Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2017-06-09, n. 201702383

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2017-06-09, n. 201702383
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201702383
Data del deposito : 9 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/06/2017

N. 03429/2017 REG.RIC.

N. 02383/2017 REG.PROV.CAU.

N. 03429/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello n. 3429 del 2017, proposto da:


Comune di Arcisate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M C F, con domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina D'Alessandro in Roma, P.Le Medaglie D'Oro N. 34;


contro

A L C, rappresentato e difeso dagli avvocati F Q C, C D, F P, con domicilio eletto presso lo studio F P in Roma, via Maresciallo Pilsudiski, 118;

nei confronti di

Ats Insubria non costituito in giudizio;
Azienda Speciale "A.Parmiani" non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano - Sezione III n. 957/2017, con cui era accolto il ricorso proposto dall’odierno appellata per l’annullamento della delibera della Giunta comunale di Arcisate n. 31 del 17 marzo 2016, avente ad oggetto “ridelimitazione territoriale sedi farmaceutiche del Comune di Arcisate”, nonché del provvedimento della Agenzia di tutela della salute dell’Insubria n. 249 del 18 ottobre 2016 con il quale la società Farmacia comunale di Arcisate è stata autorizzata a trasferire il suo esercizio;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A L C;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 il Cons. Francesco Bellomo e uditi per le parti gli avvocati M C F e F Q C;


Ritenuto che:

- il provvedimento impugnato in primo grado reitera nella sostanza la delibera consiliare n. 41 dell’8/11/2013 con la quale il Comune di Arcisate, dopo aver istituito la terza farmacia con delibera di Giunta n. 78 del 19/4/2012 nella zona “Dovese-Motta-Velmaio e più precisamente a sud della costruenda tangenziale Arcisate Bisuschio”, ha definito le nuove perimetrazioni dei bacini di utenza di ciascuna farmacia operante sul territorio;

- tale delibera era stata annullata dal Tar, ma il Consiglio di Stato aveva confermato la sentenza solo con riguardo al vizio di incompetenza, riformandola nel resto, sicché la legittimità dell’agire amministrativo è per buona parte coperta da detto giudizio;

- a fronte di ciò la censura di mancanza dei pareri dell’Asl e dell’Ordine dei Farmacisti, accolta in primo grado, non appare decisiva, poiché detti pareri erano stati acquisiti all’atto dell’istituzione della nuova farmacia, mentre la delibera impugnata ha preso atto della delimitazione territoriale operata con la delibera di Giunta n. 78/2012 e l’ha inserita nelle nuove perimetrazioni, riequilibrando per l’effetto l’ambito di pertinenza anche delle altre due farmacie: in sostanza, dunque, la delibera n. 31/2016 non ha inciso sul territorio della terza sede, in relazione alla quale erano stati richiesti i pareri, ma su quello delle farmacie esistenti, per le quali il previgente sistema normativo non prevedeva i medesimi pareri, in funzione di riequilibrio territoriale degli ambiti di loro pertinenza a seguito dell’incremento del numero delle sedi destinate ad operare sul territorio;

- dovendo essere tale questione approfondita nel merito, nella presente fase processuale occorre valorizzare, come già fatto nel decreto monocratico, il dato che, per effetto della sentenza impugnata la farmacia comunale, già collocata nella nuova sede, dovrebbe essere trasferita, e ciò comporterebbe il venir meno della continuità del servizio farmaceutico, con un pregiudizio per l’utenza connesso alla riduzione della rete distributiva quale ritenuta ottimale per il territorio di riferimento e che tale interesse prevale su quello di natura meramente economica del titolare dalla farmacia privata ricorrente in primo grado a mantenere l’assetto esistente, senza potersi peraltro trascurare il favore che la nuova disciplina mostra verso un sistema più concorrenziale e una distribuzione orizzontale delle farmacie sul territorio;

- pertanto la domanda cautelare va accolta, ma le spese della presente fase processuale possono essere compensate;

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