Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-02-17, n. 202301684

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-02-17, n. 202301684
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301684
Data del deposito : 17 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/02/2023

N. 01684/2023REG.PROV.COLL.

N. 07521/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7521 del 2019, proposto da P P e Bernardo società semplice agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G G e F D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (Cipe) ed Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
SAT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L T, T D N e G S ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’Avv. T D N in Roma, via Antonio Gramsci, 24;
SAT Lavori s.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 5586 del 3 maggio 2019, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas s.p.a., Presidenza del Consiglio dei Ministri e SAT s.p.a.;

Visto il ricorso incidentale proposto da S.A.T. s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2023 il Cons. Luca Lamberti e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso avanti il T.a.r. per il Lazio notificato nel corso del mese di novembre 2012, la società odierna appellante ha impugnato il decreto del 12 ottobre 2012, con cui, nell’ambito del procedimento di espropriazione per la realizzazione del tratto Tarquinia-Civitavecchia dell’autostrada A12 (il cui progetto definitivo, con valenza di apposizione di vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, era stato approvato con delibera CIPE del 5 maggio 2011), la società SAT Lavori le ha ingiunto la rimozione “ delle opere e delle strutture insistenti nelle aree [già] oggetto di occupazione ” in virtù del decreto di occupazione d’urgenza n. 1293 del 29 agosto 2011, tra cui, in particolare, un chiosco per la vendita di prodotti caseari di loro produzione, insistente su una fascia di terreno “ di proprietà del Comune di Tarquinia, poi trasferita alla Comunione delle ASL del Lazio ” (“ e per conto di questa gestito dalla società Gepra Lazio ”), prospiciente l’intersezione fra la SS1 Aurelia e l’autostrada A12.

1.1. In fatto, la società ha sostenuto che:

- avrebbe usucapito tale terreno, occupato nel 1990 e su cui nel 1993 sarebbe stato realizzato il chiosco;

- per l’accertamento dell’usucapione penderebbe giudizio civile avanti il Tribunale di Civitavecchia, radicato nel novembre 2011;

- non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione della procedura espropriativa (in particolare, del cennato decreto del 29 agosto 2011), se non relativamente ad altro adiacente ma distinto fondo condotto in affitto rustico, con riguardo al quale avrebbe ricevuto in data 10 luglio 2012 comunicazione recante l’offerta dell’indennità di esproprio;

- il primo atto della procedura espropriativa afferente (anche) al terreno su cui insiste il chiosco comunicato all’esponente sarebbe, appunto, il decreto impugnato, con il quale viene formulato l’invito a rimuovere “ le opere e le strutture ” ivi insistenti, con avviso, per il caso contrario, della facoltà di procedere ad esecuzione coattiva in danno.

1.2. In diritto, la società ha formulato le seguenti censure:

I – sarebbe stato violato l’art. 22-bis d.P.R. n. 327 del 2001, non essendo stata previamente determinata (né, tanto meno, comunicata), con riferimento al terreno su cui insiste il chiosco, l’indennità di espropriazione, cui l’esponente avrebbe avuto diritto come proprietaria effettiva del bene (pur se non ancora accertata giudizialmente), situazione di fatto per il cui accertamento, peraltro, non sarebbero stati necessari particolari approfondimenti istruttori da parte dell’espropriante; in subordine, viene formulata questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, ai sensi del quale “ Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali ”;

II - il decreto impugnato non potrebbe essere coattivamente eseguito, difettando l’apposita previsione di legge richiesta dall’art. 21-ter l. n. 241 del 1990;

III - inoltre, tale decreto avrebbe dovuto essere motivato in punto di anticipata immissione in possesso.

1.3. Con successivi motivi aggiunti notificati nel corso del mese di dicembre 2012, la società ha impugnato la “convenzione unica” fra ANAS e SAT dell’11 marzo 2009, recante la concessione a quest’ultima della progettazione, costruzione e gestione dell’autostrada Livorno – Civitavecchia e, dunque, anche la delega dei connessi poteri espropriativi, in tesi anti-comunitaria in quanto disposta senza gara, così come il contratto a valle di affidamento a contraente generale per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori de quibus stipulato tra SAT e SAT Lavori.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.a.r. (dopo aver rigettato l’istanza cautelare svolta dalla società, con pronuncia confermata in sede di appello cautelare) ha così deciso:

- in rito:

i) ha affermato la giurisdizione del Giudice amministrativo;

ii) ha affermato la legittimazione e l’interesse a ricorrere della società, sostenendo che - benché nel giudizio civile azionato avanti il Tribunale di Civitavecchia la domanda di

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