Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-02-23, n. 201500879

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-02-23, n. 201500879
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201500879
Data del deposito : 23 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04247/2014 REG.RIC.

N. 00879/2015REG.PROV.COLL.

N. 04247/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4247 del 2014, proposto da:
Citra Vini Società Coop., rappresentata e difesa dagli avv. V C I, M A L e C D T, con domicilio eletto presso l’avv. V C I in Roma, Via Dora, 1;



contro

Regione Abruzzo, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Comune di Ortona;
Asl N. 2 Lanciano-Vasto-Chieti;



nei confronti di

Aura Energia Srl (già Aura Energia Spa), rappresentata e difesa dagli avv. Saverio Sticchi Damiani, Marina D'Orsogna e Ermanno La Marca, con domicilio eletto presso l’avv. Ermanno La Marca in Roma, Via Spallanzani, 22/A;
Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA);



per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 00095/2014, resa tra le parti, concernente autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica in un'area sita in prossimità della sede della società ricorrente.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e di Aura Energia Srl (già Aura Energia Spa);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2014 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati V C I, C D T, Saverio Sticchi Damiani, Ermanno La Marca e l'Avvocato dello Stato Roberto Palasciano;




FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Pescara, Sez. I, con la sentenza 18 febbraio 2014, n. 95 ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento della determinazione della Direzione Affari della presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, territorio, ambiente, energia, servizio politica energetica, qualità dell’aria della Regione Abruzzo 10 aprile 2013, n. DA 13/55, con la quale è stata rilasciata alla società Aura Energia l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa nel Comune di Ortona in c.da Caldari Stazione; nonché degli atti presupposti e connessi, tra i quali i verbali delle conferenze dei servizi istruttorie ed i pareri resi dall’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente.

Il TAR, respinte le eccezioni di rito proposte dalle parti resistenti e respinta la richiesta di svolgimento di una verificazione e/o di una consulenza tecnica d’ufficio, fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che:

- i documenti presentati dalla società Aura Energia s.p.a. controinteressata per ottenere l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa nel Comune di Ortona in c.da Caldari Stazione, sono stati accompagnati da apposita nota esplicativa, idonea a precisare il significato e la portata delle modifiche, che non sono mai state innovative; né possono ritenersi innovazioni le tre modifiche evidenziate dalla ricorrente in primo grado;

- risultano nella sostanza rispettate le prescrizioni contenute dell’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387-2003 e dell’art. 13 delle Linee Guida;

- con parere del 31 gennaio 2011, rilasciato nel corso della prima conferenza di servizi, l’ARTA aveva prescritto ad Aura Energia “di effettuare una campagna ante operam e di prevedere uno studio di ricadute previsionale post operam” ed, in ottemperanza a tale prescrizione, sono stati effettuati i richiesti monitoraggi; da un’analisi preventiva e congiunta con tutte le amministrazioni interessate, è risultato che le emissioni, come consentite e nei limiti imposti, non solo non danneggiano l’ambiente, ma addirittura si riducono rispetto all'esistente;

- le vinacce esauste impiegate per la combustione sono nella specie riconducibili ad un “medesimo ciclo produttivo” (art. 2-bis D.L. 3 novembre 2008, n. 171), considerata la funzionalità tra la fase di estrazione dei prodotti alcolici e l’impianto di produzione di energia elettrica; per cui le vinacce originate da trattamenti “meccanici” (la torchiatura) e “fisici” (quale l’utilizzo del vapore, quindi del calore, per estrarre le flemme), stante la previsione di cui al predetto art. 2-bis, possono legittimamente essere utilizzate come biomasse combustibili dal soggetto che ne sia anche (sotto)produttore (parere Min. Ambiente 21 giugno 2011). Inoltre, tali vinacce esauste sono ottenute da disalcolazione e torchiatura, che non sembra che costituiscano, allo stato degli atti, un

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