Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-12-17, n. 202008102
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Testo completo
Pubblicato il 17/12/2020
N. 08102/2020REG.PROV.COLL.
N. 09737/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9737 del 2015, proposto da
Rinascita del Tranviere Società Cooperativa Edilizia a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro NO, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lagrange n. 1;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
nei confronti
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, elettivamente domiciliata presso la sede dell’Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;
RO MA, CC UN, ON AN, EL RI, AS LI, Di OR TE, OZ AL, ED RT, NO AU, ER RI, ES ES, RV VA, NI DI, EL AN, Di LE LA, OT AN, OT AS, D'IM FR, RT AU ed LL ER, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Perticaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 146;
ET NA, SO DR, EL IN AU, BI FA e IM AN, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 5880/2015, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della Regione Lazio, nonché di RO MA, CC UN, ON AN, EL RI, AS LI, Di OR TE, OZ AL, ED RT, NO AU, ER RI, ES ES, RV VA, NI DI, EL AN, Di LE LA, OT AN, OT AS, D'IM FR, RT AU, LL ER, ET NA, SO DR, EL IN AU, BI FA e IM AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza tenuta da remoto, ai sensi dell’art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 del 12 novembre 2020 il Cons. Valerio Perotti e data la presenza dell'avvocato Caprio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Risulta dagli atti che il Comune di Roma (oggi Roma Capitale), in virtù di Convenzione del 18 gennaio 2006, stipulata ai sensi dell’art. 35 della l. n. 865 del 1971, concedeva alla Rinascita del Tranviere Società Cooperativa Edilizia a r.l. il diritto di superficie per la durata di anni 99 su un’area edificabile facente parte del comparto C del Piano di Zona “C24 Via Longoni”.
Su detta area era prevista, nell’ambito del Piano di Zona, la realizzazione di una cubatura residenziale di mc. 8962 effettivi.
La concessione del diritto di superficie veniva accordata per la realizzazione di un programma costruttivo di edilizia economica e popolare (31 alloggi), fruente di finanziamento agevolato della Regione Lazio, ex lege n. 179 del 1992, per la costruzione di alloggi da concedere in locazione
permanente.
In particolare, la cooperativa avrebbe ottenuto, per la realizzazione dell’intervento di edilizia agevolata su cui si verte, il finanziamento di euro 1.003.968,00.
Gli alloggi venivano interamente realizzati e concessi in locazione, con canone corrispondente al
4,30% del prezzo di cessione.
Peraltro, con nota prot. n. 83185 del 12 ottobre 2012, l’Ufficio ERP di Roma Capitale comunicava alla Rinascita del Tranviere, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990, l’avvio di un procedimento di verifica delle procedure di calcolo del prezzo di cessione e del canone di locazione degli alloggi ERP, palesando che l’attività di verifica si rendeva necessaria per la constatata mancata detrazione del contributo regionale dal prezzo massimo di cessione utilizzato per la determinazione del canone di locazione.
A riscontro di ciò, in data 15 maggio 2013 la Cooperativa trasmetteva all’ufficio procedente una serie di documenti ritenuti pertinenti (in particolare, il piano economico finanziario con i dati dell’intervento, ivi incluso il contributo regionale) ed una nota di osservazioni e diffida.
Con provvedimento prot. n. 30732 del 4 marzo 2014, il Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale disponeva tuttavia la chiusura del procedimento di autotutela, rideterminando il prezzo di cessione ed il conseguente canone di locazione degli alloggi assegnati e rilevando che, in mancanza delle lettere di richiesta e/o accettazione delle stesse da parte dei soci/affittuari/fruitori finali, non era neppure possibile riconoscere – a al fine – le migliorie afferenti ai singoli alloggi.
Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio la Cooperativa Rinascita del Tramviere impugnava l’atto conclusivo del procedimento (salvo per la parte attinente al mancato riconoscimento delle migliorie) deducendo cinque distinti motivi di censura.
Si costituivano in giudizio sia Roma Capitale, sia i sigg.ri RO MA, CC UN, ON AN, EL RI, AS LI, Di OR TE, OZ AL, ED RT, NO AU, ER RI, ES ES, RV VA, NI DI, EL AN, Di LE LA, OT AN, OT AS, D'IM FR, RT AU, LL ER, ET NA, SO DR, EL IN AU, BI FA e IM AN, chiedendo la reiezione del gravame.
Con sentenza 22 aprile 2015, n. 5880, il giudice adito respingeva il ricorso, sul presupposto che il
contributo pubblico ottenuto a suo tempo dalla Cooperativa andasse defalcato in sede di computo dei prezzi di cessione; del resto, parametrando i canoni di locazione al prezzo di cessione degli alloggi definito al lordo del finanziamento regionale, si sarebbe ottenuta un’inammissibile duplicazione del beneficio, il quale in tal modo sarebbe stato fruito sia all’atto della corresponsione del prezzo della costruzione, sia al momento della riscossione dei canoni.
Avverso tale decisione la Cooperativa Rinascita del Tramviere interponeva appello, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione e falsa applicazione della normativa che disciplina la materia, nonché dei provvedimenti e degli atti di essa attuativi; in particolare violazione degli artt. 6 e 8 della legge n. 179/1992; del D.M. LL.PP. del 5.08.1994 (Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata) e del D.M. LL.PP. del 5.08.1994 (Criteri e modalità per la definizione del valore dei contributi in materia di edilizia agevolata), della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 2036 del 3.10.2000; della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 710 del 4.8.2005; della Convenzione urbanistica sottoscritta in data 18.01.2006 (atto a rogito del Notaio Ungari Trasatti (rep. 37983/19ó32) e del relativo atto
d'obbligo del 18.01.2006 (atto a rogito del Notaio Ungari Trasatti rep. 37981/19630); della
delibera del Consiglio Comunale n. 173 del 25.07.2005. Violazione dell'art. 18 del D.P.R. n.
380/2001. Erroneità, contraddittorietà, illogicità ed insufficienza della motivazione della sentenza appellata. Errore nei presupposti di fatto. Errore su un punto decisivo della controversia .
2) Erroneità della sentenza appellata per violazione, per erronea interpretazione ed applicazione dell’intera disciplina normativa, regolamentare e convenzionale che regola la materia e degli atti di essa attuativi; in particolare reiterata violazione degli artt. 6 e 8 della legge n.179/1992; del D.M. LL.PP. del 5.08.1994, della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 2036 del 3.10.2000; della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 710 del 4.8.2005; della Convenzione urbanistica sottoscritta in data 18.01.2006 e del relativo atto d’obbligo del 18.01.2006; della delibera del Consiglio Comunale n, 173 del 25.07.2005. Travisamento degli elementi di fatto. Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti, insufficienza ed illogicità della motivazione .
3) Erroneità detta sentenza appellata per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e art. 21 nonies legge n. 241/1990. Violazione dei principi generali di buon andamento, correttezza e buona fede nell'attività della P.A. di cui all'art. 97 Cost, ed all'art, 1 della legge n. 241/1990; violazione del principio della tutela del legittimo affidamento del privato nell'attività amministrativa della Pubblica Amministrazione, carenza ed illogicità della motivazione della sentenza appellata: eccesso di potere del provvedimento impugnato, errore e travisamento dei