Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-21, n. 202205118

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-21, n. 202205118
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202205118
Data del deposito : 21 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2022

N. 05118/2022REG.PROV.COLL.

N. 09571/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9571 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati V A P e L D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Pappalepore in Roma, via Guglielmo Calderini, 68;

contro

Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione seconda ter ) n.

0-OMISSIS-/2018, resa tra le parti, concernente il provvedimento datato 22.9.2017 di esclusione dal concorso per il reclutamento di n. 952 allievi finanzieri per difetto di qualità morali e di condotta;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2022 il Cons. Carmelina Addesso e udito per l’appellante l’Avv. L D;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il signor -OMISSIS- chiede la riforma della sentenza del TAR Lazio, sezione II ter , n. -OMISSIS- del 18 settembre 2018 che ha respinto il ricorso avverso la determinazione n. 0283254/2017 del 22.9.2017 di esclusione dal concorso per il reclutamento di n. 952 allievi finanzieri per l’anno 2010 in quanto giudicato non in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione.

1.1 La determina faceva seguito ad un precedente provvedimento di esclusione del 28 luglio 2015, annullato dal TAR Lazio per difetto di istruttoria e di motivazione con sentenza n. -OMISSIS-/2017 del 7 giugno 2017.

1.2 In particolare, il provvedimento datato 28/07/2015- che aveva escluso l’interessato per difetto delle qualità morali e di condotta in ragione di un procedimento penale per il reato di truffa da cui lo stesso era stato prosciolto per prescrizione con sentenza del GIP del 16 aprile 2015- veniva ritenuto non adeguatamente motivato dal TAR in quanto fondato esclusivamente sul capo di imputazione, senza riscontri, neppure giudiziali.

1.3 Con successivo provvedimento del 22 settembre 2017 l’amministrazione, in esecuzione della sentenza del TAR, rinnovava la valutazione del possesso dei requisiti in capo al -OMISSIS-e ne confermava l’esclusione sulla base sia della richiesta di emissione del decreto penale di condanna della Procura della Repubblica sia del mancato proscioglimento nel merito da parte del GIP.

1.4 Avverso il nuovo provvedimento di esclusione l’interessato proponeva un nuovo ricorso al TAR Lazio che con sentenza n.-OMISSIS-/2018 lo respingeva, rilevando che l’amministrazione aveva valutato le pronunce giudiziali non in forza di mero automatismo, ma come indice rivelatore della personalità del soggetto, anche alla luce degli accertamenti istruttori compiuti dall’autorità penale.

2. Con ricorso in appello notificato e depositato in data 27 novembre 2018 il signor -OMISSIS-chiede la riforma della sentenza di primo grado per “ Errores in iudicando: violazione ed erronea applicazione dell’art. 2, co. 1 del bando di concorso. Violazione e/o elusione del giudicato della sentenza Tar Lazio, Sez. Seconda Ter, n. -OMISSIS- del 7.6.2017. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, omessa e/o carente istruttoria, omessa e/o insufficiente motivazione ”. Deduce, in sintesi, che l’amministrazione, anziché procedere ad un’istruttoria propria e a un autonomo accertamento dei fatti come disposto dal TAR Lazio con la sentenza -OMISSIS-/2017, si è limitata a richiamare la richiesta di emissione di decreto penale di condanna da parte della Procura e la sentenza del GIP n.749/2015;
che l’episodio contestato, nemmeno accertato nella sua materialità in quanto fondato sulla sola querela della persona offesa, è del tutto isolato e risalente nel tempo (anno 2008);
che l’esclusione è stata disposta in forza di un automatismo dal procedimento penale, senza considerare la condotta tenuta successivamente dall’interessato, che si era congedato dal servizio presso il 6° Stormo con la valutazione “eccellente” in data 7.6.2015.

3. Si è costituito il Ministero dell’Economia e Finanze-Comando Generale della Guardia di Finanza che ha depositato memoria, insistendo per la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

4. L’appellante ha depositato memorie e documenti, insistendo per l’accoglimento dell’appello.

5. All’udienza del 14 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. L’appello è infondato.

7. L’art. 6 d. lgs. 12/05/1995, n. 199, anche nella versione ratione temporis vigente, esige, tra i requisiti per l’ammissione al corso per la promozione a finanziere, l’assenza, alla data dell'effettivo incorporamento, di situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere e il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi per la magistratura ordinaria.

7.1 In applicazione della disposizione sopra indicata l’art. 2, comma 1, lett. g) del bando di concorso richiede, tra i requisiti per l’ammissione alla procedura di reclutamento, la condotta incensurabile del candidato.

8. Per costante orientamento della giurisprudenza la valutazione del possesso del requisito della condotta incensurabile è oggetto di ampia discrezionalità, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, ed è quindi sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo i casi di palese abnormità, irragionevolezza, difetto di motivazione, travisamento dei fatti o violazione delle norme procedurali. Il predetto requisito di ammissione attribuisce all'amministrazione un ampio potere discrezionale finalizzato a permettere la partecipazione al concorso solo di quei candidati che, per qualità morali e personali e comportamento, sulla base di un giudizio prognostico di carattere probabilistico, diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere le future funzioni (cfr., ex multis , Cons Stato sez. II 19/04/2022 n. 2898;
Cons. Stato, sez. IV, 30/10/2018, n. 6165; id 12/07/2018 n. 4261; id . 6 dicembre 2013, n. 5817). Il sindacato del giudice amministrativo sul giudizio di moralità è, quindi, limitato al parametro dell’arbitrarietà, e, una volta riconosciuto che un dato episodio è censurabile sotto il profilo morale, non è possibile, nel merito, sindacare il giudizio che di esso rende l’Amministrazione (Cons. Stato, sez. IV 18/05/2017 n. 2353).

9. Nel caso di specie, il giudizio reso dall’amministrazione, fondato sulle risultanze del procedimento penale, non appare viziato da palese irragionevolezza e difetto di motivazione, tenuto conto sia dell’avvenuto esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero con la richiesta del decreto penale di condanna, sia dell’accertata insussistenza di elementi che consentissero di addivenire ad un proscioglimento nel merito, evidenziata dal GIP nella sentenza di proscioglimento per prescrizione.

10. Con l’acquisizione e l’esame dei provvedimenti sopra indicati (richiesta della Procura e sentenza del GIP), l’amministrazione ha assolto l’onere istruttorio e motivazionale imposto dal TAR nella sentenza di annullamento del primo provvedimento di esclusione, non essendo necessario né esigibile, contrariamente a quanto sembra prospettare l’appellante, lo svolgimento, ad opera della stessa amministrazione, di un’autonoma attività di indagine ai fini dell’accertamento del fatto di reato al di fuori di qualunque direzione e coordinamento da parte dell’Autorità Giudiziaria.

11. Sotto diverso ma connesso profilo, non convince quanto affermato dall’appellante (memoria del 24 maggio 2022 pag. 4) secondo cui l’emissione del decreto penale si tradurrebbe in un’attività meramente meccanica posta in essere a fini deflattivi dei dibattimenti, atteso che la richiesta di emissione di decreto penale di condanna costituisce una modalità di esercizio dell’azione penale (art. 60 c.p.p.), posta in essere all’esito delle indagini preliminari, nell’ambito delle quali il pubblico ministero svolge accertamenti anche su fatti e circostanze a favore dell’indagato (art 358 c.p.p.). La natura deflattiva del procedimento per decreto non determina, quindi, alcun automatismo nell’ascrizione del fatto di reato all’imputato.

12. Del pari, il proscioglimento per prescrizione non preclude all’amministrazione un’autonoma valutazione degli atti formati ed acquisiti nell'ambito del procedimento penale (cfr. Cons. Stato, sez. II 16/02/2022 n. 1157;
sez. III, 7 luglio 2014, n. 3445), non potendo assegnarsi a siffatta pronuncia la medesima efficacia extrapenale della sentenza irrevocabile di assoluzione contemplata dall’art. 653 c.p.p.

13. L’amministrazione ha, quindi, correttamente e autonomamente valutato i fatti, così come emergenti dagli atti del giudizio penale, senza che possa acquisire rilievo alcuno l’affermazione dell’interessato in ordine alla supposta calunnia consumata ai suoi danni dal querelante dell’epoca (che avrebbe sporto querela al solo fine di sottrarsi al pagamento del corrispettivo della merce), della quale non vi è evidenza alcuna sul piano documentale, pur essendo la calunnia procedibile d’ufficio.

14. A diverse conclusioni non conduce nemmeno quanto osservato dall’appellante in ordine alla natura isolata e risalente dell’episodio, atteso che, da un lato, l’interessato (che all’epoca dei fatti aveva 23 anni) era perfettamente in grado di comprendere il disvalore non solo penale, ma anche morale e sociale della condotta e, dall’altro lato, il fatto addebitato integra non un mero illecito amministrativo (al pari di un episodio isolato di consumo di sostanza stupefacente), ma un delitto contro il patrimonio, ossia una delle fattispecie di reato alla cui repressione è deputato il Corpo della Guardia di Finanza.

15. Il giudizio di condotta incensurabile è commisurato agli elevati standard comportamentali richiesti ai fini dell’ammissione al Corpo della Guardia di Finanza, da accertare in modo rigoroso in ragione della specificità e delicatezza dei compiti e delle funzioni svolte (Cons. Stato, sez. IV 18/05/2017 n. 2353), e, per tale ragione, non è equiparabile, al fine del vaglio di proporzionalità e ragionevolezza, a quello richiesto per funzioni afferenti a ruoli civili (come quello di collaboratore amministrativo: Cons Stato sez. VI 10 maggio 2006 n. 2572, citata dall’appellante).

16. In conclusione, il giudizio dell’amministrazione, che ha ravvisato nella vicenda in questione un indice del difetto delle qualità morali e di condotta che devono caratterizzare l’appartenente a una Forza di polizia ad ordinamento militare, non pare affetto da palese irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti che rappresentano il limite del sindacato del giudice amministrativo.

17. L’appello deve, pertanto, essere respinto.

18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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