Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-09-27, n. 202106470

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-09-27, n. 202106470
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202106470
Data del deposito : 27 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2021

N. 06470/2021REG.PROV.COLL.

N. 01286/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1286 del 2019, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C B, A S e S V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

della società -OMISSIS- s.p.a., della società -OMISSIS-s.r.l., della società -OMISSIS-, della società -OMISSIS-s.r.l., della società -OMISSIS-s.r.l., della società -OMISSIS-s.r.l.s., della società -OMISSIS-s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , e della signora Patrizia Mercanti, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore - nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2021, svoltasi da remoto in video conferenza ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137 del 2020 - il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati C B e A S e gli avvocati dello Stato Amedeo Elefante e Giovanni Pio Marrone che partecipano alla discussione orale ai sensi del menzionato art. 25;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il presente processo riguarda una vicenda molto articolata, già delibata in precedenti contenziosi innanzi a questo Consiglio di Stato, e concernente una concessione il cui valore ammonterebbe, secondo la società appellante, a 984 milioni di euro (pag. 45 appello).

1.1. In particolare, il giudizio ha ad oggetto il provvedimento prot. n. RU 33796 del 27 marzo 2017, con il quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha disposto la decadenza della ricorrente dalla concessione di servizio pubblico per l’attivazione e conduzione operativa della rete telematica di gestione del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento.

2. Per consentire una migliore comprensione dei fatti controversi, è opportuno ricapitolare alcuni degli avvenimenti salienti dell’intera vicenda, stante la concatenazione degli accadimenti che hanno portato al giudizio in esame.

3. Si premette, pertanto, che:

a) la “-OMISSIS-(già “-OMISSIS-) esercita, dal 1° febbraio 2007, in regime di concessione, l’attivazione e la conduzione operativa della rete telematica del gioco lecito;

b) la società è risultata aggiudicataria di questa concessione all’esito della gara bandita in data 14 aprile 2004, ai sensi dell’art. 14- bis, comma 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640, avente ad oggetto “ l’affidamento in concessione dell’attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e funzioni connesse ”;

c) il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica, originariamente fissato al 31 ottobre 2009, è stato inizialmente prorogato al 31 ottobre 2010, dall’articolo 1, comma 532, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

d) l’Agenzia ha ritenuto che le concessioni in scadenza fossero state prorogate ex lege , per effetto dell’articolo 2, comma 2- sexies, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fino alla conclusione delle nuove procedure di affidamento della concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito;

e) la società ha partecipato alla nuova gara, indetta con bando dell’8 agosto 2011, ma, al contempo, ritenendo di avere titolo a proseguire l’originaria concessione, in base a quanto nuovamente disposto dall’art. 21, comma 7, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, ha altresì impugnato il bando;

f) questo contenzioso è stato definito, in primo grado, dalla sentenza del T.a.r. per il Lazio n. -OMISSIS-, che ha respinto il suddetto ricorso;

g) la società è nel frattempo risultata tra le aggiudicatarie provvisorie della nuova concessione, ma, durante le conseguenti verifiche, la Prefettura di Roma ha reso nota l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa e, conseguentemente, la società è stata esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica;

h) la società ha impugnato il provvedimento che ne è scaturito, vedendo accolta la sua domanda di annullamento sia dinanzi al T.a.r. per il Lazio, sez. II, con la sentenza n. -OMISSIS-, che innanzi al Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. -OMISSIS-: in queste due sentenze, peraltro, si dà conto della sussistenza di situazioni che giustificherebbero, secondo i decidenti il non affidamento della concessione o la sua revoca, ai sensi dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011;

i) dopo la conclusione delle nuove procedure di affidamento, alla società è stato consentito di proseguire l’esercizio delle attività in concessione per non oltre sei mesi;

l) la società ha, dunque, costituito un “ blind trust ”, per la prosecuzione delle sue attività durante il periodo transitorio, così da separare la proprietà della società dalla sua gestione, e, in conseguenza della cautela adottata, ha domandato la revisione dell’informativa antimafia e la revoca dell’esclusione dalla gara;

m) con atto del 26 luglio 2013, la Prefettura ha dunque sospeso, temporaneamente, gli effetti dell’informativa antimafia;

n) con la sentenza non definitiva n. -OMISSIS- questo Consiglio ha riformato la sentenza n. -OMISSIS- del T.a.r. per il Lazio, statuendo che la società non fosse tenuta a partecipare alla gara indetta con il bando dell’8 agosto 2011;

n.1) con separata ordinanza, questo Consiglio ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione all’articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché dei commi 77 e 78 del medesimo articolo, in quanto richiamati dal comma 79 e da questo resi applicabili ai concessionari che si sono avvalsi della facoltà prevista dall’articolo 21, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2009, nella parte in cui essi hanno introdotto nuovi requisiti e obblighi a carico dei concessionari per i quali è stata accertata la prosecuzione della concessione originaria, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del d.l. n. 78 del 2009;

n.2) la Corte costituzionale, con la sentenza n. 56, del 31 marzo 2015, ha ritenuto la legittimità dei commi 77, 78 e 79 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010;

n.3) parallelamente, il ricorso ex art. 111 Cost., proposto dall’Agenzia avverso la sentenza non definitiva di questo Consiglio, n. -OMISSIS-, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione, sezioni unite, con la sentenza del 17 settembre 2015, n. 18216;

o) in data 7 agosto 2014, il Prefetto di Roma ha poi disposto la “ straordinaria e temporanea gestione della società ” ai sensi dell’art. 32, comma 10, del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, disponendo la cessazione di questa misura con provvedimento del 16 novembre 2015;

p) nel mese di febbraio del 2015, la persona fisica titolare in via indiretta della totalità del pacchetto azionario di -OMISSIS-è stata rinviata a giudizio, per il delitto di cui all’articolo 416, commi 1 e 2, c.p.;

q) con nota del 13 dicembre 2016, l’Agenzia ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato alla decadenza dalla concessione;

r) la società ha contro dedotto alla suddetta nota, inviando una memoria in data 11 gennaio 2017;

s) il 27 marzo 2017, l’Agenzia ha adottato il provvedimento di decadenza della società dalla concessione.

4. L’adozione del predetto provvedimento è scaturita perché l’Agenzia ha riscontrato la sussistenza di “ numerosi motivi per la decadenza della concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento …”, enumerati, come di seguito, nella corposa motivazione del suddetto atto:

A) assunzione della qualità di “imputato”, per il delitto previsto dall’art. 416, commi 1 e 2 del c.p., da parte del sig. -OMISSIS-, titolare in via indiretta del 100% del pacchetto azionario della Società… per il delitto previsto dall’art. 416, commi 1 e 2, c.p.

La decadenza è stabilità in via obbligatoria dall’art. 24, comma 25, del d.l. 6 luglio 2011 n. 98…”;

“B) assunzione della qualità di “imputato” per il delitto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, da parte del Sig. -OMISSIS-, all’epoca Procuratore della stabile organizzazione in Italia di codesta Società, nell’ambito del procedimento penale n. [omissis] R.G. della Procura della Repubblica di Roma, avente ad oggetto l’accertamento di un contesto di natura delittuosa sottostante il fallimento della società -OMISSIS-s.r.l.….

La decadenza è stabilita in via obbligatoria dall’art. 24, comma 25, del d.l. 6 luglio 2011 n. 98…”;

“C) esaurimento del rapporto fiduciario tra lo Stato e il concessionario

I. per l’accertata sussistenza di (v. punti 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22):

“- situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite attribuibili ad un’impresa aggiudicataria” (così TAR Lazio, Sez. II, sentenza n. -OMISSIS-);

- comportamenti… illeciti sotto il profilo fiscale o penale o rilevanti sotto il profilo della responsabilità contrattuale;
irregolarità e inefficienze gestionali;
attitudini illecite e/o scorrette sul piano dei rapporti con l’Erario, o condizionamenti interni alla gestione societaria”;

II. per l’omesso adempimento dell’obbligo di sottoscrizione dell’atto integrativo della convenzione di concessione, previsto dall’art. 1, comma 79, della legge n. 220 del 2010 (punto 19)”.

In tali casi, la decadenza consegue dal venir meno dell’elemento fiduciario, fondamentale nell’ambito del rapporto di concessione, sia per la sua costituzione che per la sua prosecuzione, come sancito dalla normativa sui contratti pubblici.

Al riguardo trova applicazione l’art 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 che dispone l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a procedure d’appalto o concessione, qualora (tra l’altro) “la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (v. comma 5, lett. c).

Appare, infatti, evidente che le numerose e ripetute “condotte illecite…sotto il profilo fiscale o penale o rilevanti sotto il profilo della responsabilità contrattuale”, le “irregolarità e inefficienze gestionali”, le “attitudini illecite e/o scorrette sul piano dei rapporti con l’Erario, o condizionamenti interni alla gestione societaria” realizzano il presupposto delineato dalla citata norma, apparendo contrario all’interesse pubblico che la Società continui ad assumere la veste e a svolgere le funzioni di concessionario di Stato ”;

5. Per una più completa comprensione dell’articolato contenuto del provvedimento, il Collegio ritiene opportuno riportare, sinteticamente, i fatti presi in considerazione ai punti 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, del provvedimento medesimo, costituenti, secondo l’Agenzia appellata, “ situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite ”, che avrebbero comportato il venire meno del rapporto fiduciario con il concessionario e l’adozione del provvedimento di decadenza.

Segnatamente:

punto 13 – l’adozione della misura della straordinaria e temporanea gestione da parte del Prefetto di Roma, per “situazione anomala” così motivata:

1) la società, dopo aver costituito, in data 10 aprile 2013, un c.d. blind trust , per separare i soci-proprietari dalla gestione dell’impresa sul territorio italiano (cfr. punto 13, pag. 6, del provvedimento), e sottoscritto un protocollo di legalità, in data 5 agosto 2013 (cfr. punto 14, pag. 9, del provvedimento), ha interrotto le “ operazioni concordate non permettendo così l’espletamento delle funzioni di controllo a lui demandate ”, così come comunicato con nota del 25 luglio 2014 dal dott. -OMISSIS-, “ soggetto chiamato, in base al protocollo di legalità sottoscritto…a svolgere funzioni di controllo sull’attività svolta in Italia… ”;

2) omesso versamento del canone di concessione e deposito cauzionale dovuto per il 2° periodo dell’anno contabile di competenza, pari a €8.776.588,96;

punto 14 – i rilievi contenuti nella sentenza n. -OMISSIS- del T.a.r. per il Lazio, sez. II, nella quale si afferma la sussistenza di “ situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un’impresa aggiudicataria ”, e segnatamente:

il venir meno dei presupposti che sorreggevano l’informativa antimafia del 22 settembre 2012 non ha affatto inficiato la legittimità del successivo provvedimento di commissariamento, perché nel caso in esame non si può dubitare della sussistenza di tutti i presupposti per l’attivazione della procedura di cui ai primi due commi dell’art. 32 …”;
in particolare per il il T.a.r.:

a) la società, in data 5 agosto 2013, aveva sottoscritto alcuni atti di impegno, tra i quali vi era quello concernente il rispetto di un protocollo di legalità, ma non ha onorato gli impegni assunti (cfr. il punto 14, pag. 9, del provvedimento);

b) sarebbe in corso un’indagine penale sul socio -OMISSIS- per i finanziamenti erogati dalla B.P.M.;

punto 15 - i rilievi contenuti nella sentenza n. -OMISSIS-, del Consiglio di Stato, nella quale si dà conto:

1) della presenza, nell’informativa prefettizia, di una serie di dati “ di indubbia rilevanza ai fini della valutazione complessiva dell’affidabilità del soggetto…poiché attinenti a comportamenti che, illeciti sotto il profilo fiscale o penale o rilevanti sotto il profilo della responsabilità contrattuale, non presentano una significativa valenza di potenziale pericolo di condizionamento mafioso ”;

2) che “ l’indebitamento fiscale ed il mancato pagamento del canone di concessione, e così pure i trasferimenti di denaro alla casa madre ed alla Holding del gruppo ”, seppure non siano sintomatici del ritenuto pericolo di infiltrazioni mafiose, “ rivelano piuttosto attitudini illecite e/o scorrette sul piano dei rapporti con l’Erario, o condizionamenti interni alla gestione societaria ”;

3) della sussistenza di “ plurimi elementi per non affidare la concessione o revocarla ai sensi dell’art. 24, comma 25, d.l. 98 del 6 luglio 2011 ”;

punto 17 – la sussistenza di “ gravi anomalie gestionali ” che, secondo l’Agenzia, emergono dal provvedimento n. 280766/Area I bis/O.S.P., del 1 dicembre 2014 (che ha confermato il primo provvedimento prefettizio n. 181014 del 7 agosto 2014 di gestione straordinaria), tra le quali:

1) l’omesso versamento, per rilevanti importi, di milioni di euro, dei saldi I.r.e.s. 2013, I.r.a.p. 2013 e primo acconto I.r.e.s. e I.r.a.p. 2014;

2) il contestuale trasferimento presso il conto corrente della casa madre di “ fondi di rilevanti entità ” [circa 27 milioni di euro, in due tranches ] “ in stretta contiguità temporale con l’interruzione dell’attività di controllo demandate al prof. -OMISSIS- ”;

3) il perseguimento di questa attività di trasferimento di fondi che, secondo l’Agenzia, si è protratta a partire dal 31 dicembre 2011 fino al 10 settembre 2014, ancorché “ in costanza di una consistente esposizione debitoria nei confronti della pubblica amministrazione ”;

4) viene rimarcato, a confutazione delle deduzioni della società, articolate nella memoria del 11 gennaio 2017, che:

4.1) la rateizzazione dei debiti fiscali non elide la circostanza che tale misura scaturisce dal mancato pagamento di somme dovute all’erario e accertate ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, tant’è vero che viene applicata una sanzione amministrativa sia pure in misura ridotta. Secondo l’Agenzia si tratterebbe pur sempre di “ gravi illeciti professionali ” (pag. 19 del provvedimento);

4.2) non può ritenersi lecito il trasferimento di ingenti somme di denaro presso i conti londinesi della società, poiché le somme in questione, secondo quanto emerge dalla ordinanza del Tribunale del riesame di Roma (n. 3511-3540-3541-3542-3604/2016 r.g. Libertà, depositata il 26 gennaio 2017, pag. 31 e 32 dell’ordinanza), sono state destinate a “ conti di società offshore ” (pag. 19 e 20 del provvedimento impugnato, nel quale si fa menzione ad un “ unico disegno teso a sottrarre le somme dovute all’Erario per dirottarle su conti estranei alla Società e riferibili al socio di riferimento…dall’altro perché in questo modo [la società] risulta debitore dello Stato e il recupero delle somme potrebbe risultare impossibile ove la Società si dovesse rendere inadempiente ”);

5) pur a fronte dell’omesso versamento del canone di concessione “ relativo al secondo bimestre del 2014 per un importo pari a € 8.776.588,96 ”, vi sarebbe stato il trasferimento di “€ 27.000.000,00 sul conto corrente estero della «casa madre» ” e che, a tale inadempimento, si è aggiunto a quello dell’omesso versamento del canone di concessione e deposito cauzionale “ del terzo bimestre 2014 per € 8.333.618,55 ”, poi pagato dalla gestione commissariale della società, in data 20 agosto 2014;

punto 20 – si cita ad ulteriore supporto della decadenza:

a) la giurisprudenza di questo Consiglio che ammetterebbe la possibilità di revoca o decadenza da un contratto di appalto, se viene meno la fiducia nell’impresa, in base agli artt. 38, comma 1, lett. f) d.lgs. n. 163 del 2006 e 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016;

a.1) secondo l’Agenzia, le circostanze enucleate nei punti 13, 14, 15 “ e soprattutto 17 ”, manifestano che la società si è “ certamente resa colpevole di «gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità» ”;

b) l’avvenuta registrazione dei colloqui avvenuti presso l’Avvocatura dello Stato;

punto 21 – il decreto di archiviazione del Tribunale di Milano n. 8676/11, del 1 marzo 2016, dal quale, secondo l’Agenzia, emergerebbero fatti che comproverebbero l’intervento della Società, per ottenere “ una disciplina legislativa di favore ” e si rimarca come una simile evenienza configurerebbe “ la lesione di quel rapporto fiduciario…indispensabile per la prosecuzione della concessione ”.

Relativamente a questi fatti, la società ha affermato che si tratta di illazioni prive di rilevanza penale e l’Agenzia ha a sua volta contro dedotto, rilevando, in particolare, che:

a) “ la Società non ha mai smentito le dichiarazioni rese dal consulente -OMISSIS-di aver predisposto lui la normativa di base, su incarico (retribuito) della [società] ”;

b) la normativa introdotta ha consentito a ciascun concessionario di incrementare fino al 14% il numero di nulla osta posseduti su alcuni apparecchi di gioco e la Società in questione era quella che ne possedeva il maggior numero;

c.1) la normativa ha introdotto la possibilità di dare in garanzia i diritti VLT ad istituti di credito per ottenere finanziamenti, il che è poi avvenuto;

c.2) la normativa ha previsto il “ rinnovo automatico della concessione ”, poi fatto valere dalla società;

d) la normativa ha consentito alla società di ottenere un numero di diritti VLT superiore a quello degli altri concessionari e di ottenere un finanziamento bancario per l’acquisto dei diritti stessi mediante la dazione in pegno di tali diritti;

punto 22 – si cita la sentenza della Corte dei conti, sez. III, 6 febbraio 2015 n. 68, che, pur fortemente ridimensionando la condanna di primo grado, ha comunque condannato la società al pagamento della somma di euro 335 milioni.

6. La società concessionaria ha proposto ricorso per annullamento avverso il provvedimento di decadenza, articolando molteplici censure di illegittimità.

7. Con il primo motivo (pag. 11 - 22), si è impugnato il provvedimento sotto il profilo che la ragione giustificatrice basata sull’art. 24, comma 25, d.l. n. 98/2011 sarebbe viziata da molteplici profili di illegittima: perché trattasi di ipotesi di decadenza non prevista dall’art. 24 della convenzione;
perché trattasi di decadenza basata su fatti, verificatisi ben due anni prima dell’adozione del provvedimento di decadenza, e mai contestati in precedenza;
perché trattasi di norma non applicabile ratione temporis al rapporto fra la società e l’Agenzia (si richiama il comma 27, che prevedrebbe, secondo la società, l’applicazione della norma di cui al comma 24 soltanto per le gare bandite successivamente alla sua introduzione) e contraria alla Costituzione (art. 3, 41 e 42 Cost.) e alle direttive euro-unitarie (direttiva 2014/23 che prevede l’esclusione dalla gara soltanto in caso di condanna definitiva per casi tipici).

8. Con il secondo motivo (pag. 22 - 37), si è impugnato l’atto, con una prima doglianza (pag. 22 - 26 del ricorso), per violazione dei principi di tipicità e tassatività delle cause di decadenza del concessionario dalle concessioni pubbliche.

8.1. Si è rincarata la censura, mediante il richiamo dei principi del diritto euro-unitario enunciati dalla sentenza sul caso c.d. “Costa-C” (pronuncia del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10), secondo cui “ è necessario che le circostanze nelle quali le suddette sanzioni verranno applicate siano enunciate in modo chiaro, preciso e univoco ”.

Nel caso in esame, secondo la ricorrente, in spregio al principio enunciato dalla sentenza, “ il provvedimento impugnato tuttavia, nell’evidente consapevolezza dell’assoluta mancanza di ragioni tipiche e tassative di decadenza, tenta di far leva su una miscellanea di atipiche e frammentarie ragioni di merito ”.

8.2. Con una seconda doglianza (pag. 26-37), si sono dedotte l’insussistenza e l’infondatezza delle singole ragioni giustificatrici poste a base del provvedimento.

8.2.1. Circa il mancato pagamento di I.r.e.s. e I.r.a.p., si è evidenziato che “ a seguito della comunicazione di irregolarità inviata dall’Agenzia delle Entrate…prima che gli accertamenti divenissero definitivi ” si è proceduto a pagare ratealmente le imposte.

Si è contestato, dunque, che tale circostanza - che ha portato ad usufruire di un meccanismo di rateazione prevista dalla legge a vantaggio di contribuenti - possa costituire “grave illecito professionale”.

Si è rimarcato che “ ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/06, la violazione degli obblighi tributari assume rilevanza solo in caso di inadempienze definitivamente accertate ”, mentre secondo la giurisprudenza (si cita Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2015 n. 2570) « il requisito della regolarità fiscale è indiscutibile laddove “…l'istanza di rateizzazione sia stata accolta con l'adozione del relativo provvedimento costitutivo ...”».

8.2.2. Circa il trasferimento di fondi “ su conti della casa madre ” nel Regno Unito, si è censurata la ragione giustificatrice poiché si tratterebbe di “ un’operazione del tutto legittima ”, in quanto la “ stabile organizzazione ” operante in Italia e la c.d. “ casa madre ” sarebbero, in realtà, un’unica società, con conti correnti riconducibili ad un’unica persona giuridica;
La Direttiva 2008/55/CE prima e la Direttiva 2010/24/UE poi vincolano, infatti, gli Stati membri a fornirsi reciproca assistenza nella riscossione dei crediti erariali ” e, dunque, non vi sarebbero rischi di insolvenza della società nei confronti dell’erario;
la relazione del consulente della società, depositata nel giudizio innanzi al T.a.r., dimostrerebbe l’inesistenza di elementi idonei a compromettere la garanzia patrimoniale del credito erariale.

8.2.3. Circa il canone di concessione, si è evidenziato che dei due presunti inadempimenti (mancato pagamento della rata del secondo bimestre 2014 e del terzo bimestre 2014 del canone), il primo è stato pagato mediante la compensazione di somme dovute dall’erario, mentre il secondo è stato versato in data 20 agosto 2014.

8.2.4. Circa la mancata stipula della nuova convenzione, secondo la società “ occorre precisare come la Società non si sia affatto rifiutata di sottoscrivere l’aggiornamento della Convenzione di concessione ai sensi dell’art.

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