Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-04-21, n. 201601601
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N. 01601/2016REG.PROV.COLL.
N. 08777/2015 REG.RIC.
N. 08779/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 8777 del 2015, proposto da S V, in proprio e quale segretario per la Liguria dell’Associazione denominata “Lega Nord per l’indipendenza della Padania”, L F, R F, quali cittadini elettori e delegati della stessa lista, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati A M e P P, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Federico Confalonieri, n. 5;
contro
Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Genova, Regione Liguria, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Genova, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Savona, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di La Spezia, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Imperia, Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria;
Ministero dell’Interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
G P, S A, A M, F T, M D F, F B, rappresentati e difesi dall'avv. M C, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, p.za C di F, n. 13;
G B, G B P, S R, R P, G L, L D V, J M, L G, Valter Giuseppe Ferrando, Giovanni Boitano;
G B R, rappresentato e difeso dall'avv. L C, con domicilio eletto presso la Segreteria della V Sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.za C di F, n. 13;
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 8779 del 2015, proposto da G T, candidato Presidente della Regione Liguria con la lista “G T Liguria”, e da M M, cittadina elettrice e delegata della lista regionale medesima, rappresentati e difesi dagli avvocati A M e P P, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Federico Confalonieri, n. 5;
contro
Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Genova, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Imperia;Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Genova, Ufficio Centrale Circoscrizionale Presso il Tribunale di Savona, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale della Spezia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
G P, Alice Salvatore, A M, F T, M D F, F B, rappresentati e difesi dall'avv. M C, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, p.za C di F, n. 13;
G B, G B P, S R, R P, G L, G P, L D V, J M, L G, F V G, Regione Liguria, Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria;
G B R, rappresentato e difeso dall'avv. L C, con domicilio eletto presso la Segreteria della V Sezione del Consiglio Di Stato in Roma, p.za C di F, n. 13;Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
entrambi per la riforma
della sentenza del T.a.r. della Liguria, Sez. II n. 756/2015, resa tra le parti, concernente il verbale delle operazioni di scrutinio con contestuale proclamazione dei candidati alle elezioni regionali del 31 maggio 2015;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dei signori G P, S A, A M, F T, M D F, F B e G B R nel ricorso NRG. 8777/2015 e degli Uffici Centrali Circoscrizionali presso i Tribunale di Genova, di Savona e della Spezia, del Ministero dell’Interno, nonché dei signori G P, S A, A M, F T, M D F, F B, G B R, nel ricorso NRG. 8779/2015;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 il Cons. R P e uditi per le parti gli avvocati Manzi, dello Stato Vitale, Cuocolo e Crucioli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con tre distinti ricorsi, depositati tra il 19 ed il 26 giugno 2015 presso il TAR della Liguria, i signori S V, in proprio e quale segretario per la Liguria dell’Associazione “Lega Nord per l’Indipendenza della Padania” (ricorso NRG. 605/2015);Cecchinelli Giuseppe, quale elettore e candidato regionale nella lista provinciale “Area Popolare Liguria” (ricorso NRG. 609/2015), che avevano partecipato alla competizione elettorale svoltasi il 31 maggio 2015 per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale della Liguria, nonché Toti Giovanni, quale elettore e Presidente eletto della Regione Liguria (ricorso NRG. 617/2015), hanno impugnato il verbale dell’11 giugno 2015 relativo alle operazioni compiute dall'Ufficio centrale regionale della Liguria, costituito presso la Corte d’Appello di Genova, nella parte sono stati assegnati alla lista regionale di maggioranza "G T Liguria" e alle liste provinciali collegate 15 seggi invece dei 18, asseritamente spettanti.
La tesi, sulla quale sono stati imperniati i tre ricorsi, era costituita dall’affermazione che l’Ufficio elettorale avrebbe dovuto dare integrale applicazione delle norme statali vigenti in materia di elezioni regionali e precisamente al combinato disposto derivante dalle leggi n.108 del 1968 e n.43 del 1995, confermate in via transitoria dall’art. 5 della L. Cost. n.1 del 1999, fino alla emanazione della legge elettorale regionale ligure, non ancora approvata: ciò avrebbe condotto all’attribuzione alla lista risultata vincitrice di un doppio premio di maggioranza, introdotto dalla legge n. 43 del 1995, costituito, nella specie, da tre consiglieri in più, al fine di garantire maggior stabilità al governo regionale, consentendo, nei casi quale quello in questione, nel quale la compagine risultata vincitrice avesse ottenuto meno del 40% dei voti espressi, di raggiungere, in questo modo, il 55% dei seggi complessivi.
Secondo i ricorrenti, erroneamente il predetto Ufficio elettorale aveva ritenuto di ostacolo all’applicazione di tale normativa la previsione dello Statuto ligure, modificato, per quanto d’interesse, con la l.r. n.1 del 2013, che aveva fissato in 30 consiglieri, oltre al Presidente, il numero massimo dei rappresentanti della regione.
Di qui la richiesta di annullamento del verbale dell’11 giugno 2015 delle operazioni compiute dall'Ufficio centrale regionale della Liguria, nella parte in cui aveva assegnato alla lista regionale di maggioranza "G T Liguria" e alle liste provinciali collegate, 15 seggi invece di 18.
In subordine è stata avanzata una richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della legge n. 148 del 2011, qualora il Tribunale avesse ritenuto che la disciplina introdotta dal D.L. n.138 del 2011 convertito nella legge citata, riducendo il numero complessivo dei consiglieri regionali, numero fatto proprio dallo Statuto ligure, fosse lo schermo giuridico che veniva ad impedire l’integrale applicazione della normativa elettorale che consentiva l’applicazione dell’invocato premio di maggioranza.
In ulteriore subordine, poi, tutti i ricorrenti hanno chiesto, qualora fosse stato ritenuto in alcun modo superabile il numero di consiglieri indicato nello Statuto regionale e quindi impossibile l’attribuzione dei richiesti 18 seggi, di riconoscere in ogni caso l’attribuzione di un seggio aggiuntivo alla lista “G T Liguria” attraverso la sottrazione di un corrispondente seggio alle liste di opposizione.
Nello specifico sono stati formulati i seguenti motivi di censura:
A) ricorso RGR n.605/2015: 1)-Insussistenza tra la ritenuta incompatibilità tra il numero di consiglieri previsti dallo Statuto regionale e la disciplina del premio di maggioranza;Violazione dell’art. 101 c.2 della Costituzione. Violazione ed omessa applicazione dell’art. 15, comma 13 della legge n.108 del 1968. Illegittima ed omessa applicazione del premio di maggioranza previsto dall’art. 15 della legge n.108 del 1968. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 15 dello Statuto della regione Liguria. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 14 del D.L. n.138 del 2011;2)-Erronea soluzione, da parte dell’Ufficio centrale regionale, della ritenuta antinomia tra previsione statutaria concernente il numero dei consiglieri regionali e la disciplina del premio di maggioranza. Violazione dell’art. 5, legge Costituzionale n.1 del 1999. Violazione e omessa applicazione dell’art.15 della L.108 del 1968. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 15 dello Statuto della regione Liguria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del D. L. 138 del 2011. Cancellazione di parti del verbale delle operazioni elettorali. Eccesso di potere. Violazione dell’auto vincolo posto attraverso l’adozione del verbale in questione. In via ulteriormente subordinata è stato chiesto al Tribunale di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 2, dello statuto della regione Liguria per violazione degli art. 122 e 123 della Costituzione, nonché per violazione dell’art. 5 della l. cost. n.1\99;
B) ricorso RGR n.609\2015: 1)-Violazione e falsa e/o mancata applicazione degli articoli 8 e 15 della legge 17 febbraio 1968, n.108, come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, in relazione alla violazione dell’art. 5 della l. Cost. 22 novembre 1999, n.1, e dell’art. 122 Costituzione. Violazione dei principi in materia delle fonti e dei rapporti tra esse. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione.
Eccesso di potere per difetto del presupposto e di istruttoria e per contraddittorietà ed irrazionalità, illogicità ed ingiustizia manifesta. Travisamento. Sviamento. 2)- in via subordinata: Violazione e falsa applicazione degli articoli 8 e 15 della L. 17 febbraio 1968, n.108, come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, in relazione alla violazione dell’art. 14 del D.L. n.138 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 148 del 2011 e art.15, comma 2, del vigente statuto regionale della Liguria, nel testo modificato dalla legge regionale n.1 del 13 maggio 2013. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto del presupposto e di istruttoria e per contraddittorietà ed irrazionalità, illogicità ed ingiustizie manifeste. Travisamento. Sviamento;
C) ricorso RGR n.617\2015: 1)-Violazione e falsa e/o mancata applicazione degli articoli 8 e 15 della legge 17 febbraio 1968, n.108, come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, in relazione alla violazione dell’art. 5 della l. Cost. 22 novembre 1999, n.1, e dell’art. 122 Costituzione. Violazione dei principi in materia delle fonti e dei rapporti tra esse. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione.
Eccesso di potere per difetto del presupposto e di istruttoria e per contraddittorietà ed irrazionalità, illogicità ed ingiustizia manifesta. Travisamento. Sviamento. 2)- in via subordinata: Violazione e falsa applicazione degli articoli 8 e 15 della legge n. 108 del 1968, come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, in relazione alla violazione dell’art. 14 del D.L. n.138 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. 148 del 2011 e art.15, comma 2, del vigente statuto regionale della Liguria, nel testo modificato dalla legge regionale n.1 del 13 maggio 2013. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto del presupposto e di istruttoria e per contraddittorietà ed irrazionalità, illogicità ed ingiustizie manifeste. Travisamento. Sviamento.
Si costituiti nei predetti giudizi i sigg. G P, consigliere eletto nelle liste del “Movimento 5 stelle” ed altri consiglieri dello stesso movimento, G L, elettore e candidato eletto nella stessa competizione elettorale per il “Partito Democratico, G B R, legale rappresentante del “Partito democratico della Liguria” e R P, elettrice e candidata Presidente nella lista regionale “Lella Paita Presidente”: tutti hanno chiesto il rigetto dei ricorsi, deducendone l’assoluta infondatezza.
Con la sentenza n. 756 del 2 ottobre 2015, l’adito tribunale, dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i consiglieri regionali eletti (in considerazione della astratta idoneità delle censure sollevate di incidere sull’intero risultato elettorale), ha riunito i tre ricorsi, data la loro connessione oggettiva e la sostanziale identità delle censure contenute, ha estromesso dal giudizio gli uffici elettorali intimati in quanto privi di legittimazione passiva, ha rigettato l’eccezione di tardività e li ha respinti in quanto infondati.
Hanno osservato i primi giudici che la fattispecie in esame era caratterizzata dalla stratificazione nel tempo delle norme sull’autogoverno regionale e dall’assenza nella Regione Liguria di una propria legge elettorale;ne risultava il permanere di norme statali - legge 17 febbraio 1968, n.108, e 23 febbraio 1995, n. 43 - pur in presenza della legge costituzionale n.1 del 1999 che ha affidato l’elezione dei Consigli regionali e la forma di governo alla competenza legislativa regionale e ha previsto, con norma transitoria tuttora in vigore - art.