Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-05-16, n. 202304864

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-05-16, n. 202304864
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304864
Data del deposito : 16 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2023

N. 04864/2023REG.PROV.COLL.

N. 01404/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1404 del 2021, proposto da
P A, rappresentato e difeso dall'avvocato S C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Samo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 528/2020.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Samo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2023 il Cons. G G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso, notificato il 14 ottobre 2019 e depositato l’8 novembre 2019, P A ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l'ordinanza n. 8 del 6 agosto 2019, prot. 3349, con cui il Comune di Samo ha ingiunto nei suoi confronti la demolizione di un vano accessorio, posto sul lastrico solare del secondo piano fuori terra del fabbricato, sito in Samo prospicente Piazza Chiesa in uso alla sua famiglia, composto da circa la metà dell'immobile posto al piano sottostante, oltre una tettoia con elementi in ferro a copertura della restante parte, censito al NCT foglio 22 part. 231 - Cat A5, part. 232 - Cat A5 sub 2 e part. 231- Cat. A5, sub 1, sulla scorta della circostanza che detti manufatti sarebbero stati realizzati in totale assenza dei necessari titoli edilizi, in violazione della normativa antisismica ed in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti.

1.1 A sostegno del ricorso di primo grado sono stati dedotti i motivi così rubricati:

1) Violazione di legge (con riferimento all'art. 31 del d.p.r. 380 del 2001);
difetto di motivazione sia sotto il profilo della violazione di legge (con riferimento all'art. 3 legge n. 241/90), sia sotto il profilo dell'eccesso di potere;
eccesso di potere per carenza di istruttoria;
violazione di legge (con rifermento all'art. 368 c.p.) eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti
;

2) Violazione di legge (con riferimento all'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i.);
difetto di motivazione sia sotto il profilo della violazione di legge (con riferimento all'art. 3 legge n. 241/90), sia sotto il profilo dell'eccesso di potere;
eccesso di potere per carenza di attività istruttoria;
irragionevolezza/irrazionalità della motivazione;
eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità manifesta, travisamento dei fatti
;

3) Difetto di motivazione sia sotto il profilo della violazione di legge (con riferimento all'art. 3 legge n. 241/90), sia sotto il profilo dell'eccesso di potere in relazione al principio di affidamento del privato di carattere incolpevole .

2. Ad esito del giudizio di primo grado, con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. per la Calabria, sede di Reggio Calabria, ha respinto il suddetto ricorso.

3. Con ricorso notificato il 16 febbraio 2021 e depositato lo stesso giorno P A ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma previa sospensione dell’efficacia.

3.1 A sostegno dell’impugnazione ha dedotto le censure così rubricate:

1) error in iudicando;
omissione di pronuncia;
difetto e, comunque, erroneità della motivazione (con riguardo alla sostanziale omessa pronuncia su plurime doglianze articolate nel ricorso introduttivo e nelle memorie) travisamento dei fatti – carenza assoluta di motivazione – omessa valutazione di elementi decisivi- violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto con 7 riferimento all’art. 64, commi 2 e 4 del c.p.a., nonché con riferimento all’art. 24 cost. –sussistenza di tutti i vizi di legittimità degli atti amministrativi gravati avanti al giudice territoriale con il ricorso iscritto a ruolo con n. 606/2019 reg. ric. TAR Calabria – sede di Reggio Calabria
;

2) error in iudicando;
omissione di pronuncia;
difetto e, comunque, erroneità della motivazione (con riguardo alla sostanziale omessa pronuncia su plurime doglianze articolate nel ricorso introduttivo e nelle memorie) - travisamento dei fatti – carenza assoluta di motivazione –omessa valutazione di elementi decisivi- violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento all’art. 64, commi 2 e 4 del c.p.a., nonché con riferimento all’art. 24 cost. - sussistenza di tutti i vizi di legittimità degli atti amministrativi gravati avanti al giudice territoriale con il ricorso iscritto a ruolo con il citato ricorso n. 606/2019 reg. ric. TAR Calabria – sede di Reggio Calabria
;

3) error in iudicando;
inadeguatezza ed erroneità del parametro ermeneutico utilizzato – illogicità e irrazionalità delle motivazioni – ingiustizia manifesta - sussistenza di tutti i vizi di legittimità degli atti amministrativi gravati avanti al giudice territoriale con il ricorso iscritto a ruolo con il citato ricorso n. 606/2019 reg. ric. TAR Calabria – sede di Reggio Calabria
;

4) error in iudicando;
omissione di pronuncia;
difetto e, comunque, erroneità della motivazione (con riguardo alla sostanziale omessa pronuncia su plurime doglianze articolate nel ricorso introduttivo e nelle memorie) - travisamento 23 dei fatti – carenza assoluta di motivazione –omessa valutazione di elementi decisivi - sussistenza di tutti i vizi di legittimità degli atti amministrativi gravati avanti al giudice territoriale con il ricorso iscritto a ruolo con il citato ricorso n. 606/2019 reg. ric. TAR Calabria – sede di Reggio Calabria
.

4. Ad esito della camera di consiglio dell’8 aprile 2021 questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 1845 del 2021 ha respinto l’istanza cautelare ex art. 95 c.p.a proposta da parte appellante.

5. In data 12 maggio 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Samo.

6. Ad esito dell’udienza pubblica 1 dicembre 2022 questa Sezione, con ordinanza collegiale n. 10721 del 2022, rilevato che “l’amministrazione comunale ha depositato il 6.9.2021 un’istanza di prelievo, rilevando che - contrariamente alle deduzioni svolte con l’atto di costituzione - con atto del 17.06.2021 ha provveduto in autotutela all’annullamento dell’ordinanza di demolizione del 6.8.2019, spiegando che quanto ritenuto in precedenza abusivo era invece stato oggetto di abilitazione edilizia” e che “ a tale domanda del Comune non è comunque stato allegato il citato provvedimento di annullamento;
ma l’esame di tale atto è necessario per il Collegio onde poter decidere, anche ai fini della statuizione sulle spese, se la causa sia da dichiarare improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, o se vada invece dichiarata la cessazione della materia del contendere”, ha ordinato “al Comune di Samo di depositare entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione la rispettiva documentazione”.

7. Il 3 gennaio 2023 il Comune di Samo ha depositato la documentazione richiesta da questa Sezione con la prefata ordinanza istruttoria. In particolare, l’amministrazione comunale ha depositato copia del provvedimento di revoca n. 08/2019 prot. 3349/2019 avente ad oggetto l'ordinanza di demolizione n. 8 del 6 agosto 2019, prot. 3349 impugnata in primo grado.

8. All’udienza pubblica del 4 maggio 2023 nessuno è comparso. La causa è stata, dunque, introitata per la decisione.

DIRITTO

1. L’appello è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. E, infatti, non resta al Collegio che prendere atto dell’intervenuta adozione da parte dello stesso Comune di Samo del provvedimento di revoca n. 08/2019 prot. 3349/2019 avente ad oggetto l'ordinanza di demolizione n. 8 del 6 agosto 2019, prot. 3349 impugnata in primo grado.

Tanto ha determinato la cessazione degli effetti di quest’ultima.

Il provvedimento gravato ha, quindi, perso di carica lesiva rispetto alla posizione dell’appellante, il quale, di riflesso, non vanta più alcun interesse a coltivare il gravame in scrutinio.

2.1 Preme, peraltro, evidenziare che non si è verificata, nel caso di specie, la cessazione della materia del contendere, evenienza che, come noto, si ha solo ove ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a. “nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta”.

Basti, infatti, sul punto osservare che la revoca de qua è destinata a produrre effetto, ai sensi dell’art.21-quinquies della l. n. 241 del 1990, solo ex nunc e non appare, come tale, in toto satisfattiva della pretesa azionata dall’appellante (che ne aveva domandato l’annullamento).

2.2 Né pare, in proposito, si possa ritenere, come sostenuto da parte appellante nella propria richiesta di passaggio in decisione, che detto provvedimento di riesame sia da qualificare, nella sostanza, come un “annullamento in autotutela” ex art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990.

Infatti, in disparte dal nomen iuris impiegato (in sé non vincolante per l’interprete) e dal tenore letterale del suo dispositivo (che parla, per l’appunto, di “revoca”), appare evidente che, nel caso che occupa, l’amministrazione comunale di Samo ha inteso rideterminarsi sulla scorta della mera sopravvenuta acquisizione di nuova documentazione.

3. Sussistono, anche alla luce del comportamento processuale complessivo delle parti e dalla espressa richiesta in tal senso di parte appellante, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse.

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