Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-11-10, n. 202107490

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-11-10, n. 202107490
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202107490
Data del deposito : 10 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2021

N. 07490/2021REG.PROV.COLL.

N. 02059/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2059 del 2021, proposto dalle associazioni Italia Nostra, Unione sindacale di base per la Regione Sardegna, Assotziu consumadoris Sardigna Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Pubusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Comune di SI, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giulio Steri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Murroni e Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministero dell’interno, Ufficio territoriale del Governo di Cagliari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

della società Rwm Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Alliegro e Raffaele Bifulco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Raffaele Bifulco in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 24;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 422 del 2020, resa tra le parti;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di SI, della Regione autonoma della Sardegna, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, del Ministero dell’interno – Ufficio Territoriale del Governo Cagliari, e della società Rwm Italia S.p.A.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 settembre 2021 il consigliere Silvia Martino;

Udito l’avvocato Giovanni Luigi Machiavelli (su delega degli avvocati Giulio Steri e Raffaele Bifulco);

Viste le istanze depositate dagli avvocati Andrea Pubusa, Roberto Murroni e Giovanni Parisi, con cui hanno chiesto il passaggio in decisione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società RWM Italia S.p.A. è proprietaria di uno stabilimento industriale che insiste su un’ampia area situata tra i Comuni di OV (località Matt’e Conti) e SI (località S. Marco).

Essa opera nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi d’arma subacquei, mine marine ad influenza, sistemi di sicurezza e armamento, bombe e testate di guerra.

Tali prodotti sono destinati alle Forze Armate nazionali, nonché a quelle estere sulla base di licenze di esportazione di volta in volta rilasciate dalle autorità di governo italiane.

Nell’ambito di un processo di crescita e di potenziamento della struttura, nel mese di luglio 2018, la società avviava presso il SUAPE del Comune di SI la pratica per la realizzazione dei nuovi reparti R200 e R210.

In seguito alla presentazione del progetto di ampliamento dello stabilimento, l’ufficio SUAPE del Comune di SI, in data 12 luglio 2018, indiceva una conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, sollecitando tutte le Amministrazioni coinvolte a esprimersi in merito.

La procedura – stante l’acquisizione di pareri favorevoli al progetto, espliciti o impliciti, da parte di tutte le Amministrazioni interessate – si concludeva con l’adozione del provvedimento autorizzativo richiesto dalla società RWM.

1.1. Le associazioni odierne appellanti impugnavano innanzi al TAR per la Sardegna il provvedimento unico n. 82 del 9 novembre 2018 col quale il Comune di SI aveva autorizzato la realizzazione dei predetti reparti della fabbrica, unitamente agli atti presupposti, articolando sette complessi mezzi di gravame.

1.2. Con ricorso per motivi aggiunti del 2 aprile 2019 le originarie ricorrenti impugnavano altresì la delibera della Giunta Regionale n. 3/26 del 15 gennaio 2019 relativa alla verifica di assoggettabilità a VIA del “ Nuovo Campo Prove R140 in Comune di SI ”, unitamente agli atti presupposti al provvedimento unico impugnato con il ricorso introduttivo (tra cui il nulla osta del Servizio tutela paesaggio RAS prot. n. 37479/TP/CA-CI del 3 ottobre 2018, il parere tecnico edilizio reg. nr. 0047181/2018 del 30 ottobre 2018 e il parere tecnico urbanistico reg. nr. 0045966/2018 del 23 ottobre 2018 del Comune di SI), nonché l’autorizzazione unica ambientale (AUA) n. 323 del 26 ottobre 2017.

2. Nella resistenza della Regione Sardegna, del Comune di SI, della società controinteressata e delle amministrazioni statali intimate, il TAR, dopo l’espletamento di una CTU, dichiarava in parte irricevibile il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, e lo respingeva per il resto.

3. La sentenza è stata impugnata da tre delle associazioni originariamente ricorrenti, rimaste soccombenti.

Esse hanno dedotto.

A) Sulle premesse del ricorso introduttivo .

Il TAR avrebbe “liquidato” le argomentazioni contenute nelle premesse del ricorso introduttivo con le quali era stato evidenziato che i provvedimenti impugnati, in quanto tesi a incrementare la produzione di ordigni diretti a concretizzare “crimini di guerra”, rivelerebbero in modo incontestabile e manifesto uno sviamento di potere, ossia una deviazione del provvedimento dal suo fine primario che dev'essere anzitutto quello di autorizzare un'attività edilizia con uso non contrastante con le finalità fondamentali dell'ordinamento interno e sovranazionale;

B) Violazione di legge (d.lgs. n. 152/2006, deliberazione G.R. Sardegna 34/33 del 7.8.2012, deliberazione G.R. della Sardegna 45/24 del 27.9.2017, art. 9 Cost.). Eccesso di potere (Travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità manifesta, lacunosità dell’istruttoria, carenza dei presupposti).

Nei punti 2), 3) e 4) la sentenza di primo grado ha affrontato la questione attinente alla natura dell’attività svolta dalla RWM Italia S.p.a. nello stabilimento di SI-OV, giungendo alla conclusione che esso non deve considerarsi impianto chimico integrato e che la fabbrica non produce esplosivi ma “cariche esplosive per le testate di guerra e pani composte da una miscela di sostanze esplodenti e non ”.

A direi dei ricorrenti sarebbe errata la parte della CTU richiamata dal TAR nei punti 3.2) e 3.3).

In Sardegna, in materia di V.I.A., si applicano il d.lgs n. 152/2006 e il D.G.R. n. 45/24 del 2017 (paragrafo 4, pag. 11). Entrambi i dettati normativi fanno riferimento alla Direttiva Europea 2011/92/UE la cui applicazione è regolata dalle linee guida “ Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the EIA Directive ” (All. 10 del fascicolo documentale di primo grado della RAS) e dalle sentenze della Corte di Giustizia Europea ivi citate.

Le associazioni hanno fatto osservare che lo stesso TAR, citando il CTU, ha rilevato la presenza di processi di reazione chimica nello stabilimento RWM con riferimento specifico alla cosiddetta “reticolazione dell’HTPB”, impiegata nella produzione degli esplosivi di tipo PBX.

Tale constatazione avrebbe dovuto condurre il consulente prima ed il TAR poi a dichiarare che quello gestito dalla controinteressata è un “impianto chimico”, applicando correttamente le linee guida UE.

Al riguardo la società ha comunque richiesto, ove ritenuto utile dal Collegio, l’espletamento di una nuova CTU.

Le appellanti hanno lamentato anche la violazione del principio del contraddittorio, in ragione del fatto che il CTU nominato in primo grado ha predisposto e inviato una bozza molto scarna e che, a seguito della presentazione delle osservazioni dei CTP di parte ricorrente, ha depositato una relazione definitiva del tutto differente per contenuto ed estensione della parte motiva.

Nelle memorie difensive le ricorrenti avevano preso posizione sulle nuove questioni poste dal CTU nella relazione definitiva, sicché il TAR avrebbe dovuto richiamare il consulente a chiarimenti;

C) Violazione di legge (d.lgs n. 152/2006. Deliberazione G.R. della Sardegna n. 34/33 del 7.8.2012, Deliberazione GG. della Sardegna 45/24 del 27.9.2017, art. 9 Cost.). Eccesso di potere (traviamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità manifesta, lacunosità dell’istruttoria, carenza dei presupposti).

Il TAR non avrebbe colto l’esatta portata del secondo motivo di ricorso articolato in primo grado. Nel motivo B) del ricorso introduttivo era stato contestato il mancato espletamento della VIA in relazione all’ampliamento complessivo dell’impianto, avvenuto mediante parcellizzazione dei singoli interventi.

Il primo giudice ha ritenuto che la contestazione fosse esclusivamente fondata sulla natura di impianto chimico integrato dello stabilimento RWM. Tale questione, invece, ha riguardato unicamente il motivo A) del ricorso di primo grado e, quanto alla sentenza impugnata, è stato discusso nel punto precedente del presente atto di appello. La sentenza del TAR sarebbe quindi carente di motivazione in ordine alle censure con cui le ricorrenti avevano contestato che la società RWM Italia avesse proceduto a molteplici interventi di potenziamento dello stabilimento di OV- SI frazionandoli arbitrariamente in altrettante diverse richieste, onde farli apparire surrettiziamente come progetti distinti e separati.

Si tratterebbe di 21 ampliamenti, alcuni dei quali sono stati approvati dall’ufficio SUAP del Comune di SI in tempi recentissimi, pur in presenza del parere negativo espresso da alcune amministrazioni coinvolte.

Buona parte di tali interventi

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