Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-03-01, n. 202302197
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Testo completo
Pubblicato il 01/03/2023
N. 02197/2023REG.PROV.COLL.
N. 08616/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso per revocazione numero di registro generale 8616 del 2021, proposto dalla A2A s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F C, A Z, D A e G V, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
L’Idrotech di Corno Irwin Maria, impresa individuale, e la Eco Term Societa s.r.l.s., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Comune di Seregno, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
dell’Ambiente Energia Brianza s.p.a., della Gelsia Ambiente s.r.l., della Gestione Servizi Desio s.r.l., della A2A Energia s.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
dei Comuni di Bovisio Masciago, Limbiate, Lissone, Seveso, Triuggio, Varedo, Verano Brianza, Barlassina, Cogliate, Besana in Brianza, in persona dei Sindaci pro tempore , non costituiti in giudizio;
della Brianza Energia Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo e Francesco Caliandro, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quinta, n. 6142 del 1° settembre 2021, resa tra le parti, concernente l’integrazione societaria e industriale tra il gruppo Ambiente Energia Brianza e il gruppo A2A.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’impresa individuale Idrotech di Corno Irwin Maria, della Eco Term s.r.l.s. e della Brianza Energia Ambiente s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2022 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello contro la sentenza del T.a.r. per la Lombardia n. 414 del 2021 relativa alla controversia insorta a seguito dell’approvazione, con la delibera del Consiglio comunale di Seregno n. 17 del 20 aprile 2020, dell’operazione di integrazione societaria tra la società A2A e l’azienda Ambiente Energia Brianza (controllata in maggioranza dallo stesso Comune e partecipata per il resto del capitale da altri Comuni della zona).
1.1. In particolare, l’integrazione ha previsto che A2A divenisse titolare di una quota di capitale non previo pagamento di un corrispettivo liquido, ma mediante un conferimento in natura di azioni rappresentative di autonomi plessi aziendali.
1.2. L’aggregazione della stessa società sarebbe stata finalizzata da un lato a valorizzare l’assetto territoriale, dall’altro ad aumentare le potenzialità dell’azienda pubblica Ambiente Energia Brianza (di seguito AEB) nel settore del settore del gas e dell’energia, del teleriscaldamento, della cogenerazione e dell’illuminazione pubblica.
1.3. La riorganizzazione societaria è stata quindi articolata mediante:
a) l’acquisizione del 100% di A2A Illuminazione Pubblica s.r.l. (società del gruppo A2A) da parte di Unareti s.p.a. (altra società appartenente allo stesso gruppo);
b) la scissione di Unareti s.p.a. in AEB relativamente al 100% della partecipazione in A2A Illuminazione Pubblica s.r.l., nonché ai punti di riconsegna identificati nell’ambito del ramo di distribuzione del gas naturale;
c) il conferimento in RetiPiù s.r.l. (attiva nel settore della distribuzione del gas e dell’energia), da parte di AEB, dei punti di riconsegna identificati nell’ambito dell’attività di distribuzione del gas naturale precedentemente scissi da Unareti;
d) l’assegnazione di n. 794.441.950 azioni di “ categoria A ” agli attuali soci della società beneficiaria AEB, con un rapporto di n. 725 nuove azioni per ogni vecchia azione ordinaria posseduta, e di n. 400.513.800 azioni di “ categoria B ” ad A2A, in qualità di socio unico della società scissa Unareti;
e) il raggiungimento dell’assetto finale del gruppo AEB, con la detenzione, a regime, da parte di AEB, dell’intero capitale sociale di RetiPiù, Gelsia e A2AIP e del 70% di Gelsia Ambiente;
f) il raggiungimento dell’assetto azionario a regime di AEB, con il 36,4717% del capitale al Comune di Seregno, il 33,5170% ad A2A, il 28,9800% agli altri attuali soci pubblici di AEB, l’1,0312% di azioni proprie.
1.4. Secondo i proponenti non si sarebbe trattato né di una “ privatizzazione ” (non essendo stata prevista la dismissione di quote azionarie da parte dei soci pubblici di AEB), né di una “ costituzione di una società mista ”, con assegnazione di un servizio pubblico ad un socio operativo (non essendo stata prevista la possibilità che A2A assumesse un ruolo attivo nell’esecuzione dei servizi di cui erano titolari AEB e le altre società del gruppo).
1.5. Contro la stessa operazioni, tuttavia, la Idrotech di Corno Irwin Maria e la Eco Term hanno proposto ricorso al T.a.r. di Milano sostenendo che l’operazione societaria avrebbe dato luogo ad una cessione di quote della società pubblica Ambiente Energia Brianza ad A2A (società quotata) senza che l’Amministrazione avesse preventivamente effettuato una procedura ad evidenza pubblica fra gli operatori economici del mercato per la scelta del socio.
1.6. Il T.a.r., con la citata sentenza n. 414 del 2021, in via preliminare, ha accolto l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione a ricorrere del consigliere regionale ed ha ritenuto le altre due imprese ricorrenti legittimate e interessate all’annullamento della delibera. Nel merito, lo stesso Tribunale ha poi accolto il ricorso, ritenendo sussistente la violazione degli artt. 10 e 17 del d.lgs. n. 175/2016: “ pur non essendosi verificata una cessione di partecipazioni a fronte di una somma di denaro, [era] stato comunque corrisposto dalla A.E.B. s.p.a. alla A2a s.p.a. il corrispettivo per il bene conferito in natura, il quale [aveva] determinato un aumento del capitale sociale, la sua suddivisione in diverse categorie di azioni e la rideterminazione del valore delle stesse in base ad un valore di cambio ”.
2. Contro la suddetta sentenza hanno proposto appello, con distinti gravami, il Comune di Seregno, AEB e A2A.
Il Consiglio di Stato, dopo avere riunito i ricorsi, con la sentenza n. 6142 del 2022 li ha respinti.
2.1. Più nel dettaglio, la sentenza ha innanzitutto affermato la legittimazione attiva delle imprese ricorrenti in primo grado, rilevando poi che nel caso di specie non poteva ritenersi fondata la prospettazione degli appellanti in ordine alla natura civilistica dell’operazione straordinaria di integrazione sociale. Secondo il giudice di appello, la cessione delle partecipazioni in AEB, finalizzata ad una aggregazione industriale in una società a totale partecipazione pubblica necessitava dell’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, essendo comunque relativa ad un organismo societario destinato ad agire in house in favore di una o più amministrazione come multiutility per lo svolgimento di servizi pubblici locali e di servizi ad essi strumentali.
2.2. In