Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-03, n. 202204556
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Testo completo
Pubblicato il 03/06/2022
N. 04556/2022REG.PROV.COLL.
N. 09050/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9050 del 2018, proposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo in persona del Ministro
pro tempore
, dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Ministro
pro tempore
, del Ministero dell’interno in persona del Ministro
pro tempore
, dal Ministero della difesa in persona del Ministro
pro tempore
, Corpo Forestale dello Stato, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Il signor F G, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianleonardo Caruso ed Egidio Lizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Il signor Gerardo Falivena, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 4797/2018, resa tra le parti, concernente transito di dipende del Corpo Forestale dello Stato presso l’Arma dei Carabinieri
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor F G;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2022 il Cons. Carla Ciuffetti, udito per le parti l’avvocato Egidio Lizza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame è gravata la sentenza in epigrafe che ha accolto in parte il ricorso dell’interessato, già dipendente del Corpo forestale dello Stato (CFS), disponendo, per quanto di interesse, l’annullamento dei decreti del Capo del CFS n. 81279/2016 e n. 81267/2016, nonché del provvedimento del Ministero dell’interno in data 27 dicembre 2016, per effetto dei quali, ai sensi dell’art. 12, co. 2, d.lgs, n. 177/2016, il ricorrente era stato assegnato all’Arma dei Carabinieri, anziché alla Polizia di Stato;respinta la domanda di risarcimento del danno.
A motivo del gravame le Amministrazioni appellanti deducono quanto segue: “ violazione e falsa applicazione artt. 13, 15, 16 c.p.a. incompetenza territoriale del T.a.r. Campania ”;“ violazione e falsa applicazione in tema di principi del processo amministrativo ”;“ violazione e falsa applicazione art. 41 c.p.a. ”;“ violazione e falsa applicazione art. 8, l. 124/2015 e degli artt. 7 e 12 d.lgs. 177/2016 - erronea percezione degli atti di causa - invasione della sfera discrezionale dell’amministrazione ”.
2. La parte appellata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
3. La causa, chiamata all’udienza del 19 aprile 2022, è stata trattenuta in decisione.
4. Il motivo rubricato “ violazione e falsa applicazione artt. 13, 15, 16 c.p.a, incompetenza territoriale del T.a.r. Campania ” deve essere considerato infondato alla luce dell’orientamento di questo Consiglio secondo il quale: l’atto di assegnazione del personale emanato ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 177/2016 sostanzia un atto plurimo, costituito da più decisioni individuali oggettivamente distinte e autonome (Cons. Stato, comm. spec. parere 14 ottobre 2016, n. 2112);perciò non sussiste la competenza del Tar Lazio nei i casi in cui, come quello in esame, non sia stato impugnato anche il d.P.C.M. 21 novembre 2016 - che ha disciplinato la facoltà del personale del CFS di attivare una procedura di mobilità verso altra Amministrazione - atto generale per la cui impugnazione l’art. 13, co. 4- bis , c.p.a tiene fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza;la competenza del Tar Lazio è “ predicabile esclusivamente in presenza di atti che, oltre ad avere una portata nazionale, presentino un contenuto strutturalmente unitario, funzionalmente organico e ab origine inscindibile ”;altrimenti “ la competenza, di contro, appartiene al T.a.r. nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio del dipendente ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a., norma che, lungi dal veicolare un’eccezione all’ordinario meccanismo di riparto della competenza, viceversa esprime ed attua in parte qua il principio costituzionale della territorialità del Giudice amministrativo di prime cure (cfr. Corte Costituzionale n. 237/2007, n. 159/2014 e n. 174/2014) ” (Cons. Stato, sez. IV, ord. 30 novembre 2017, n. 5618;cfr. sez. IV, sentenze 26 ottobre 2018 nn. 6109 e 6128).
5. Deve essere considerata infondata anche la censura di “ violazione e falsa applicazione in tema di principi del processo amministrativo ”, con cui si deduce che il Tar avrebbe dovuto dichiarare improcedibile il ricorso di primo grado per difetto di impugnazione del citato d.P.C.M. 21 novembre 2016, perché tale atto non sarebbe “estraneo ai soggetti nominativamente indicati nel decreto n. 81279/2016 in quanto, a prescindere dal dato che controparte non ha presentato domanda di transito ad altra Amministrazione”, esso avrebbe reso definitiva la procedura “ che avrebbe fatto appunto scattare gli effetti del transito ”. Tale tesi trova una implicita smentita nella giurisprudenza sopra richiamata, che ha ritenuto di poter distinguere le controversie ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in base alla circostanza che fosse stato o meno impugnato il citato d.P.C.M.. La medesima tesi non sfugge alla condivisibile obiezione del giudice di primo grado che “ l’eventuale domanda di transito verso le amministrazioni di cui all’allegato 2 del dpcm 21 novembre 2016 avrebbe potuto riguardare le varie amministrazioni statali ivi contemplate (tra le quali non è ovviamente ricompresa la Polizia di Stato) ”: quindi, essendo il ricorrente interessato al transito nei ruoli di quest’ultima Istituzione, non avrebbe potuto attivare una tale domanda, il cui mancato accoglimento determina la definitività del provvedimento di assegnazione ai sensi dell’art. 12, co. 4, d.lgs. n. 177/2016.
6. La censura di inammissibilità del ricorso di primo grado per “ violazione e falsa applicazione art. 41 c.p.a. ” deve essere considerata infondata, in continuità con il condiviso indirizzo di questo Consiglio, secondo il quale, dalla natura di atto plurimo del provvedimento di assegnazione dei dipendenti del CFS, emanato dal Capo dello stesso CFS, discende che “ il ricorso non doveva essere notificato a tutti i dipendenti trasferiti, i quali - in un contesto in cui i contingenti numerici non sono strettamente predeterminati ma suscettibili di successivi adeguamenti - non rivestono la qualità di controinteressati sostanziali ” (Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 2018, n. 6100).
7. Anche il motivo d’appello, rubricato “ violazione e falsa applicazione art. 8, l. 124/2015 e degli artt. 7 e 12 d.lgs. 177/2016 - erronea percezione degli atti di causa -invasione della sfera discrezionale dell’amministrazione ” deve essere considerato infondato. Nel gravame si rappresenta il vincolo normativo derivante dal criterio per il transito del personale di cui all’art.12, co. 2, lett. b), n. 3, costituito dalla “ frequenza dello specifico corso di formazione per lo svolgimento di attività di ordine pubblico in assetto e la minore età anagrafica ” e si sottolinea che “ il mero possesso del detto titolo ”, non posseduto dall’interessato, costituiva “ in re ipsa, requisito necessario e sufficiente per il transito verso la Polizia di Stato ”. Tuttavia, lo stesso gravame evidenzia poi che il trasferimento delle funzioni del CFS richiedeva il transito “ delle risorse umane che fino al 13 settembre 2016 erano impiegate effettivamente e concretamente nell’esercizio della funzione, in primis di quelle che espletavano un ruolo di collaborazione funzionale specialistica, in materia di ordine e sicurezza pubblica ”.
L’effettività di tale impiego costituisce il principio su cui si basa il transito del personale nella prospettiva dell’art. 8 l. n. 124/2015, laddove pone i principi di delega di “ salvaguardia delle professionalità esistenti ” e di “ necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale ”. Costituisce attuazione di tale principio l’art. 12, co.2, alinea, d.lgs. n. 177/2016, laddove prescrive che, nel transito del personale, si tenga conto dello stato matricolare e dell’ulteriore documentazione attestante il servizio prestato di ogni dipendente. Sicché, tale diretto precipitato dei richiamati principi di delega non potrebbe essere obliterato dall’interpretazione data dall’Amministrazione al criterio della frequenza dello specifico corso di formazione per lo svolgimento di attività di ordine pubblico, di cui all’art. 12, co. 2, lett. b), n.