Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-10-22, n. 201907163

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-10-22, n. 201907163
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201907163
Data del deposito : 22 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/10/2019

N. 07163/2019REG.PROV.COLL.

N. 01021/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero di registro generale 1021 del 2019, proposto da
G A, rappresentato e difeso dall’avvocato D I, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;



contro

Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei ministri, Avvocatura generale dello Stato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata presso i propri uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato, non costituito in giudizio;



nei confronti

Carlo S, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Malinconico, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284;



per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V, n. 6184/2018, resa tra le parti;


Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Avvocatura generale dello Stato, nonché dell’avvocato Carlo S;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2019 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Iaria, Di Martino per l’Avvocatura dello Stato e Malinconico;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. L’avvocato dello Stato G A propone ricorso per revocazione contro la sentenza di questa Sezione in epigrafe, con cui è stato respinto il suo ricorso per l’annullamento della nomina dell’avvocato Carlo S, anch’egli avvocato dello Stato, ad avvocato generale aggiunto (d.p.r. 19 aprile 2016 n. 1133) e degli atti presupposti (parere del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato del 25 febbraio 2016; proposta dell’Avvocato generale dello Stato al Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2016; delibera del Consiglio dei ministri dell’8 aprile 2016 e conseguente proposta del Presidente del Consiglio dei ministri al Presidente della Repubblica).

2. La sentenza di cui è chiesta la revocazione ha riformato la decisione di accoglimento parziale del ricorso dell’avvocato A, e cioè la sentenza del 20 febbraio 2018, n. 1945 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

Secondo il giudice di primo grado nel designare quale avvocato generale aggiunto l’avvocato Carlo S in luogo del ricorrente il Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato non si era attenuto ai criteri di valutazione dei profili di carriera fissati dallo stesso organo (delibera in data 3 settembre 2015: « Procedimento e criteri per il conferimento degli incarichi direttivi, in sede di prima applicazione della disposizione di cui all’art. 16-bis della L. 3 aprile 1979 n. 103 come introdotto dall’art. 12 della L. 7 agosto 2015, n. 124 »); in particolare: con riguardo al criterio della professionalità, non aveva da un lato attribuito il dovuto rilievo all’incarico di avvocato distrettuale di Firenze ricoperto dal ricorrente, mentre era stata data preminenza agli incarichi esterni svolti del controinteressato; non era inoltre stata valutata sotto lo stesso profilo la maggiore anzianità di servizio del primo, diversamente da quanto avvenuto nella stessa seduta del 25 febbraio 2016 per il conferimento allo stesso dell’incarico di vice avvocato generale.

3. Nell’accogliere l’appello della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Avvocatura dello Stato la Sezione ha, in sintesi, stabilito che la designazione dell’avvocato generale aggiunto, la cui articolazione procedimentale è interna alla stessa Avvocatura, spetta all’avvocato generale, mentre sulla relativa proposta - nel caso di specie a favore del controinteressato avvocato S - il Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato, non assimilabile agli organi di autogoverno delle magistrature, è chiamato ad esprimere un parere non vincolante.

Sulla base di tale ricostruzione la Sezione ha ritenuto che nella comparazione tra il ricorrente e l’avvocato S non fosse illegittima la prevalenza attribuita a quest’ultimo dal Consiglio degli Avvocati e Procuratori, con delibera a maggioranza, su conforme proposta dell’Avvocato generale, in ragione degli incarichi istituzionali in posizione di fuori ruolo ricoperti dal controinteressato; ha aggiunto e dato atto la Sezione che il rilievo di tali incarichi in posizione di fuori ruolo rispetto alle esigenze funzionali sottese al « conferimento dell’incarico » di avvocato generale aggiunto erano state debitamente esposte dall’Avvocato generale al Presidente del Consiglio dei Ministri nella proposta del 10 marzo 2016.

4. Nel chiedere la revocazione della ricordata sentenza l’avvocato A sostiene che la stessa sarebbe affetta dall’errore di fatto ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ., consistito nel supporre che la funzione di avvocato generale aggiunto si sostanzi in un incarico, come nel caso del vice avvocato generale, anziché in un posto di ruolo nell’ambito della dotazione organica degli avvocati e procuratori dello Stato, come previsto dall’art. 6- bis , comma 4, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 ( Disposizioni urgenti per

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