Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-08, n. 202302403

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-08, n. 202302403
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302403
Data del deposito : 8 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2023

N. 02403/2023REG.PROV.COLL.

N. 06267/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6267 del 2022, proposto da -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Riccardo Rotigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Cacciavillani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Dario Capotorto e Corinna Fedeli, con domicilio digitale all’indirizzo dariocapotorto@ordineavvocatiroma.org;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea;

Visti l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale del -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2023 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso di primo grado è stata impugnata la valutazione di non congruità dell’offerta dell’odierna appellante, resa dal R.U.P. (e fatta propria dal Direttore Generale dell’Azienda) previo parere di uno studio legale esterno nell’ambito del procedimento di gara dell’Azienda U.L.S.S. 6 Euganea relativo all’affidamento del servizio di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza SUEM 118 per gli ambiti territoriali dei distretti Alta Padovana e Padova Sud.

Il T.A.R. del Veneto, con sentenza n. -OMISSIS- ha respinto il ricorso, ritenendo:

- che complessivamente il ricorrente aveva fruito di più dei 15 giorni previsto dall’art. 97, comma 5, codice contratti (sia pure in due fasi: 4+12);

- che, in applicazione della nota giurisprudenza sui limiti del sindacato sulla valutazione di anomalia, nel caso di specie questa (relativa al costo della manodopera in un appalto “ad alta intensità di manodopera”), non presenterebbe profili di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità ovvero di palese travisamento dei fatti [anche alla luce dello “scostamento (non indifferente) del costo del lavoro rispetto a quello indicato nelle Tabelle Ministeriali” e della “mancanza di importanti voci stipendiali”, quale l’indennità di turno];

- che fossero infondate anche le censure con cui si contestava l’ammissione alla gara del -OMISSIS-, la valutazione dell’offerta di quest’ultimo, e il mancato pagamento del contributo ANAC da parte dello stesso concorrente.

2. La sentenza è stata impugnata con appello principale dalla ricorrente in primo grado.

Si sono costituiti in giudizio la stazione appaltante e la controinteressata -OMISSIS-, che ha altresì proposto appello incidentale con cui ha impugnato il capo della richiamata pronuncia del TAR Veneto che, dopo aver respinto il ricorso ed i motivi aggiunti proposti da -OMISSIS- ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale proposto dal -OMISSIS- in ragione dell’infondatezza del ricorso principale.

3. Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2022 il Collegio ha avvisato le parti – ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. – che né l’appellante principale né l’appellante incidentale avevano depositato in giudizio una copia della sentenza impugnata, e che pertanto si sarebbe potuto porre un problema di ammissibilità dei ricorsi ai sensi dell’art. 94 cod. proc. amm.

Le parti appellanti hanno quindi successivamente depositato memorie, oltre alla copia della sentenza gravata.

I ricorsi sono stati quindi definitivamente trattenuti in decisione alla pubblica udienza del 23 febbraio 2023.

4. Preliminarmente deve essere esaminato il cennato profilo di possibile inammissibilità degli appelli.

L’interpretazione della disposizione di cui all’art. 94 cod. proc. amm. deve anzitutto tenere conto del fatto che, come condivisibilmente rilevato dalla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana n. 943 del 2021, in caso di omesso deposito della sentenza impugnata per il giudice di appello è agevole procedere “ all’acquisizione di copia della sentenza gravata dal sistema informatico della Giustizia amministrativa, che consente di reperire la pronuncia di primo grado, agevolmente e con certezza circa la sua autenticità, senza onerare a tal fine parte appellante e senza differimenti della decisione (in termini Cons. St., sez. IV, 13 luglio 2020 n. 4488) ”.

Sicchè anche alla luce di tale obiettivo dato non appare praticabile una lettura dell’art. 94 cod. proc. amm. implicante conseguenze irragionevoli e sproporzionate – rispetto all’adempimento omesso – sull’esercizio del diritto di difesa.

La sanzione della decadenza prevista da tale disposizione sembra pertanto da riferire – sia per ragioni testuali, che in ragione di un’esegesi necessariamente adeguatrice ed evolutiva - al mancato (tempestivo) deposito del ricorso, e non anche di “ copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni ” (adempimenti indicati in una separata e successiva parte della disposizione).

Il Collegio è consapevole dell’esistenza di un diverso e più rigoroso orientamento giurisprudenziale (C.G.A.R.S. n. 965/2022; IV sezione, n. 4246/2021; VI Sezione sentenze n. 7133/2020 e n. 8779/2022).

Nondimeno non si pone un reale contrasto con tale indirizzo alla luce della peculiarità del caso di specie: che è data dal fatto che entrambe le parti appellanti hanno adempiuto all’onere processuale in questione, ancorchè in data successiva al termine decadenziale stabilito per il deposito del ricorso in appello.

Rispetto a tale ipotesi la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già prospettato l’applicazione, ai sensi dell’art. 39 cod. proc. amm., della disposizione di cui all’art. 372, comma 2, del codice di rito civile (sez. IV, sentenza n. 3174/2022: resa in fattispecie nella quale tuttavia la relativa verifica in concreto ha dato esito negativo).

Pertanto, in coerenza a tale indirizzo, e alla luce comunque della produzione della sentenza gravata nel corso del giudizio (ancorchè successivamente al termine decadenziale stabilito per il deposito del ricorso), ritiene il Collegio che sia l’appello principale che l’appello principale debbano ritenersi sotto questo profilo ammissibili.

5. Ad avviso dell’appellante incidentale la fondatezza dell’appello incidentale determinerebbe l’inammissibilità dell’appello principale per carenza di interesse a coltivare il gravame in ragione del difetto dei requisiti di carattere morale dell’appellante che ne risulterebbe.

Deve essere pertanto esaminato con priorità l’appello incidentale, con cui si ripropongono i due motivi del ricorso incidentale di primo grado (dichiarati in quel giudizio improcedibili in ragione del rigetto del ricorso principale), attinenti ai requisiti di affidabilità, anche con riferimento al preteso inadempimento dei relativi oneri dichiarativi.

5.1. La prima vicenda dedotta dall’appellante incidentale attiene ad una sentenza definitiva della Corte dei Conti “ che ha indicato in -OMISSIS- l’operatore economico beneficiario di corrispettivi milionari per prestazioni inesistenti indebitamente imputate a carico dell’ASP di Palermo nell’ambito dell’esecuzione di un appalto per trasporti sanitari. Fatti per i quali è anche pendente procedimento penale dinanzi al Tribunale di Palermo, mentre il giudizio di responsabilità erariale si è già concluso con sentenza passata in giudicato ”.

Si tratterebbe della sentenza di condanna di un funzionario al risarcimento del danno causato dal fatto che “ il funzionario ha proceduto alla liquidazione di fatture proprio in favore di -OMISSIS- senza verificare in alcun modo se il servizio fosse stato regolarmente reso. Nelle fatture infatti non veniva indicato il servizio reso come da precise disposizioni del Capitolato d’appalto ed oltretutto venivano liquidate fatture per servizi non previsti dalle disposizioni della lex di gara ”.

5.2. Tale argomento di censura è infondato.

La stessa descrizione della fattispecie contenuta nell’esposizione del motivo in esame dimostra la totale estraneità di -OMISSIS- a tale vicenda, e dunque la sua radicale inutilizzabilità in sede di ricognizione e

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