Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-10-08, n. 202408096
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Testo completo
Pubblicato il 08/10/2024
N. 08096/2024REG.PROV.COLL.
N. 03130/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3130 del 2024, proposto da Eco Eridania S.p.A. in proprio e in qualità di Società Mandataria del R.T.I. Costituito con di Nizio Eugenio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P C, R S, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale 1- Avezzano, Sulmona, L'Aquila, Regione Abruzzo, non costituita in giudizio;
nei confronti
Aric - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 14/2023, pubblicata il 12 gennaio 2023, non notificata e passata in giudicato, resa dalla Sezione prima del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - L'Aquila all'esito del giudizio r.g.n. 285/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale 1 - Avezzano Sulmona L'Aquila;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2024 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La questione controversa riguarda l’individuazione delle modalità cui dare ottemperanza alla sentenza n. 14 del 12 gennaio 2023 del Tar per l’Abruzzo.
Occorre preliminarmente rilevare che l’odierna appellante, Eco Eridania S.p.a., ha acquisito la Mengozzi S.p.a. e con essa il ruolo di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la originaria Mengozzi S.p.A. e la Di Nizio Eugenio S.r.l.; detto Raggruppamento, dal 1° aprile 2014, si è occupata dell’erogazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti prodotti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo.
1.1 I passaggi temporali a cui fare riferimento sono i seguenti:
- con deliberazione n. 1349 del 28 luglio 2020 la ASL ha disposto la prosecuzione del servizio da parte del Raggruppamento temporaneo di imprese tra la originaria Mengozzi S.p.A. e la Di Nizio Eugenio S.r.l per il periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2022, esercitando l’opzione di ripetizione di servizi analoghi ex art. 57, comma 5, lett. b ) del d.lgs. n. 163/2006 prevista all’art. 5 del contratto;
- successivamente al 31 marzo 2022, l’appellante ha continuato di fatto a gestire il servizio e con successiva deliberazione n. 1260 del 27 giugno 2022, la ASL ha disposto “nelle more della definizione della procedura di gara regionale in capo all’ARIC, il differimento, agli stessi patti, prezzi e condizioni derivanti dalla deliberazione n. 1349 del 28 luglio 2020, degli effetti giuridici economici del contratto in essere tra le parti fino al 31 dicembre 2022”;
- l’odierno appellante ha proposto ricorso avverso la richiamata deliberazione 1260/2022 chiedendo anche il risarcimento del danno;
- con deliberazione n. 1606, assunta in data 8 settembre 2022, la Asl ha disposto:
“1. di revocare in autotutela ai sensi dell'art. 21 - quinquies della l. n. 241/90 la deliberazione n. 1260 del 27 giugno 2022 per una rivalutazione dell'interesse aziendale attraverso la rivisitazione delle motivazioni che hanno condotto l'Azienda ad adottare il provvedimento in parola;
2. di dare atto che i "Servizi di smaltimento rifiuti sanitari" sono ricompresi nell'elenco delle categorie merceologiche di cui al d.P.C.M. 24 dicembre 2015, aggiornato con successivo d.P.C.M. 11 luglio 2018, per le quali le Stazioni Appaltanti non possono procedere all'espletamento di autonoma procedura, dovendosi obbligatoriamente rivolgere a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure d'acquisto;
3. di differire agli stessi patti e prezzi fino al 31 dicembre 2022, per un importo pari ad € 798.064,88, oltre Iva al 22%, il servizio in essere con "Eco Eridania S.p.A. (mandataria) - Di Nizio Eugenio Srl (mandante)" relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti dalla ASL dell'Aquila”.
Detta deliberazione 1606/2022 è stata anche essa impugnata con motivi aggiunti insistendo per il risarcimento del danno.
1.2 Con sentenza n. 14 del 12 gennaio 2023, il TAR per l’Abruzzo, per la parte di interesse:
- ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo;
- ha accolto la domanda di annullamento introdotta con il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, ha annullato la richiamata deliberazione n. 1606 dell’8 settembre 2022 del direttore generale della ASL n. 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila;
- ha respinto la domanda di risarcimento dei danni.
Ai fini dell’esecuzione della richiamata sentenza Tar 14/2023 l’ASL ha adottato la delibera 1128 del 31 maggio 2023 con la quale ha preso atto della prosecuzione della prestazione da parte del RTI Eco Eridania/ Di Nizio, quale effetto della sua volontaria adesione alla proroga alle condizioni originarie a far data dal 1/4/2022 al 31/12/2022 nonché ha proceduto all'adeguamento delle tariffe richiesto dalla Eco Eridania, in