Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-12-23, n. 202108559

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-12-23, n. 202108559
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202108559
Data del deposito : 23 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2021

N. 08559/2021REG.PROV.COLL.

N. 04607/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4607 del 2021, proposto dal Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

il sig. A R, rappresentato e difeso dall’avvocato P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la società Fibe s.p.a. (in proprio e quale incorporante la società Fibe Campania s.p.a.), rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro De Vito Piscicelli ed Ennio Magrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

della Città Metropolitana di Napoli, rappresentata e difesa dall’avvocato Benvenuto Fabrizio Capaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli (Sezione Quinta), n. 1048 del 17 febbraio 2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’appello incidentale della Città Metropolitana di Napoli e del sig. A R;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del sig. A R, della Città Metropolitana di Napoli e della società Fibe s.p.a. (in proprio e quale incorporante la società Fibe Campania s.p.a.);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2021 il consigliere Michele Conforti e udito per l’appellante principale l’avvocato dello Stato Luca Ventrella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La vicenda in esame riguarda l’occupazione di alcuni suoli di proprietà del sig. A R, individuati al foglio n. 70, particelle nn. 20 e 70, nell’ambito della gestione emergenziale del ciclo dei rifiuti nella Regione Campania e, in particolare, per la costruzione della strada di accesso al realizzando “sito di stoccaggio” denominato “Cava Villaricca”, nel Comune di Villaricca.

2. Con l’ordinanza n. 438 del 8 novembre 2006, era stata dichiarata la “ pubblica utilità, indefferibilità ed urgenza ” dei lavori di realizzazione della suddetta strada, assegnati, con la medesima ordinanza, alla società “F.i.b.e. s.p.a.” e alla società “F.i.b.e. Campania s.p.a.”.

3. Con l’ordinanza n. 9 del 22 gennaio 2007, la dichiarazione era poi stata reiterata.

4. Entrambe le due ordinanze avevano previsto un periodo di occupazione d’urgenza dei beni di cinque anni, decorrenti dalla data di emanazione di ciascuno dei provvedimenti.

5. In data 8 febbraio 2007, le società suindicate si sono immesse nel possesso dei beni.

6. Va soggiunto che, nel corso degli anni, è stata emanata una articolata normativa emergenziale volta a prorogare i poteri delle strutture commissariali, a prorogarne i potere e a gestire il riparto delle competenze.

7. Nel corso dei lavori, poi, il sig. A R ha stigmatizzato l’occupazione illegittima di beni non oggetto dei prefati provvedimenti amministrativi, intentando anche un contenzioso innanzi al Giudice civile a tutela del suo diritto di proprietà.

8. Successivamente, l’interessato ha proposto ricorso innanzi al T.a.r. per la Campania (n.r.g. n. 5044/2013), domandando il risarcimento del danno derivante dall’occupazione, qualificata (secondo la poi superata giurisprudenza dell’epoca) come “acquisitiva” o “usurpativa”, posta in essere dalle amministrazioni, nonché l’accertamento dell’esatta consistenza dei terreni occupati dalla società incaricata del compimento della realizzazione della strada.

9. Nel corso del giudizio, il T.a.r. ha disposto l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti della Città metropolitana di Napoli.

10. Con la sentenza n. 1048 del 17 febbraio 2021, il T.a.r. per la Campania, Sede di Napoli, ha accolto la domanda di restituzione dei suoli e di risarcimento del danno ed e ha condannato al pagamento delle spese del giudizio il Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti della regione Campania e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, compensandole nei confronti delle altre parti resistenti.

11. Segnatamente, il T.a.r.:

a) ha dichiarato il difetto di giurisdizione sia sulla domanda di condanna al pagamento dell’indennità di occupazione legittima sia sulla domanda di condanna al pagamento dell’indennità derivante dall’ablazione del suolo, sia, infine, sulla domanda volta all’accertamento dell’avvenuto sconfinamento dell’autorità occupante e del conseguente deprezzamento del valore delle aree occupate;

b) ha respinto l’eccezione di incompetenza dedotta dalla società F.i.b.e. s.p.a., rilevando che non sarebbero applicabili, al caso di specie, gli artt. 133, comma 1, lett. p) e 135 c.p.a., poiché la competenza funzionale del T.a.r. per il Lazio in materia di gestione del ciclo dei rifiuti andrebbe applicata in termini restrittivi e non si attaglierebbe pertanto alla vicenda scrutinata;

c) ha dichiarato il difetto di legittimazione della società FIBE s.p.a. e della società FIBE Campania s.p.a., le quali, non hanno operato né quali “Concessionarie”, né come “Affidatarie”, né tantomeno alla stregua di “General Contractor”, ma quali mere esecutrici ed in assenza di delegazione di poteri amministrativi, in nome e per conto dell’ente espropriante, Commissario delegato di Governo, pronunciandone l’estromissione dal giudizio;

d)

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