Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-07-02, n. 201403339

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-07-02, n. 201403339
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201403339
Data del deposito : 2 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00729/2014 REG.RIC.

N. 03339/2014REG.PROV.COLL.

N. 00729/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 729 del 2014, proposto da:
Carta Giancarlo,
rappresentato e difeso dall'avv. P F, con domicilio eletto in Roma, via Nomentana n. 316;

contro

Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano,
in persona del legale rappresentante p.t.,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. S A M, con domicilio eletto presso Maria Adelaide Taras, in Roma, via Ferruccio Amendola n. 8;

per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 401 del 27 gennaio 2012, resa tra le parti, concernente il riconoscimento di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori.

Visti il ricorso per ottemperanza ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014, il Cons. Dante D'Alessio;

Uditi per le parti, alla stessa camera di consiglio, gli avvocati P F e S A M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1.- L’odierno ricorrente aveva chiesto al T.A.R. per la Sardegna il riconoscimento del suo diritto al trattamento retributivo corrispondente alle mansioni superiori svolte a partire dal 14 febbraio 1986.

2.- Il T.A.R., con sentenza della Sezione II, n. 1083 del 29 maggio 2008, ha dichiarato, in parte, il suo ricorso inammissibile e, per la restante parte, lo ha respinto.

In particolare, il T.A.R. ha accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla intimata Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di Oristano per il periodo dal 14 febbraio 1986 al 1° ottobre 1995 ed ha ritenuto invece il ricorso infondato per il residuo periodo 1° ottobre 1995 - 27 luglio 1996 (data di notifica del ricorso).

3.- Il privato interessato ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

Questa Sezione, con sentenza n. 401 del 27 gennaio 2012, ha accolto, in parte, l’appello proposto, confermando l’appellata sentenza per la parte riguardante il periodo dal 14 febbraio 1986 al 1° ottobre 1995 e riformandola per il successivo periodo 1° ottobre 1995 - 27 luglio 1996.

In conseguenza, questa Sezione ha affermato il diritto del signor Carta alla corresponsione, per il periodo 1° ottobre 1995 - 27 luglio 1996, « della differenza tra il trattamento economico percepito, corrispondente, come affermato in atti, al terzo livello retributivo, e quello spettante, corrispondente al quarto livello retributivo per le funzioni svolte che possono ritenersi corrispondenti a quelle del coadiutore amministrativo, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 348 del 25 giugno 1983 (e poi della tabella allegato 1 del D.P.R. n. 384 del 1990 )», con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino al soddisfo.

4.- L’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di Oristano ha provveduto all’esecuzione della predetta sentenza con delibera del Direttore Generale n. 773 del 10 settembre 2012, con la quale ha disposto il pagamento, in favore dell’interessato, della somma di € 1.300,56= a titolo di capitale ed al lordo delle ritenute previdenziali e di legge, nonché di € 695,38= a titolo di rivalutazione ed interessi.

5.- Il dipendente, ritenendo non corrette le modalità di esecuzione, ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, ai sensi degli articoli 112 e seguenti del c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza in questione.

5.1.- In particolare, secondo il ricorrente, erroneamente l’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di Oristano ha determinato le differenze retributive per il solo periodo 1° ottobre 1995 - 27 luglio 1996, avendo invece svolto le mansioni superiori, senza soluzione di continuità, anche dopo il 27 luglio 1996 e fino al 2008 (data del suo trasferimento all’Agenzia Regionale ARPAS).

5.2.- Inoltre, secondo l’istante, le somme calcolate ed effettivamente pagate non sono esatte per l’erronea applicazione delle ritenute previdenziali e fiscali e quanto al calcolo di interessi e rivalutazione monetaria.

5.3.- Il ricorrente ha poi aggiunto che l’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di Oristano non aveva ancora provveduto al pagamento delle spese di giudizio liquidate in suo favore.

6.- Il ricorso è parzialmente fondato.

6.1.- Come risulta pacificamente dagli atti, l’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di Oristano ha liquidato in favore del ricorrente, in esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 401 del 27 gennaio 2012, le differenze retributive per il solo periodo 1° ottobre 1995 - 27 luglio 1996.

Tuttavia, come questa Sezione ha già affermato in precedenti decisioni, la domanda per il pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori include anche le somme dovute per il periodo successivo al ricorso (Consiglio di Stato, sez. III, nn. 6622 e 6623 del 21 dicembre 2012;
Cassazione civile, Sez. lavoro, n. 3249 del 10 febbraio 2011), durante il quale l’interessato ha continuato a svolgere le mansioni oggetto del giudizio.

Ed infatti, relativamente ai rapporti giuridici di durata ed alle correlate obbligazioni periodiche, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze che, ove non siano intervenuti mutamenti nella situazione accertata, sono destinati ad esplicarsi anche per il futuro ( Cass., 18 dicembre 2003, n. 19426;
Cass. Civ., sez. lav., 8 ottobre 2007, n. 21012 ).

In mancanza di specifici elementi di fatto, che evidenzino un reale mutamento rispetto allo stato di fatto accertato con il precedente giudicato, la sentenza esplica, per sua stessa natura, efficacia anche per il tempo successivo alla pronuncia, fino alla cessazione dei presupposti posti a base dell’accertamento giudiziale.

Di conseguenza l’Amministrazione è tenuta al pagamento in favore del ricorrente delle ulteriori differenze retributive per il periodo successivo al 27 luglio 1996, nella misura in cui durante tale periodo l’interessato abbia continuato a svolgere le mansioni superiori oggetto del giudizio deciso con la sentenza di questa Sezione n. 401 del 2012 passata in giudicato.

Ed invero, per i limiti che sono propri del giudicato stesso, il principio affermato può riguardare il periodo durante il quale l’interessato, che aveva la qualifica di Aiutante di laboratorio, è stato poi effettivamente addetto a quelle funzioni superiori di natura amministrativa, che, come ha rilevato questa Sezione nella sentenza in questione, sono state ritenute “assimilabili a quelle dell’Applicato” dal Responsabile del Presidio Multizonale di Prevenzione della U.s.l. n. 13 in data 26 gennaio 1995 e sono state poi oggetto dell’Ordine di servizio n. 1151 del 17 marzo 1995, con il quale il Responsabile del Presidio lo ha incaricato delle funzioni di «Segretario di reparto, con l’incarico di curare le pratiche di natura amministrativa /refertazioni corrispondenza, archivio e magazzino di reparto, collegamenti in rete».

6.2.- Non è invece fondata la censura sollevata dal ricorrente in relazione alle modalità seguite in concreto dall’Amministrazione per il calcolo delle somme a lui dovute.

Al riguardo, si deve in primo luogo osservare ch’egli ha solo genericamente affermato la presenza di errori nel calcolo effettuato dall’Amministrazione, ma non ha anche precisato analiticamente in che misura i calcoli effettuati sarebbero risultati erronei.

Dal prospetto di liquidazione allegato alla citata delibera n. 773 del 2012 si evince, comunque, che correttamente l’Amministrazione ha prima calcolato, al lordo, la differenza fra quanto percepito dall’interessato e quanto a lui spettante per la diversa fascia stipendiale di riferimento riconosciutagli dalla sentenza di cognizione;
ha poi determinato gli oneri previdenziali e fiscali sulle maggiori somme spettantigli ed ha infine individuato l’importo dovuto al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali, sul quale sono stati esattamente quantificati gli interessi e la rivalutazione monetaria.

Peraltro, come ha ricordato nella sua memoria l’Amministrazione intimata, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 18 del 5 giugno 2012, ha affermato il principio, secondo il quale il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme dovute ai pubblici dipendenti deve essere effettuato sull’ammontare netto del credito del pubblico impiegato e non sulle somme lorde poste a base del prelievo fiscale e previdenziale.

Infatti « può ritenersi produttivo di interessi e soggetto ai meccanismi di attualizzazione del credito solo il denaro che viene posto a disposizione del creditore e che effettivamente ne incrementi il patrimonio e non quello corrispondente alle ritenute alla fonte, operate dal sostituto d’imposta attraverso rapporto di delegazione ex lege, che non sarebbe mai entrato nella disponibilità del dipendente ».

6.3.- Deve essere, infine, dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse sulla richiesta riguardante la ottemperanza per mancata liquidazione delle spese di giudizio, avendovi l’Amministrazione provveduto, come risulta in atti, con ordinativo di pagamento n. 817 del 4 febbraio 2014.

7.- In conclusione il ricorso per l’esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 401 del 27 gennaio 2012 deve essere in parte accolto, in parte respinto ed in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, nei sensi di cui sopra.

Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti, stante la reciproca, parziale, soccombenza.

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