Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-01-24, n. 201300439

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-01-24, n. 201300439
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201300439
Data del deposito : 24 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01065/2012 REG.RIC.

N. 00439/2013REG.PROV.COLL.

N. 01065/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1065 del 2012, proposto da:
M.M Arch Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Soprano, con domicilio eletto presso Enrico Soprano in Roma, via degli Avignonesi, 5;



contro

Cfc Group S.r.l. (già denominata Cfc Costruzioni S.r.l.), rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Vosa e Giuliana Vosa, con domicilio eletto presso RT LE in Roma, via Ajaccio N. 14;



nei confronti di

Comune di Sorrento;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VIII n. 00102/2012, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE APPALTO PROGETTAZIONE ESECUZIONE OPERE DI RECUPERO ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO UTILI AD AUMENTARE LA SICUREZZA STRUTTURALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA VITTORIO VENETO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cfc Group S.r.l. (già denominata Cfc Costruzioni S.r.l.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2012 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Enrico Soprano e Paolo Vosa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 139 dell’1.12.2010, il Comune di Sorrento indiceva una gara a procedura aperta per l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto integrato consistente nella "progettazione esecutiva e nella esecuzione delle opere di recupero ed interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente dell’edificio scolastico di Via Vittorio Veneto".

Al termine delle operazioni concorsuali, con determinazione dirigenziale n. 1149 del 28.09.2011, l’appalto veniva aggiudicato alla M.M. Arch Costruzioni S.r.l., collocatasi al primo posto della graduatoria con 81,654 punti e seguita dalla CF Costruzioni S.r.l. (ora denominata CF Group S.r.l.) con 71,375 punti.

Per quanto sopra, la CF Group S.r.l. adiva il T.A.R. Campania, chiedendo l’annullamento del provvedimento del 28.09.2011, e rivendicando l’affidamento in proprio favore dell’appalto.

Si costituiva in giudizio la M.M. Arch Costruzioni, chiedendo la reiezione del gravame e proponendo altresì ricorso incidentale.

Con sentenza n. 102/2012, il TAR rigettava il ricorso incidentale ed accoglieva quello principale proposto dalla CF.

Avverso detta sentenza la M.M. Arch Costruzioni ha quindi interposto l'odierno appello, chiedendone l'integrale riforma.

Si è costituita in giudizio la CF chiedendo la reiezione del ricorso, siccome infondato.

Con successive memorie le parti hanno insistito nelle rispettive tesi giuridiche.

Alla pubblica udienza del 29 maggio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione



DIRITTO

1. Con il primo motivo d'appello M.M. Arch Costruzioni deduce che il TAR avrebbe errato nel respingere il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendo che la disciplina di gara non imponesse ai concorrenti che erano in possesso di idonea attestazione SOA per la costruzione e la progettazione, l’obbligo di attestare e documentare ulteriori requisiti di idoneità tecnica-progettuale ed affermando che tale onere documentale ricadeva esclusivamente sui partecipanti sprovvisti di idonea attestazione SOA per la progettazione.

A suo dire, infatti, il Comune di Sorrento, nel bando e nel disciplinare, avrebbe viceversa prescritto che anche le imprese in possesso di attestato SOA idoneo per progettazione dovevano possedere e dimostrare il possesso del requisito idoneativo rappresentato dall’aver eseguito nel decennio anteriore la data di pubblicazione servizi di progettazione.

1.1 La censura non può essere condivisa.

Ed invero, il bando di gara al paragrafo III .2.2.2. intitolato “Con riferimento alla progettazione esecutiva” precisa: “I concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazione di sola costruzione, ovvero in possesso di attestazione SOA per prestazioni di costruzione e progettazione non idonee rispetto alle classi e alle categorie dei lavori oggetto di progettazione esecutiva indicate al precedente punto II.2, lettera f), devono avvalersi, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, di progettisti qualificati di cui all‘articolo 90, comma 1, lettera d), (e, f , f bis, g ed h) ovvero partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione, in possesso del seguente requisito:

- aver espletato nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del presente bando, servizi di progettazione relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie indicate al punto II.2 lettera f), di importo pari a 4 volte l‘importo indicato in tabella. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando .... Il possesso dei suddetti requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara , con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di gara costituente parte integrante del presente bando “.

Il bando di gara è chiaro, quindi, nel disporre che solo i concorrenti non in possesso di attestazione SOA per progettazione o in possesso di una attestazione SOA per progettazione non idonea, sono tenuti a provare, nelle forme e nei modi prescritti dal disciplinare di gara, il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal bando stesso e quindi ad indicare i nominativi dei progettisti ed a documentare l’espletamento dei servizi di progettazione per un certo importo.

Né, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, alcuna clausola del disciplinare di gara contraddice tale disposizione prescrivendo espressamente (tantomeno a pena di esclusione), ai ricorrenti in possesso di attestazione SOA per attività di costruzione e progettazione idonea, di dimostrare ulteriori requisiti di natura tecnica ed economica relativamente alla progettazione.

E ciò, con riguardo anche alle invocate clausole di cui al punto V.2 ed al punto V.4.

Sul piano generale, infatti, va osservato che il disciplinare deve essere interpretato in conformità con quanto statuito nel bando di gara, atteso che per principio pacifico le disposizioni del disciplinare sono chiamate ad

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