Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-07-04, n. 202405941

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-07-04, n. 202405941
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405941
Data del deposito : 4 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2024

N. 05941/2024REG.PROV.COLL.

N. 04427/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4427 del 2019, proposto da
Linea Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato B A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato T T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 01497/2018, resa tra le parti,


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2024 il Cons. R R e uditi per le parti gli avvocati, in collegamento da remoto, gli avv.ti Pasqualone e Colelli, noti all’ufficio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La Società Ecolevante S.p.A., trasformatasi in Linea Ambiente S.p.A. nel corso del giudizio, in data 28.02.2007, presentava, alla Regione Puglia, ai sensi del d.lgs. n. 59/2005, due istanze per la richiesta di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) relativa alla realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi in Grottagli: la prima istanza relativa ai lotti I e II, la seconda istanza relativa al lotto III.

2. Contestualmente alla presentazione della richiesta di AIA la Società versava alla Regione Puglia la somma di € 2.500,00 per le spese istruttorie per il rilascio dell’A.I.A. relativa al I e II lotto e la somma di € 2.500,00 per le spese istruttorie per il rilascio dell’A.I.A. relativa alla discarica denominata III lotto-

3. Le due AIA venivano rilasciate con Decreti Dirigenziali, della Regione Puglia, n. 250 del 30 aprile 2008, per i lotti I e II, e n. 426 del 3 luglio 2008, per il lotto III.

4. Il 2 aprile 2009 la Società chiedeva l’autorizzazione in sottocategoria della discarica, la quale veniva rilasciata in via definitiva con Determinazione Dirigenziale n. 381 del 26 luglio 2010.

5. Con determinazione n. 28 del 04.05.2012, la Regione Puglia ha richiesto alla Società il versamento della somma di € 92.050,00, al netto dei versamenti effettuati in sede di istanza, quali costi per l’attività istruttoria per il rilascio delle due A.I.A. nonché per il rilascio dell’autorizzazione in sottocategoria: tale provvedimento richiamava la D.G.R. n. 11113 del 19 giugno 2011, con la quale la Regione Puglia aveva fissato la “ Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del d.l.vo n. 18 febbraio 2005 n. 59 e del d.l.vo n. 152/2006. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006 ”.

6. La D.D. n. 38 del 4 maggio 2012, la presupposta D.G.R. n. 1113 del 19 giugno 2011 nonché la D.G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006, con cui la Regione Puglia aveva determinato in via provvisoria i costi per le istruttorie relative alle autorizzazioni integrate ambientali, venivano impugnate dalla Società innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia.

7. Con la sentenza in epigrafe impugnata il TAR adìto ha respinto i primi tre motivi di ricorso, ed ha accolto il quarto motivo.

8. La Società proposto appello.

9. La Regione Puglia si è costituita in giudizio per resistere al gravame, proponendo anche appello incidentale avverso il capo della sentenza che ha accolto uno dei motivi di ricorso.

10. La causa è stata chiamata alle udienze straordinarie 10 gennaio 2024 e del 10 aprile 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

11. Prima di procedere con la disamina dei motivi dell’appello principale è bene richiamare la normativa di settore.

11.1. A livello di normativa nazionale vanno richiamate le seguenti normative:

- il D. L.vo 59/2005, con cui veniva recepita la direttiva europea relativa alle autorizzazioni integrate ambientali;
il relativo art. l’art. 18 demandava a decreto interministeriale, approvato di intesa con la Conferenza Permanente S-R-EL, la individuazione delle modalità di rilascio delle a.i.a. e l’approvazione del relativo tariffario;
il D. L.vo 59/2005 nulla stabiliva, di specifico, sull’autorità competente al rilascio delle a.i.a., e quindi il tariffario richiamato da esso Decreto era implicitamente ritenuto dal legislatore quello di riferimento per qualsiasi a.i.a., a prescindere da quale fosse l’autorità competente;

- il Decreto Interministeriale 24.4.2008, entrato in vigore il 23 settembre 2008, con cui veniva approvato il tariffario nazionale;
all’art. 9 esso prevedeva la possibilità per le Regioni di adeguare e integrare il suddetto tariffario per la conduzione delle istruttorie di loro competenza;
all’art. 5, comma 4, esso prevedeva, invece, che “ In caso di istruttorie avviate e non ancora concluse prima dell’entrata in vigore del presente decreto, ovvero non avviate ma per le quali é stata presentata la relativa documentazione, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto le autorità inoltrano al gestore apposita richiesta di integrare, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell’art. 5, comma 13, del decreto legislativo n. 59/05, la domanda con la quietanza di avvenuto pagamento delle tariffe dovute ai sensi dell’art. 2 del presente decreto, sospendendo nelle more il procedimento .”, soggiungendo al comma 5 che “ Nel caso in cui il gestore, all’entrata in vigore del presente decreto, abbia già provveduto a erogare alle autorità competenti anticipi sulle tariffe delle istruttorie, le corrispondenti tariffe dovute ai sensi del presente decreto sono ridotte, fino a concorrenza dell’importo delle tariffe medesime, delle somme già corrisposte ”.

- Con l’art. 33, comma 3 ter, del D. L.vo 152/2006, entrato in vigore nel 2010 , il Decreto Interministeriale in questione è stato sostanzialmente “legificato”, ed è rimasto in vigore sino alla emanazione del nuovo Decreto Interministeriale che l’ha sostituito, avvenuta nel 2017.

11.2. A livello di normativa regionale vanno invece richiamate:

- la D.G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006, con cui la Regione Puglia ha approvato il tariffario provvisorio da applicare per l’istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle a.i.a. di propria competenza;

- L.R. 17/2007, che all’art. 9 prevede che “ Le spese istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni in campo ambientale di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 sono poste a carico dei soggetti proponenti, sulla base di tariffe definite con regolamento regionale e aggiornate con cadenza quinquennale.

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