Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-01-17, n. 202000423

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-01-17, n. 202000423
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000423
Data del deposito : 17 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2020

N. 00423/2020REG.PROV.COLL.

N. 10753/2015 REG.RIC.

N. 10755/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10753 del 2015, proposto da:
COMUNE DI BOIANO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato B I, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L L B in Roma, viale della Grande Muraglia, n. 289;



contro

G M, rappresentato e difeso dall’avvocato M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato N C in Roma, viale Umberto Tupini, n. 113;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
SI.MO. S.A.S. DI SAMPIERI SANITÀ PATRIZIA, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Patricelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Archimede, n. 143;



sul ricorso numero di registro generale 10755 del 2015, proposto da
COMUNE DI BOIANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato B I, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L L B in Roma, viale della Grande Muraglia, n. 289;



contro

G M, rappresentato e difeso dall’avvocato M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato N C in Roma, viale Umberto Tupini, n. 113;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
SI.MO. S.A.S DI SAMPIERI SANITÀ PATRIZIA, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Patricelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Patricelli in Roma, via Archimede, n. 143;



per la riforma

quanto al ricorso n. 10753 del 2015, della sentenza del T.a.r. Molise, Campobasso, n. 182 del 2015;

quanto al ricorso n. 10755 del 2015, della sentenza del T.a.r. Molise, Campobasso, n. 186 del 2015;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Giovanni M;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il Cons. D S e uditi per le parti gli avvocati Luigi Patricelli, in proprio e su delega dell’avvocato B I, Gian Alberto Ferrerio, su delega dell’avvocato M C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1.‒ Con l’atto di appello n. 10753 del 2015, il signor Giovanni M premette che:

- previa comunicazione di avvio del procedimento (con nota n. 11850 del 14 luglio 2010), il Comune di Boiano gli aveva intimato, con ordinanza prot. n. 15819 del 23 settembre 2010, di procedere alla demolizione delle seguenti opere realizzate in assenza di titolo abilitativo: 1) ampliamenti nella parte retrostante del fabbricato che interessa la particella 564 (ex 522) del foglio 24 sito in località “Campi Marzi”, e precisamente al piano terreno un deposito cantina, al primo piano un servizio igienico sanitario ed un terrazzino; 2) struttura in legno di tipo precario per ricovero polli, sulle particelle nn. 426 e 532 del foglio 24; 3) scala esterna di accesso al fabbricato ricadente su area pubblica;

- a seguito di istanza stragiudiziale del ricorrente di annullamento in autotutela del provvedimento di demolizione (nella quale si rilevava che le opere contestate erano state realizzate in epoca antecedente al 1967), il Comune di Boiano, con ordinanza n. 21 del 3 novembre 2011, dava atto della rimozione di una delle opere contestate (il casotto di legno) e per il resto confermava l’ordine di demolizione precedentemente impartito con l’ordinanza n. 28 del 2010;

- con istanza del 2 marzo 2012, il signor M richiedeva per le opere in commento il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, ma il Comune di Bojano, con nota del 19 marzo 2012 n. 4390, comunicava di non poter procedere positivamente, essendo già decorso il termine di 90 giorni;

- avverso l’atto da ultimo indicato, l’istante proponeva ricorso innanzi al T.a.r., chiedendone l’annullamento;

- nel frattempo, il Comune di Boiano, prima richiedeva (con nota n. 8189 del 21 maggio 2012) l’integrazione della documentazione presentata a corredo della precedente istanza di sanatoria, poi comunicava (con nota n. 13878 del 10 settembre 2012) il preavviso di rigetto (ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990) al rilascio del permesso, per la mancata produzione della documentazione richiesta, infine (con provvedimento prot. n. 17057 del 15 novembre 2012) respingeva l’istanza di sanatoria e intimava nuovamente la demolizione delle opere non assentite;

- avverso il diniego da ultimo emanato, il signor M proponeva ricorso per motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento, oltre al risarcimento dei danni asseritamente subiti.

1.1.‒ Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, con la sentenza n. 182 del 2015:

- dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo, in quanto i provvedimenti con esso impugnati dovevano ritenersi superati dal diniego di rilascio del permesso di costruire in sanatoria del 15 novembre 2012;

- accoglieva il ricorso per motivi aggiunti, avendo ritenuto provato, sulla base della CTU eseguita nell’ambito di altro giudizio pendente innanzi al Tribunale civile di Campobasso tra lo stesso ricorrente e la società proprietaria di un terreno confinante, che gli ultimi interventi edilizi realizzati sul fabbricato di proprietà del ricorrente risalivano ad oltre 50 anni fa, restando così sottratti alla disciplina edilizia autorizzativa introdotta a partire dalla legge n. 765 del 1967;

- respingeva la domanda risarcitoria, per mancata allegazione e prova dei suoi elementi costitutivi.

1.2.‒ Avverso la sentenza del T.a.r. n. 182 del 2015, il Comune di Boiano ha proposto appello, sostenendone l’erroneità in quanto: si sarebbe dovuta pronunciare sul ricorso introduttivo (anziché dichiararlo improcedibile) e rigettarlo, stante la proposizione dell’istanza di sanatoria oltre il novantesimo giorno; non avrebbe valutato correttamente i rilievi aerofotogrammetrici depositati in giudizio, conferendo invece rilievo determinante ad una CTU espletata nell’ambito di un altro giudizio (civile) avente diverso oggetto.

Su queste basi, l’appellante reitera la richiesta ‒ già formulata, ma disattesa in primo grado ‒ di disporre gli opportuni approfondimenti istruttori (mediante CTU o verificazione).

2.‒ Con ulteriore ricorso, il signor M impugnava l’ordinanza n. 8 del 22 gennaio 2014, con cui il Comune di Boiano ingiungeva la rimozione e la messa in pristino anche dei seguenti ulteriori interventi edilizi asseritamente

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