Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-18, n. 202307025

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-07-18, n. 202307025
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307025
Data del deposito : 18 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2023

N. 07025/2023REG.PROV.COLL.

N. 01398/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1398 del 2023, proposto dal Comune di Vitulazio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Caserta, via Galileo Galilei, 20;



contro

C.G.N. s.r.l., non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, n. 7011/2022.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2023 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’appellante l’avvocato Pietro Romano.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Vitulazio ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che aveva accolto il ricorso della C.G.N. S.r.l. avverso il diniego del permesso di costruire in sanatoria e degli artt. 4, seconda linea e 29 lett. b) delle N.T.A. del P.R.G. di Vitulazio.

2. La società appellata aveva chiesto, in data 16 luglio 2019, un permesso di costruire in sanatoria relativo ad opere interne di diversa distribuzione e realizzazione di un muro interno con parziale demolizione di opere e ripristino integrale dell’assetto edile dell’immobile originariamente assentito.

Il 21 ottobre 2019 la società comunicava l’inizio dei lavori con CILA finalizzata alla eliminazione delle opere difformi dalla originaria concessione edilizia n. 1 del 1981 e ripristino dello stato dei luoghi. Il Comune non adottava atti inibitori sulla predetta CILA, ma chiedeva chiarimenti sulla istanza di permesso di costruire che venivano presentati dalla società ed in conclusione veniva emanato il diniego impugnato in primo grado.

3. La sentenza impugnata aveva accolto il ricorso dal momento che il provvedimento non argomentava sulla non conformità urbanistica delle opere, e il procedimento di sanatoria doveva essere volto a verificare il rispetto dello strumento urbanistico. Ciò rilevava anche sul piano della carenza istruttoria non essendo stato stabilito un contraddittorio procedimentale che rende inconferenti i motivi posti a fondamento del diniego. Da un lato non è chiaro perché l’amministrazione contesti la poca chiarezza sulla destinazione d’uso dal momento che non è stata fatta alcuna richiesta di cambiamento dell’originaria destinazione industriale.

Altre contestazioni in fatto potevano essere

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