Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-02-23, n. 202401836

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-02-23, n. 202401836
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401836
Data del deposito : 23 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2024

N. 01836/2024REG.PROV.COLL.

N. 01698/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1698 del 2023, proposto dal
Circolo Canottieri Barion Sporting Club A.S.D. ”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti M D e P Z e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti R C e A B e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F C, in Roma, via Nizza, n. 53;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici di questa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento e/o la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Bari, Sezione Prima, n. 1010/2022 del 12 luglio 2022, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso introduttivo R.G. n. 491/2021 e sono stati dichiarati inammissibili i relativi motivi aggiunti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti la memoria e i documenti del Comune di Bari;

Viste, altresì, la memoria conclusiva e la replica dell’appellante;

Vista l’istanza dell’appellante di passaggio della causa in decisione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il Cons. Pietro De Berardinis e udito per il Comune di Bari l’avv. R C;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO

L’odierno appellante, “ Circolo Canottieri Barion Sporting Club A.S.D. ” (d’ora in avanti anche solo “Circolo” o “Barion”), espone di essere un’associazione polisportiva a carattere dilettantistico con sede in Bari, presso il Molo di S. Nicola, e di proporsi quale scopo associativo, ai sensi degli artt. 2 e 3 dello Statuto, quello di formare una sana e producente coscienza sportiva, sociale e culturale, nonché quello di promuovere, diffondere e far praticare ogni attività sportiva dilettantistica, con particolare riguardo allo sport del remo, a livello sia amatoriale che agonistico, in ogni forma e manifestazione, nonché tutte le attività culturali e ricreative.

Il Circolo è titolare della concessione demaniale marittima n. 8 del 2015, nonché della concessione demaniale marittima temporanea n. 7 del 2020, in forza delle quali occupa uno specchio acqueo nel Porto Vecchio di Bari per posizionarvi pontili galleggianti che fungono da ormeggio di imbarcazioni da diporto.

In data 10 luglio 2020 il Barion formulava al Comune di Bari istanza di rilascio di una concessione demaniale suppletiva ex art. 24, secondo comma, del d.P.R. n. 328/1952 per l’ampliamento dello specchio acqueo in concessione, allo scopo di poter meglio svolgere la propria attività e di consentire l’ormeggio di imbarcazioni da diporto, in quanto taluni soci del Circolo sono proprietari di barche plurivittoriose in competizioni a livello italiano, alcune di rilevanti dimensioni e comunque iscritte alle associazioni sportive di categoria.

Dopo un complesso iter procedimentale (su cui v. infra ) il Comune di Bari respingeva l’istanza con provvedimento prot. n. 0061314/2021 del 9 marzo 2021.

Avverso tale diniego insorgeva il Barion, impugnandolo innanzi al T.A.R. Puglia – Bari unitamente al cd. preavviso di rigetto adottato dal Comune il 17 febbraio 2021 e ad ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente. Successivamente il Circolo proponeva motivi aggiunti, a mezzo dei quali impugnava il provvedimento del Comune di Bari prot. n. 0129565/2021 del 19 maggio 2021, recante richiesta al predetto Circolo di pagamento di indennizzi per occupazione abusiva di area demaniale marittima in relazione agli anni 2020 e 2021.

L’adito Tribunale, con sentenza della Sez. I n. 1010/2022 del 12 luglio 2022, ha respinto il ricorso originario e dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione i motivi aggiunti.

Con il ricorso in epigrafe il Circolo Barion ha proposto appello avverso detta sentenza, chiedendone l’annullamento e/o la riforma e deducendo a supporto del gravame i seguenti motivi:

1) quanto al ricorso introduttivo, error in iudicando , erroneo apprezzamento del materiale istruttorio, travisamento, illogicità della motivazione con riferimento alle censure dedotte con il primo motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione di legge (art. 5, comma 9, della l.r. n. 17/2015;
art. 4 della l. n. 84/1994;
art. 24 del d.P.R. n. 328/1952, recante il Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione), eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, o per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto considerati, nonché per travisamento, violazione di legge (art. 3 della l. n. 241/1990: motivazione carente, erronea e perplessa), violazione e falsa applicazione di legge (art. 9, comma 2, della l. n. 88/2001), incompetenza, giacché il provvedimento impugnato ha elencato molteplici motivazioni che osterebbero al rilascio della concessione demaniale suppletiva richiesta dal Circolo, ma queste sarebbero tutte erronee e, come tali, inidonee a sorreggere il corredo motivazionale del diniego impugnato. Tale erroneità, tuttavia, non sarebbe stata colta dal T.A.R., il quale avrebbe finito per stravolgere apoditticamente il senso delle motivazioni poste a corredo del diniego stesso e per prescindere dalle effettive valutazioni espresse dalla Capitaneria di Porto (che il Comune avrebbe travisato). Per quanto riguarda, poi, la mancanza del Piano Regolatore Portuale, la sentenza appellata sarebbe entrata in contraddizione con un precedente della medesima Sezione del T.A.R. Puglia, Bari (la sentenza n. 1009/2021);

2) sempre sul ricorso introduttivo, error in iudicando , travisamento con riferimento alle censure di violazione e falsa applicazione di legge (art. 10- bis della l. n. 241/1990), eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, o per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, poiché il T.A.R. sarebbe incorso in errore nel disattendere il secondo motivo del ricorso originario, attraverso il quale il Barion aveva lamentato che il Comune di Bari non avrebbe tenuto conto delle deduzioni da esso formulate in riscontro al c.d. preavviso di rigetto, né le avrebbe valutate, ma si sarebbe limitato a riproporre le motivazioni già contenute nel suddetto preavviso;

3) sui motivi aggiunti, errores in iudicando , violazione e falsa applicazione dell’art. 133, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.), erroneità della sentenza appellata per infondatezza delle ragioni di diritto sulla base delle quali ha accolto le difese del Comune odierno appellato e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, giacché la sentenza appellata avrebbe errato nel dichiarare il difetto di giurisdizione sui motivi aggiunti: ed invero, non sarebbe esatto quanto ritenuto dal T.A.R. e cioè che i motivi aggiunti avessero in sostanza ad oggetto la quantificazione dell’indennizzo preteso dal Comune per l’occupazione sine titulo del bene, dato che la controversia verterebbe principalmente sulla legittimità del rapporto concessorio.

L’appellante ha quindi successivamente riproposto le censure formulate con i motivi aggiunti, non esaminate dal T.A.R. a seguito della declaratoria del difetto di giurisdizione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bari, depositando di seguito documenti sui fatti di causa e una memoria difensiva. Con questa ha eccepito l’infondatezza dei motivi di appello, nonché riproposto le difese di merito svolte in primo grado avverso i motivi aggiunti.

Si è altresì costituito in giudizio con un atto formale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resistendo all’appello di controparte.

Il Barion ha depositato una breve memoria finale e poi una replica, con la quale ha controbattuto alle difese del Comune di Bari. Ha quindi depositato richiesta di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi.

All’udienza pubblica del 5 dicembre 2023 è comparso il difensore del Comune di Bari. Di seguito il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

Viene in decisione la sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, che ha respinto il ricorso originario proposto dal Circolo Barion contro il diniego adottato dal Comune di Bari sulla sua istanza di concessione demaniale suppletiva ed ha dichiarato il difetto di giurisdizione sui motivi aggiunti, con i quali il Circolo aveva impugnato la richiesta di indennizzi avanzata nei suoi confronti dal Comune stesso per l’occupazione abusiva di area demaniale marittima.

Il provvedimento impugnato ha addotto a fondamento del diniego le seguenti motivazioni:

I) l’istanza di concessione suppletiva è volta a consentire l’ormeggio di imbarcazioni con lunghezza massima di mt. 24 (in conformità al fatto che diversi soci sono titolari di imbarcazioni con lunghezza sopra i mt. 20), ma tale richiesta varca “ i limiti dimensionali di una sostenibile nautica sociale ” e fa sì che lo specchio acqueo abbia un utilizzo per diporto nautico a) non conforme all’oggetto sociale del Circolo, come evincibile dallo Statuto di questo, b) tale da determinare un’oggettiva e radicale alterazione dell’oggetto dell’originaria concessione demaniale rilasciata al Barion, c) disancorato dal fatto che il Circolo, quale associazione sportiva riconosciuta dalla Federazione di riferimento, gode di una riduzione del canone demaniale pari al 50%;

II) a carico del Circolo pende una segnalazione di abuso per il superamento dell’area in concessione demaniale marittima, che ha comportato l’adozione da parte dell’Autorità giudiziaria penale di un provvedimento di sequestro (di specchio acqueo, corpi morti sommersi, catenarie e cime d’ormeggio) con conseguente indisponibilità dello specchio acqueo sottoposto a sequestro;

III) la Capitaneria di Porto di Bari, chiamata una prima volta a esprimere il proprio avviso, con parere del 26 novembre 2020, pur avendo escluso la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di concessione suppletiva, ha, nondimeno, evidenziato le ridotte dimensioni dello specchio acqueo e la necessità, per il futuro, di non congestionare il traffico e non creare alcun pregiudizio alla sicurezza della navigazione. In considerazioni di tali riserve, il Comune ha nuovamente interpellato la Capitaneria, chiedendole, visto il parere favorevole da questa emesso sull’istanza di concessione del Cantiere Navale Sgobba (che riguarda uno specchio acqueo posto di fronte a quello del Circolo), di confermare la compatibilità di entrambe le istanze di concessione nello specchio acqueo del Porto Vecchio di Bari: ma tale nuova richiesta di parere è rimasta priva di riscontro e in questa situazione il Comune ha ritenuto di privilegiare la salvaguardia delle esigenze di sicurezza della navigazione e, in specie, la necessità di evitare il possibile congestionamento degli specchi acquei portuali in esito al susseguirsi del rilascio di concessioni demaniali in mancanza di una propedeutica organizzazione dell’utilizzo dei medesimi;

IV) in connessione al punto precedente, la circostanza che, allo stato, in assenza del Piano Regolatore Portuale, la concessione degli specchi acquei non potrebbe realizzarsi se non in modo disorganico e incontrollato e dunque in violazione degli interessi pubblici alla tutela dei quali l’Amministrazione comunale deve orientare la propria azione;

V) del resto, anche l’art. 5, comma 9, della l. Reg. Puglia n. 17/2015 subordina il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime alla predisposizione del Piano Regolatore Portuale e richiede che quelle già esistenti siano conformi al suddetto Piano.

Il T.A.R. ha respinto il ricorso originario condividendo le motivazioni del diniego del Comune e, in particolare, quella del contrasto dell’ampliamento richiesto con l’oggetto sociale del Circolo, che, sebbene non menzioni espressamente la “ nautica sociale ” richiamata dal provvedimento, prevede sia la promozione dell’attività sportiva dilettantistica (con particolare riguardo allo sport del remo), sia la realizzazione di “ una sana e producente coscienza sportiva, sociale e culturale ”: laddove, invece, l’allargamento dell’area in concessione comprometterebbe o quantomeno limiterebbe l’attività di chi svolge la pratica sportiva a livello amatoriale senza essere socio del Circolo e comporterebbe una radicale alterazione dell’oggetto della concessione demaniale originariamente rilasciata allo stesso Circolo.

La sentenza appellata ha poi disatteso la censura che si incentra sul parere espresso dalla Capitaneria di Porto con nota del 26 novembre 2020, spettando il potere di provvedere al Comune di Bari, quale Ente gestore del demanio marittimo, titolare di ogni valutazione sul corretto uso degli specchi acquei, tra cui quella relativa alla sicurezza del traffico marittimo: ciò, tanto più che nel caso di specie esistono nello specchio acqueo interessato degli approdi frontistanti con un ridotto spazio di manovra e che le perplessità sollevate dal Comune trovano conferma nel recente conseguimento, da parte del Cantiere Navale Sgobba (che ne aveva fatto richiesta prima dell’appellante), di un analogo allargamento dello spazio in uso.

La sentenza ha ancora disatteso le censure del Circolo ricorrente attinenti alla mancata adozione del Piano Regolatore Portuale, osservando che questa è una circostanza che “ non può certamente giocare a favore del ricorrente ”: infatti, l’assenza del Piano espone la P.A. ad una distribuzione irrazionale e illegittima degli specchi acquei all’interno del Porto Vecchio di Bari, mentre il Piano consentirebbe di procedere secondo una logica di equa e trasparente distribuzione degli spazi demaniali, anche alla luce dei principi di ispirazione eurounitaria;
la sentenza richiama sul punto le decisioni dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 17 e n. 18 del 27 gennaio 2022.

Dopo aver disatteso anche le censure di mancata valutazione delle osservazioni svolte dal Circolo in risposta al c.d. preavviso di rigetto, il T.A.R. è passato ad analizzare i motivi aggiunti, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione, per avere questi ad oggetto la contestazione dell’indennizzo richiesto al Barion dal Comune a titolo di occupazione abusiva di una porzione dell’area demaniale e, pertanto, una questione attinente a diritti soggettivi: ciò, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b) , c.p.a., che, nel devolvere al giudice amministrativo la cognizione esclusiva delle controversie relative ai rapporti di concessione di beni pubblici, riserva però al giudice ordinario quelle relative alle pretese patrimoniali ad esse connesse (indennità, canoni e altri corrispettivi), senza che rilevi il titolo in base al quale le stesse vengono azionate.

Così sintetizzati il contenuto del provvedimento impugnato e l’apparato motivazionale della sentenza di prime cure, osserva il Collegio che il predetto provvedimento si basa su una pluralità di motivazioni distinte e autonome: il T.A.R. ne individua ben quattro (il punto IV e il punto V sopra citati essendo sostanzialmente coincidenti), la prima delle quali, peraltro, si articola a propria volta in tre ulteriori e distinti profili.

Il diniego emesso dal Comune è, quindi un provvedimento c.d. plurimotivato, sicché per esso vale il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, quando un provvedimento risulti assistito da più motivazioni distinte e autonome, ciascuna delle quali idonea a sorreggerlo, la legittimità anche di una sola di esse è sufficiente a supportare l’intero provvedimento e dunque non assumono alcun rilievo le ulteriori censure volte a contestare gli ulteriori profili motivazionali, poiché l’eventuale illegittimità di queste altre motivazioni non può comunque portare al suo annullamento (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. VII, 18 settembre 2023, n. 8398;
id., 28 ottobre 2022, n. 9341;
id. 17 agosto 2022, n. 7165;
Sez. IV, 3 gennaio 2023, n. 104;
id., 27 ottobre 2022, n. 9161;
id., 11 ottobre 2019, n. 6928;
Sez. VI, 3 gennaio 2023, n. 63;
id., 26 ottobre 2022, n. 9128;
Sez. V, 13 giugno 2022, n. 4791;
id., 3 marzo 2022, n. 1529;
Sez. II, 17 agosto 2022, n. 7157;
id., 18 febbraio 2020, n. 1240;
Sez. III, 11 novembre 2021, n. 7527;
id., 6 ottobre 2020, n. 5923).

Orbene, nel caso di specie il Circolo Barion ha contestato in primo grado e torna a censurare con il primo motivo dell’appello tutti i distinti profili motivazionali posti a corredo del diniego impugnato. In particolare:

- con riguardo alla contrarietà dell’ampliamento richiesto rispetto all’oggetto sociale del richiedente, il Circolo appellante lamenta che nessuna previsione statutaria interna limiterebbe la sua attività al perseguimento di una “ sostenibile nautica sociale ”, come inteso dal Comune, ed anzi lo Statuto gli assegnerebbe il compito di fornire ai soci “ servizi e strutture per lo svolgimento del tempo libero ”, né sarebbe presente nello Statuto un limite dimensionale delle barche che possono essere ormeggiate dai soci;

- in merito al rischio di una radicale alterazione dell’oggetto dell’originaria concessione demaniale marittima, nell’appello si osserva in contrario come l’ampliamento richiesto sarebbe del tutto coerente con l’attività già assentita, giacché la concessione in essere riguarderebbe la facoltà di occupare uno specchio acqueo nel Porto Vecchio di Bari al fine di posizionarvi pontili galleggianti per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto;

- il beneficio della riduzione al 50% del canone demaniale non costituirebbe, secondo l’appellante, circostanza tale da legittimare il diniego della concessione suppletiva, potendo essa giustificare al più la richiesta di pagamento del canone in misura piena;

- la ragione del diniego basata sulla mancanza in capo al Comune della disponibilità giuridica dello specchio acqueo perché sottoposto a sequestro giudiziario, sarebbe, ad avviso del Circolo, infondata, avendo il G.I.P. presso il Tribunale di Bari, in accoglimento di un’apposita richiesta formulata dal Presidente del Barion, disposto il dissequestro dell’area in questione e la sua restituzione all’avente diritto;

- relativamente ai rilievi della Capitaneria di Porto, nell’appello si sottolinea come il parere espresso da quest’ultima sia positivo, sicché il Comune ne avrebbe travisato il senso e la portata. Inoltre, dopo aver deciso di chiedere alla Capitaneria una conferma ulteriore e non ricevendo il relativo riscontro, il Comune, invece di sospendere ogni determinazione, ha rigettato la richiesta di ampliamento sulla base delle conclusioni dell’Autorità marittima: conclusioni che, però, quest’ultima giammai avrebbe prospettato;

- infine, non sarebbe fondata, secondo il Circolo, la motivazione del diniego basata sulla carenza allo stato di uno strumento di pianificazione, poiché il Piano attualmente vigente non contemplerebbe in alcun modo l’area del Porto Vecchio, al cui interno si trova lo specchio acqueo oggetto dell’istanza di ampliamento, di tal ché la futura adozione di un nuovo Piano Regolatore Portuale, adombrata dal provvedimento, non potrebbe comunque interessare l’area per cui è causa. Inconferente sarebbe poi il richiamo all’art. 5 della l.r. n. 17/2015 (rubricato “ Pianificazione dei porti di interesse regionale ”) e in particolare alla misura di salvaguardia da esso prevista al comma 9, poiché il Porto Vecchio di Bari non rientrerebbe tra i porti classificati come di interesse regionale ai sensi dell’art. 4 della l. n. 84/1994.

Senonché, il Collegio ritiene che almeno una delle motivazioni del provvedimento impugnato – quella attinente alla non conformità della richiesta di ampliamento della concessione demaniale marittima rispetto all’oggetto sociale del Circolo, come evincibile dallo Statuto di questo – resista alle censure di parte ricorrente e sia di per sé idonea a sorreggere il diniego, con il corollario, in base a quanto ora detto sui provvedimenti c.d. plurimotivati, dell’irrilevanza della disamina delle altre motivazioni del diniego stesso (la cui eventuale illegittimità non potrebbe comunque condurre all’accoglimento del motivo di appello in esame).

Invero, l’art. 3 dello Statuto del Circolo Barion (all. 6 al ricorso di primo grado) afferma che il predetto Circolo si propone, senza fini di lucro, di: “ a) formare una sana e producente coscienza sportiva, sociale e culturale;
b) promuovere, diffondere e far praticare ogni attività sportiva dilettantistica, con particolare riguardo allo sport del remo, sia a livello amatoriale che agonistico, in ogni forma e manifestazione, nonché tutte le attività culturali e ricreative
”.

Orbene, se il Circolo appellante si propone lo scopo di promuovere la pratica sportiva dilettantistica con particolare riguardo allo sport del remo, ad avviso del Collegio risulta corretto sostenere – come fa il Comune – l’estraneità all’oggetto sociale dell’attività di ormeggio di unità da diporto di rilevanti dimensioni, alla quale si riferisce l’istanza di concessione demaniale suppletiva. Osserva giustamente sul punto la sentenza appellata che, al di là della perspicuità dell’utilizzo, nel provvedimento gravato, della locuzione “ nautica sociale ” (non menzionata nello Statuto dell’associazione), l’ampliamento dei diritti d’uso dello specchio acqueo con ogni verosimiglianza ostacolerebbe, se non impedirebbe, lo svolgimento della pratica sportiva (in particolare: dell’attività remiera) da parte di coloro che vi si dedicano a livello amatoriale senza essere iscritti al Circolo. Il che, all’evidenza, contrasta con le finalità elencate alle sopra viste lettere a) e b) dell’art. 3 dello Statuto del Barion.

In contrario non si può richiamare, come preteso dall’appellante, la clausola dello Statuto sociale di cui alla lett. e) dell’art. 3, in base alla quale il Circolo si propone il compito di fornire ai soci “ servizi e strutture per lo svolgimento del tempo libero ”, perché la citata lett. e) fornisce un’esemplificazione di cosa debba intendersi per “ servizi e strutture ” del tempo libero, individuandoli nel bar interno, nei punti di ristoro e negli intrattenimenti musicali, anche gestiti da terzi. Si tratta, quindi, di “ servizi e strutture ” che nulla hanno a che vedere con le ragioni dell’ampliamento richiesto, da rinvenire nella circostanza che alcuni dei soci sono titolari di imbarcazioni di rilevanti dimensioni (lunghezza oltre mt. 20): dunque, il richiamo alla predetta lett. e) è palesemente inconferente.

E del resto è immune da censure l’obiezione esposta dal Comune nel diniego impugnato, per cui la circostanza che vari soci del Circolo abbiano acquistato imbarcazioni con lunghezza superiore a mt. 20 non può condizionare le valutazioni dell’Amministrazione: questa deve piuttosto preoccuparsi, da un lato, di salvaguardare le esigenze di sicurezza della navigazione, evitando congestionamenti degli specchi acquei portuali per il susseguirsi del rilascio di concessioni in carenza di una “ propedeutica organizzazione ” dell’utilizzo degli stessi (così il provvedimento impugnato), dall’altro di procedere “ secondo una logica di equa e trasparente distribuzione degli spazi demaniali, anche alla luce dei principi di ispirazione eurounitaria ” (così la sentenza appellata, che richiama sul punto le decisioni dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2022).

Di tal ché, in conclusione, il motivo di appello ora esaminato (il primo) risulta infondato.

Per le medesime ragioni ora esposte, del pari infondato si rivela altresì il secondo motivo di appello, con il quale il Circolo ha lamentato il mancato accoglimento ad opera del T.A.R. della censura avente ad oggetto la presunta omissione, da parte del Comune di Bari, della valutazione delle osservazioni presentate dallo stesso Circolo in replica alla comunicazione ex art. 10- bis della l. n. 241/1990 (c.d. preavviso di rigetto).

Invero, in dette osservazioni (all. 5 al ricorso di primo grado) il Presidente del Barion ha formulato i propri rilievi in ordine: 1) alla rispondenza dell’ampliamento richiesto alle esigenze di attracco delle imbarcazioni dei soci, con alcune precisazioni sulle dimensioni delle imbarcazioni alle quali sarebbe consentito l’attracco;
2) all’assenza di contrasti con lo Statuto del Circolo (peraltro mai acquisito dal Comune) e di qualsiasi radicale alterazione dell’originaria concessione;
3) all’esatta interpretazione da dare al parere espresso dalla Capitaneria di Porto con nota del 26 novembre 2020;
4) all’erroneità del richiamo all’art. 5, comma 9, della l. Reg. Puglia n. 17/2015: 5) al danno erariale conseguente al mancato introito del maggior canone dovuto per effetto dell’ampliamento della concessione, nonché agli ulteriori danni per il venir meno delle ricadute positive (sul piano economico/occupazionale, del turismo nautico, ecc.) derivanti dal suddetto ampliamento.

Si è già visto, però, che nel caso di specie il diniego impugnato è un provvedimento plurimotivato e che almeno una delle motivazioni su cui esso si basa – il contrasto della richiesta di ampliamento con gli scopi dell’associazione, quali evincibili dallo Statuto di questa – è immune da censure. Dunque, è sufficiente verificare se il diniego impugnato contenga le valutazioni del Comune sulle osservazioni formulate dal Presidente del Barion in ordine a tale specifico punto e detta verifica non può che dare esito positivo: infatti, nel provvedimento il Comune ribadisce (giustamente, come si è prima visto) il contrasto della richiesta di ampliamento con le previsioni statutarie e precisa – in replica ad apposito rilievo della parte privata – di aver potuto visionale lo Statuto con il semplice accesso al sito web del Circolo.

Le altre motivazioni del diniego, come si è detto, non rilevano in presenza di un provvedimento c.d. plurimotivato e, dunque, non rileva neppure se attraverso esse il Comune di Bari abbia dato conto, superandole, delle osservazioni svolte dal privato sui relativi profili motivazionali (già contenuti nel c.d. preavviso di rigetto). Di qui – si ripete – l’infondatezza del motivo ora esaminato.

Da ultimo, è infondato il terzo motivo di appello, a mezzo del quale l’associazione ha censurato la statuizione della sentenza gravata di inammissibilità per difetto di giurisdizione dei motivi aggiunti presentati nel giudizio di primo grado.

Ed invero, sebbene detti motivi aggiunti abbiano natura formalmente impugnatoria, essendo rivolti ad ottenere l’annullamento della nota del Comune di Bari del 19 maggio 2021 recante la richiesta al Circolo di pagamento di indennizzi per gli anni 2020 e 2021 (rispettivamente per € 1.194,27 e per € 8.062,50) per occupazione abusiva di area demaniale marittima, tuttavia è indubbio che con gli stessi il ricorrente ha introdotto una controversia su diritti soggettivi di contenuto puramente patrimoniale, come tale devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Al riguardo si osserva, infatti, che il procedimento di accertamento degli indennizzi dovuti – in tesi – per l’occupazione abusiva di area demaniale marittima è stato attivato dal Comune di Bari, come si legge nella nota del 19 maggio 2021, ai sensi dell’art. 8 della l. n. 494/1993.

Come rilevato dalla difesa comunale nell’udienza pubblica, l’occupazione abusiva di una porzione di specchio acqueo ad opera dell’appellante risulta accertata dalla Capitaneria di Porto di Bari con nota del 19 marzo 2021, versata in atti dal Comune nel corso del giudizio di primo grado il 2 luglio 2021 (e richiamata dalla nota recante la richiesta di pagamento degli indennizzi).

Questa Sezione si è già espressa sulla questione in esame con decisione 28 febbraio 2022, n. 1422, affermando il difetto di giurisdizione del G.A. a conoscere delle controversie sull’indennizzo ex art. 8 del d.l. n. 400/1993 (conv. con l. n. 494/1993). Ciò, innanzitutto perché l’indennizzo in parola non si colloca nell’ambito di un rapporto di concessione di beni demaniali: esso “ postula infatti sul piano logico-giuridico l’assenza di un titolo concessorio ”, essendo dovuto “ per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi ” (v. art. 8 cit.);
in secondo luogo, perché l’accertamento dei presupposti e la quantificazione dell’indennizzo non comportano esercizio di poteri autoritativi da parte della competente Amministrazione.

Invero il presupposto dell’indennizzo ex art. 8 cit. “ consiste nel fatto dell’occupazione del demanio in assenza di un titolo concessorio, ed anche la sua misura è predeterminata dalla legge nei seguenti termini: “in misura pari a quella che sarebbe derivata dall’applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento...”. L’attività di competenza dell’amministrazione è dunque di ricognizione della situazione materiale del demanio marittimo e di applicazione dei criteri di commisurazione dell’indennizzo stabiliti dalla legge. In essa non è ravvisabile […] l’esercizio di poteri di carattere discrezionale concernenti l’uso legittimo del bene demaniale, ma solo di repressione dell’uso non assentito dello stesso, per cui non è nemmeno possibile ricondurre le relative controversie alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo ” (cfr., altresì, C.d.S., Sez. VI, 21 luglio 2011, n. 4421).

La conferma della statuizione del T.A.R. di declaratoria del difetto di giurisdizione sui motivi aggiunti (sia pure con un apparato motivazionale divergente da quello della sentenza di primo grado) preclude al Collegio la disamina nel merito delle censure veicolate dal Circolo ricorrente attraverso i predetti motivi aggiunti.

In conclusione, quindi, l’appello è nel suo complesso infondato e deve essere integralmente respinto, dovendo la sentenza appellata essere confermata, con la precisazione in punto di motivazione della declaratoria del difetto di giurisdizione poc’anzi riportata.

Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a carico del Circolo appellante.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi