BOX 3/A) 2,50 x 2,00 mt x h media 2,00 mt; ( BOX 4) 4,00 x 2,00 mt x h media 2,20 mt; (BOX 4/A) 1,60 x 0,60 mt x h 2,00 mt; e n. 5 tralicci metallici su base in cemento sul quale sono presenti parabole e varie antenne “tralicci E e F, tralicci G e H e traliccio I”, delle seguenti dimensioni: (traliccio E e F) struttura metallica di altezza mt. 15,00; (traliccio G), struttura metallica mt. 2,50 x 2,00 x altezza mt. 40,00; (traliccio H) struttura metallica di altezza mt. 12,00; (traliccio I) struttura metallica di altezza mt. 25,00, il tutto su area privata distinta in catasto al foglio 10 particella 386».

2. Detti manufatti, ubicati in località Madonna del Tufo, sono utilizzati per attività di radiodiffusione sonora.

3. L’odierna appellante, in particolare, è utilizzatrice di due “box” (2 e 2A) e di due tralicci (E ed F) di cui si avvale per l’esercizio di radiodiffusione sonora privata in ambito locale a carattere commerciale.

4. Con il ricorso di primo grado la società odierna appellante ha censurato il menzionato provvedimento articolando tre motivi di ricorso.

5. Con il primo motivo del ricorso di primo grado la società ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere, rappresentando che l’infrastruttura risulta collocata nel Comune di Rocca di Papa da oltre trenta anni e nella attuale località da ventiquattro anni, giusta provvedimento del 1995 con cui l’Amministrazione comunale aveva autorizzato lo “spostamento e consolidamento” degli impianti di radiodiffusione dal centro della città. Inoltre, con riferimento ad uno dei tralicci, diverso da quello attualmente utilizzato dalla odierna appellante, era intervenuta una sentenza penale del Tribunale di Roma del 1989 che aveva assolto l’imputato dal reato p.p. dall’art. 734 c.p. rubricato “distruzioni e deturpamento di bellezze naturali” e in motivazione tale pronuncia ha osservato che per l’installazione di tralicci di modeste dimensioni non è espressamente previsto il rilascio della concessione edilizia che sarebbe necessaria solo in caso di rilevante mutamento dell’assetto edilizio ed urbanistico del territorio, che nella specie non ricorrerebbe. Altresì, l’odierna appellante valorizza la sopravvenuta disciplina di cui “all’art. 87 D.lgs. n. 259/2003” in base alla quale gli impianti radiofonici non potrebbero essere assimilati ad altre costruzioni data la ridotta volumetria ed il ridotto impatto sul territorio degli stessi.

6. Con il secondo motivo del ricorso di prime cure la società ha lamentato un difetto di istruttoria, posto che l’amministrazione civica, nel provvedimento oggetto del presente giudizio, ha rappresentato l’esistenza del già citato provvedimento del 1995, relativa allo “spostamento e consolidamento” di un traliccio già esistente (che nel provvedimento oggetto del presente giudizio viene ritenuto corrispondere al manufatto ora individuato quale traliccio “E”), e l’odierna appellante ha sostenuto che analoga autorizzazione sussista anche per le infrastrutture dalla medesima utilizzate.

7. Infine, con il terzo motivo dell’originario ricorso la società ha lamentato la “violazione dell’art. 87 del D.lgs. n. 259/2003, del piano nazionale di assegnazione delle frequenze e della delibera della Regione Lazio del 3 agosto 2017, n. 492”. In sintesi, con tale mezzo si è censurato il provvedimento per non aver individuato siti alternativi sui quali sarebbe possibile spostare gli impianti oggetto dell’ordine di demolizione, con conseguente impossibilità di effettuare l’attività di radiofonia avente carattere di “servizio di interesse generale”.

8. Con la sentenza ora impugnata il primo giudice ha rigettato il ricorso ritenendolo manifestamente infondato e ritenendo palese la abusività dell’opera, priva del nulla osta paesaggistico e di quello per la sismicità, trattandosi di vincoli apposti in data anteriore a quella di realizzazione del traliccio. Difetterebbe, altresì, il titolo abilitativo edilizio considerato che il provvedimento del 1995 non avrebbe i requisiti di forma e di sostanza propri del permesso di costruire. Da ciò il primo giudice ha fatto discendere il rigetto dei primi due motivi di ricorso, anche in considerazione della circostanza che la sentenza penale del 1989 non è invocabile nel presente giudizio in quanto emessa nei confronti di un soggetto diverso ed essendo diretta unicamente ad accertare l’esistenza del reato ascritto e non potendo vincolare il giudice amministrativo il quale già negli anni ‘70 e ‘80 riteneva necessario il titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di manufatti del tipo di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi