Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-05-16, n. 202304864
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Testo completo
Pubblicato il 16/05/2023
N. 04864/2023REG.PROV.COLL.
N. 01404/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1404 del 2021, proposto da
IZ HI, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Costantino Belvedere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Samo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Strangio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la RI sezione staccata di IO RI n. 528/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Samo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2023 il Cons. Giovanni Gallone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso, notificato il 14 ottobre 2019 e depositato l’8 novembre 2019, IZ HI ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l'ordinanza n. 8 del 6 agosto 2019, prot. 3349, con cui il Comune di Samo ha ingiunto nei suoi confronti la demolizione di un vano accessorio, posto sul lastrico solare del secondo piano fuori terra del fabbricato, sito in Samo prospicente Piazza Chiesa in uso alla sua famiglia, composto da circa la metà dell'immobile posto al piano sottostante, oltre una tettoia con elementi in ferro a copertura della restante parte, censito al NCT foglio 22 part. 231 - Cat A5, part. 232 - Cat A5 sub 2 e part. 231- Cat. A5, sub 1, sulla scorta della circostanza che detti manufatti sarebbero stati realizzati in totale assenza dei necessari titoli edilizi, in violazione della normativa antisismica ed in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti.
1.1 A sostegno del ricorso di primo grado sono stati dedotti i motivi così rubricati:
1) Violazione di legge (con riferimento all'art. 31 del d.p.r. 380 del 2001); difetto di motivazione sia sotto il profilo della violazione di legge (con riferimento all'art. 3 legge n. 241/90), sia sotto il profilo dell'eccesso di potere; eccesso di potere per carenza di istruttoria; violazione di legge (con rifermento all'art. 368 c.p.) eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti ;
2) Violazione di legge (con riferimento all'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i.); difetto di motivazione sia sotto il profilo della violazione di legge (con riferimento all'art. 3 legge n. 241/90), sia sotto il profilo dell'eccesso di potere; eccesso di potere per carenza di attività istruttoria; irragionevolezza/irrazionalità della motivazione; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità manifesta, travisamento dei fatti ;
3) Difetto di motivazione sia sotto il profilo della violazione di legge (con riferimento all'art. 3 legge n. 241/90), sia sotto il profilo dell'eccesso di potere in relazione al principio di