Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-09-13, n. 202308311

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-09-13, n. 202308311
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308311
Data del deposito : 13 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/09/2023

N. 08311/2023REG.PROV.COLL.

N. 00543/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 543 del 2023, proposto dal Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P C, G L, A M e E M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G L in Roma, via Polibio, n. 15;



contro

Urban Vision S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G T e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C in Roma, via Cicerone, n. 44;



nei confronti

Vox Media S.r.l. e Impresa Edile Virgilio Gherardi S.r.l., non costituite in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. 2344/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Urban Vision S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati A M, Carlo Maria Tanzarella su delega dell’avvocato G T e G C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso n. 886/2022, proposto dinanzi al T della Lombardia, Milano, la S.p.a. Urban Vision ha impugnato, chiedendone l’annullamento:

- la determina dirigenziale prot. n. 185015 del 31 marzo 2022 adottata dal Direttore dell’Area Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico del Comune di Milano, recante l’autorizzazione all’installazione di due impianti pubblicitari sui ponteggi del monumento a G in Largo Cairoli a Milano, e la sottesa assegnazione di spazi pubblicitari, ;

- in quanto occorra, la clausola di cui alla lett. i) del paragrafo “Altre informazioni” del bando della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto avente a oggetto i lavori di manutenzione per la conservazione di fontane e monumenti, e l’art. 12.8, comma 4, del relativo Capitolato speciale d’appalto, ove tali disposizioni siano interpretate nel senso che le autorizzazioni per lo sfruttamento pubblicitario dei ponteggi di cantiere dei beni di proprietà comunale ricompresi nell’oggetto dell’appalto possano essere rilasciate senza il previo esperimento di una procedura di selezione comparativa tra gli operatori interessati;

- in quanto occorra, l’art. 3, comma 16, dell’Allegato A al Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale del Comune di Milano, ove interpretato nel senso che lo stesso consenta che le autorizzazioni per lo sfruttamento pubblicitario dei ponteggi di cantieri installati su beni di proprietà comunale possano essere rilasciate senza il previo esperimento di una procedura di selezione comparativa tra gli operatori interessati.

2. Assumendo l’illegittimità dell’affidamento nella parte in cui si è consentito lo sfruttamento degli spazi pubblicitari senza previo esperimento della procedura comparativa, pur trattandosi della messa a disposizione di beni di proprietà comunale e pur determinando, l’installazione in questione, una compartecipazione del Comune ai proventi derivanti dalla stessa, la società ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dei principi euro-unitari di concorrenza, libertà di stabilimento e libertà di prestazione dei servizi (artt. 49 e 56 T.F.U.E., art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, art. 16 del D.lgs. n. 59 del 2010 e art. 4 del D.lgs. n. 50 del 2016) e del principio di imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost. e art. 12 della Legge n. 241 del 1990); violazione del principio di buon andamento, del criterio di economicità e della regola dell’evidenza pubblica (art. 97 Cost., art. 1 della legge n. 241 del 1990 e art. 3 del R.D. n. 2440 del 1923); eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza manifeste.

3. Con la sentenza impugnata, il T della Lombardia, Milano, ha preliminarmente ravvisato la perdurante sussistenza dell’interesse al ricorso malgrado l’avvenuta integrale esecuzione del contratto, sia in funzione della proposizione della domanda di risarcimento del danno da parte della ricorrente, sia in considerazione della impugnazione di clausole del bando di gara e del capitolato speciale e delle disposizioni regolamentari comunali sul canone unico sulle occupazioni di suolo pubblico.

Nel merito, il T ha accolto il ricorso incentrando la propria motivazione circa la sussistenza dell’obbligo, in capo al Comune

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