Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-07-05, n. 202306590
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Testo completo
Pubblicato il 05/07/2023
N. 06590/2023REG.PROV.COLL.
N. 03497/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3497 del 2019, proposto da NI TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Andreucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gambettola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Domenico Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 717 del 28 settembre 2018
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gambettola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica straordinaria del giorno 10 maggio 2023, svoltasi in videoconferenza ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a., il consigliere Ofelia Fratamico;
Nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dall’ordine di demolizione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi emesso, in data 30 novembre 2010, dal Comune di Gambettola, in relazione ad un fabbricato unifamiliare, di proprietà del sig. TA NI, originariamente costituito da piano terra e primo piano, che è stato ristrutturato senza titolo, con aumento delle unità immobiliari residenziali e modifica del prospetto in violazione del PRG.
2. Tale provvedimento è stato impugnato dall’interessato dinanzi al T.a.r. per l’Emilia Romagna, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione di legge con riguardo all’art. 31 delle NTA al PRG di Gambettola in relazione all’art. 2 della l.n. 122 del 1989;
b) violazione e falsa applicazione di legge in rapporto agli artt. 13 e 16 della l. regionale 21 ottobre 2004 n. 23, alla lett. g6 dell’allegato alla l. regionale 25 settembre 2002 n. 31, e agli artt. 60 lett. a, 63 punto 8 e 31 delle NTA al PRG;
c) violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della l. regionale n. 23 del 2004.
3. Il Ta.r. per l’Emilia Romagna, con la sentenza n. 717 del 28 settembre 2018, ha ritenuto il ricorso “ infondato, ad eccezione della parte del provvedimento impugnato che ha ad oggetto la recinzione”, che non avrebbe potuto essere oggetto dell’ordine di demolizione, ma solo di una sanzione pecuniaria, in applicazione dell’art. 16 della l. reg. n. 23 del 2004.
4. L’odierno