Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-04-08, n. 202102840
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Testo completo
Pubblicato il 08/04/2021
N. 02840/2021REG.PROV.COLL.
N. 07029/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7029 del 2020, proposto da
A – The Italian Innovation Company S.p.A., in proprio nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., nonché da quest’ultima, Ognuna in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentate e difese dagli avvocati F S C, F C, F L e C C, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F C in Roma, al viale P.L. da Palestrina, n. 47;
contro
Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe C, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
nei confronti
L S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio A, Massimiliano B, Angelo C, Giampaolo R, Giancarlo S e Federico D, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
Ministero per le politiche agricole, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12
Sofiter Tech S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco C e Giuseppe Franco F, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Franco F in Roma, alla via di Ripetta, n. 142;
Autorità Nazionale Anticorruzione - Anac, Enterprises Services Italia, Green Aus S.p.A., Abaco S.p.A., Geos S.p.A., non costituite in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 3716/2020, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip S.p.A., di L S.p.A., del Ministero per le politiche agricole, di Sofiter Tech S.r.l. e della Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2021, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020 n. 70, così come modificato dall’art. 1 del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il Cons. G G e uditi per le parti, sempre in collegamento da remoto, gli avvocati L, C, C, A, B, C, R, S, D, C, F e l’avvocato dello Stato G, i quali tutti hanno dichiarato di non avere interesse al deposito del dispositivo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con bando pubblicato il 30 settembre 2016 Consip s.p.a. indiceva, nell’interesse dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), una procedura aperta per l’affidamento dei “ servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (Sian) ”, finalizzata alla stipulazione di plurimi accordi quadro, per lotti separati, aventi ad oggetto la prestazione di servizi informatici da eseguirsi mediante la sottoscrizione di contratti esecutivi.
In particolare, relativamente al lotto n. 3 (inerente i “ Servizi applicativi e di gestione delle infrastrutture informatiche ”) il capitolato tecnico descriveva le caratteristiche dei vari servizi che avrebbero dovuto essere espletati dall’aggiudicatario, suddividendo le attività di call center di primo livello in due tipologie ( service desk e servizi di sportello ) e prevedendo, per ciascuno dei servizi in affidamento, il dimensionamento sulla base del quale i concorrenti avrebbero dovuto quantificare la propria offerta economica ed indicare, nella proposta tecnica, le modalità di erogazione.
Entro il termine previsto, presentavano la propria offerta i costituendi raggruppamenti temporanei tra:
a ) L s.p.a., HPE Services Italia s.r.l.,GEOS s.p.a., Green Aus s.p.a. e ABACO SpA;
b ) A s.p.a. ed Engineering s.p.a.;
c) IBM Italia s.p.a., Sistemi Informativi s.r.l., DDWAY s.r.l. e AGR-IT Consorzio ordinario.
Tutti e tre i raggruppamenti, all’esito della verifica della documentazione amministrativa, venivano ammessi alla fase di valutazione delle offerte.
Successivamente, in più sedute riservate, la commissione verificava la regolarità delle offerte tecniche e la rispondenza delle caratteristiche e dei requisiti ivi dichiarati con quelli minimi previsti nel Capitolato tecnico;all’esito attribuiva il punteggio sulla base dei criteri e sub-criteri stabiliti nel disciplinare
Relativamente al lotto in contestazione, le proposte formulate dai concorrenti riportavano, rispettivamente: 58,25 punti (il RTI A);55,83 punti (il RTI L) e 54,02 punti (il RTI IBM).
Comunicati in seduta pubblica i punteggi tecnici, la commissione apriva ed esaminava le offerte economiche e, verificatane la conformità alle prescrizioni del disciplinare, assegnava i seguenti punteggi: RTI L 40 punti, RTI A 35,67 punti, RTI IBM 34,39 punti.
Veniva, quindi, stilata la graduatoria provvisoria derivante dalla sommatoria dei punteggi tecnici ed economici che vedeva primo classificato il RTI L con 95,83 punti, al secondo posto il RTI A con 93,92 punti ed al terzo il RTI IBM con 88,41 punti.
Poiché tutte e tre le offerte risultavano sospette di anomalia, Consip avviava la verifica di congruità, chiedendo ai concorrenti di fornire:
a ) dettagliate giustificazioni in ordine a tutte le voci costitutive dell’offerta, nonché agli altri elementi di valutazione dell’offerta medesima, allegando ogni documentazione ritenuta utile ed idonea a supporto;
b ) un conto economico illustrativo di tutte le voci di costo, compresi i costi generali e di ricavo considerate, con l’indicazione dei margini di commessa, in specie: b1 ) indicazioni dettagliate sulle voci di costo che consentissero la messa in relazione con quelle sopra indicate, al fine di evidenziare i margini di profittabilità per ciascuna voce di ricavo e, conseguentemente, per l’intera commessa; b2 ) il dettaglio dei costi per l’attività di presa in carico; b3 ) una stima dettagliata del numero, della qualifica, del mix e conseguentemente, del costo di manodopera per i servizi oggetto dell’appalto.
Ricevuti i giustificativi, la commissione richiedeva al solo RTI L ulteriori precisazioni, in particolare con riferimento alle giornate/risorsa associate al servizio di call center , in ragione del fatto che alcuni dati risultavano fra loro contraddittori.
Ritenuti esaustivi i chiarimenti presentati, la commissione confermava la graduatoria provvisoria di merito e, all’esito di ulteriori controlli, aggiudicava definitivamente il lotto in questione al RTI L.
2.- Allegando plurimi vizi del giudizio di congruità dell’offerta concorrente, il RTI A impugnava dinnanzi al TAR per il Lazio la ridetta aggiudicazione, in particolare denunciando la inammissibile modificazione della proposta tecnica, effettuata in sede di verifica dell’anomalia, con riferimento alle risorse dedicate al servizio di call center , tale da determinare, in tesi, anche la violazione del dimensionamento minimo necessario per far fronte alle quantità ed alla durata media di contatti annui stimati dal capitolato.
3.- Con sentenza n. 12693/2019 il TAR adito: a ) respingeva i motivi n. 3 e n. 4 del ricorso incidentale proposto da L, dichiarando improcedibili le ulteriori doglianze incidentali, in quanto prive di carattere escludente; b ) accoglieva il motivo n.