Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-12-16, n. 202008085

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-12-16, n. 202008085
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202008085
Data del deposito : 16 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/12/2020

N. 08085/2020REG.PROV.COLL.

N. 00993/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 993 del 2016, proposto da
VE CE, in proprio e in qualità di TE e RI pro tempore della AT del Ss. Rosario di Pianura, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Abbamonte, ER Turturiello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Abbamonte in Roma, via n. Porpora, 12;



contro

Ministero dell'Interno - U.T.G. di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sacerdote ER PI, quale Commissario Vescovile della AT del Ss Rosario di Pianura, rappresentato e difeso dagli avvocati Adolfo Mutarelli, Francesco Mutarelli, Mario Ettore Verino, con domicilio eletto presso lo studio Mario Ettore Verino in Roma, via Barnaba Tortolini, 13;



nei confronti

SI EN RE, in qualità di OV della Diocesi di Pozzuoli, rappresentato e difeso dagli avvocati Adolfo Mutarelli, Francesco Mutarelli, Mario Ettore Verino, con domicilio eletto presso lo studio Mario Ettore Verino in Roma, via Barnaba Tortolini 13;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 05411/2015, resa tra le parti, concernente il riconoscimento della AT del Ss. Rosario di Pianura quale “associazione pubblica di fedeli qualificata come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e soggetta alla vigilanza e superiore direzione dell’autorità ecclesiastica”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. di Napoli, del Sacerdote ER PI e del SI EN RE;

Visti tutti gli atti della causa;

Dato atto della presenza ai sensi di legge degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2020 il Cons. Giovanni Pescatore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Nel giudizio di primo grado il sig. CE VE, nell’asserita qualità di TE e RI - legale rappresentante della AT SS. Rosario di Pianura, ha contestato la nota della Prefettura di Napoli del 26.1.2015, nella parte in cui attesta che la AT medesima è una “ associazione pubblica di fedeli qualificata come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e soggetta alla vigilanza e superiore direzione dell’autorità ecclesiastica ”.

2. La tesi perorata dal ricorrente è che si tratterebbe, al contrario, di un’associazione privata, non connotata dallo scopo (esclusivo o prevalente) di culto ma unicamente da quello di assistenza e di beneficienza, con quanto ne consegue circa il differente regime normativo previsto per le due tipologie di enti e la sua sottrazione alla vigilanza e superiore direzione dell’autorità ecclesiastica.

3. Con sentenza n. 5411/2015 (oggetto del presente giudizio in appello) il Tar Campania ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile e in parte inammissibile.

L’irricevibilità è stata motivata in ragione della tardiva impugnazione del Regio Decreto prefettizio del 12/02/1934 n. 918, costituente atto ricognitivo delle “ finalità di culto ” della AT del SS. Rosario di Pianura.

L’inammissibilità è stata argomentata in virtù della carenza di legittimazione attiva del ricorrente, per non avere questi dato prova della propria qualità di legale rappresentante della AT, legittimamente eletto sulla base delle norme statutarie effettivamente vigenti.

4. La sentenza è stata gravata dal sig. CE VE, per asseriti errores in iudicando sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di norme di legge.

5. Le appellate AT e Diocesi di Pozzuoli si sono costituite in giudizio, resistendo all’appello ed insistendo per il suo rigetto.

6. Con sola memoria di stile si è costituito anche il Ministero dell’Interno.

7. In assenza di istanze cautelari la causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 10 dicembre 2020.



DIRITTO

1. In limine litis l’appellante contesta la declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado per tardiva impugnazione del R.D. 918/1934, assumendo di avere inteso contestare tale decreto solo ove interpretato quale atto ricognitivo della finalità di culto della AT del SS. Rosario di Pianura. Poiché, tuttavia, sussisterebbero elementi per contraddire il significato che il Tar ha preteso attribuire a tale atto, non si porrebbe alcuna preclusione alla delibazione del ricorso nel merito.

1.1. Il motivo è infondato.

Per una migliore intelligenza del tema che vi è sotteso e che accede alla portata del R.D. 918/1934, è utile riepilogare i dati essenziali che rilevano ai fini della controversa qualificazione dell’ente:

-- la AT del S.S. Rosario di Pianura è stata istituita con decreto reale del 24.3.1749;

-- le Confraternite costituite con fini di culto o di beneficenza sono state inizialmente equiparate dalla legge

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