Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-01-23, n. 201500293

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-01-23, n. 201500293
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201500293
Data del deposito : 23 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02721/2014 REG.RIC.

N. 00293/2015REG.PROV.COLL.

N. 02721/2014 REG.RIC.

N. 04313/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

1.
sul ricorso numero di registro generale 2721 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G S.A. e Associazione Culturale Acuarinto, rappresentate e difese dall'avv. V V, con domicilio eletto presso V V in Roma, Via Sabotino, 2/A;

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura – U.T.G. di Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

- Auxilium Società cooperativa sociale, in proprio e quale mandataria del r.t.i. con

SIAR

Soc. coop. sociale a r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo C, con domicilio eletto presso Angelo C in Roma, Via Principessa Clotilde, 2 - anche appellante incidentale;
-

SIAR

Soc. coop. sociale a r.l.;
- E 29 Consorzio di Cooperativa sociali - Società cooperativa sociale a r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano B, con domicilio eletto presso Massimiliano B in Roma, Via Antonio Bertoloni, 26/B;
- Formula Sociale Soc. coop. sociale a r.l. – Onlus;
- Atlante Soc. coop. sociale a r.l.;



2.
sul ricorso numero di registro generale 4313 del 2014, proposto da:
E 29 Consorzio di Cooperative Sociali - Società cooperativa sociale a r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano B, con domicilio eletto presso Massimiliano B in Roma, Via Antonio Bertoloni, 26/B;

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura – U.T.G. di Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

- Auxilium Società cooperativa sociale, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo C, con domicilio eletto presso Angelo C in Roma, Via Principessa Clotilde, 2;
- G S.A. e Associazione Culturale Acuarinto, rappresentate e difese dall'avv. V V, con domicilio eletto presso V V in Roma, Via Sabotino, 2/A;
-

SIAR

Società cooperativa sociale a r.l.;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. del Lazio – Roma, Sezione I-ter, n. 03848/2014, e del dispositivo di sentenza del T.a.r. del Lazio – Roma, Sezione I-ter, n. 02872/2014, resi tra le parti, concernenti affidamento della gestione del Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo (C.A.R.A.) di Castelnuovo di Porto;


Visti i ricorsi in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, Prefettura – U.T.G. di Roma, Auxilium Società cooperativa sociale, E 29 Consorzio di Cooperativa Sociali - Società cooperativa sociale a r.l., G S.a. e Associazione Culturale Acuarinto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il Cons. P U e uditi per le parti gli avvocati V, C, B e l’avvocato dello Stato T V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Si controverte sull’affidamento del servizio di gestione del Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo (C.A.R.A.) di Castelnuovo di Porto, per tre anni, al prezzo base di 21.352.500,00 euro, disposto dalla Prefettura di Roma in esito a procedura aperta al prezzo più basso.

Sono state presentate tre offerte (in ordine di graduatoria, dopo l’apertura delle offerte economiche): (1) - E 29 Consorzio di cooperative sociali – Soc. coop. sociale a r.l. (d’ora in poi, E);
(2) - costituendo r.t.i. tra Auxilium Soc. coop. sociale a r.l e

SIAR

Coop. sociale a r.l. (Auxilium);
(3) - costituendo r.t.i. tra G S.A. e Associazione culturale Acuarinto (G).

Risultando le prime due oltre la soglia di anomalia, è stata verificata la congruità dell’offerta E e, con decreto prot. 212370 in data 24 ottobre 2013, disposta in suo favore l’aggiudicazione definitiva, ad un prezzo di euro 21,2 al giorno per ospite, pari ad un ribasso del 29,23% (le altre due offerte sono pari, rispettivamente, al 27,1% ed al 25,525 %).

2. Auxilium e G (quest’ultima gestore uscente, ad un prezzo di euro 30/g, posto a base d’asta) con distinti ricorsi hanno impugnato l’aggiudicazione e chiesto la dichiarazione di inefficacia del contratto ed il subentro (la seconda, contestando previamente la mancata esclusione di Auxilium e chiedendo anche, in subordine, l’annullamento della gara).

In relazione al ricorso di Auxilium è stato proposto da E ricorso incidentale, col quale ha contestato la mancata esclusione della ricorrente.

In relazione al ricorso di G è stato proposto da Auxilium ricorso incidentale, col quale ha contestato la mancata esclusione della ricorrente.

3. Il TAR del Lazio, Sezione I-ter, ha deciso insieme i due ricorsi, pubblicando in data 14 marzo 2014 il dispositivo n. 2872, e quindi la sentenza 9 aprile 2014, n. 3848, oggi appellati, con cui ha accolto il ricorso di Auxilium (mentre in parte ha respinto ed in parte ha dichiarato improcedibile quello di G), dichiarato l’inefficacia del contratto nelle more (il 21 febbraio 2014) stipulato con E e disposto il subentro di Auxilium.

La Prefettura ha comunicato in data 27 marzo 2014 di avere intenzione di disporre il subentro di Auxilium nel contratto, condizionatamente all’esito dell’appello, della verifica dell’anomalia, dell’accertamento dei requisiti autocertificati.

Il contratto è stato stipulato il 4 aprile 2014, ed il subentro di Auxilium nel servizio è avvenuto in data 7 aprile 2014.

4. Il TAR del Lazio (dopo aver premesso di riferirsi ai principi – in tema di priorità dell’esame dei ricorsi in presenza di reciproche censure escludenti- affermati dall’Adunanza Plenaria, dopo la n. 4/2011, con le decisioni n. 7/2014 e n. 9/2014), ha svolto, nell’ordine, le argomentazioni appresso sintetizzate.

4.1. Riguardo al giudizio introdotto dal ricorso principale di Auxilium:

- (a) - va disattesa l’eccezione di inammissibilità (del ricorso principale e di quello incidentale) sollevata dall’Avvocatura per essere stati i gravami proposti solo nei confronti della Prefettura e non anche nei confronti del Ministero dell’interno.

- (b) - il ricorso incidentale di E è infondato, perché la mandante SIAR possedeva i requisiti, sia dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per “attività corrispondenti ai servizi da rendere” (art. 10, lettera a), dell’avviso pubblico), sia del fatturato maturato per lo svolgimento di “servizi analoghi a quelli oggetto” dell’appalto in misura pari ad almeno il 10% del requisito complessivamente richiesto in capo al r.t.i. (art. 9, comma 2, e art. 10, lettera c), dell’avviso).

Il TAR ha ritenuto (anche con riferimento all’art. 9 dell’avviso, che ammetteva a presentare le offerte soggetti che abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare “in un settore di intervento pertinente con i servizi di assistenza e di accoglienza oggetto dell’appalto”) che agli aggettivi “analogo” e “pertinente” andava attribuita un’accezione più ampia di quella dell’aggettivo “identico”;
che i diversi servizi indicati all’art. 1 del capitolato sono inquadrati dall’art. 3 dell’avviso nell’ambito dell’Allegato II B della Direttiva 2004/18/CE e del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006 e s.m.i., nei “servizi sanitari e sociali”, così che l’attività svolta da SIAR secondo l’iscrizione alla C.C.I.A.A. deve ritenersi quanto meno analoga, se non in molti casi identica, a quella oggetto dell’appalto;
che i servizi svolti da SIAR presso l’A.O. Sant’Andrea di Roma nel 2008/2012 e presso il C.O. San Giovanni – Addolorata – Calvary Hospital di Roma nel 2008/2012, sono da considerare utili ad integrare il possesso del requisito.

4.2. Il ricorso principale di G è in parte infondato ed in parte improcedibile, posto che:

- (a) - nella parte che riguarda i requisiti del r.t.i. Auxilium, è infondato perché (a parte i motivi sulla mancanza dei requisiti in capo a SIAR, che ricalcano quelli già respinti riguardo al suddetto ricorso incidentale di E), la mancata allegazione della delega del soggetto che ha effettuato il sopralluogo non era prevista a pena di esclusione (dall’art. 5 dell’avviso, da cui si evince che l’unico obbligo concerneva il previo sopralluogo e l’individuazione del soggetto legittimato ad effettuarlo), ed altrimenti sarebbe stata comunque da considerare clausola nulla ex art. 46, comma 1-bis, del Codice, cit.

- (b) – la reiezione delle censure volte all’esclusione del r.t.i. Auxilium, rendono improcedibili per carenza di interesse quelle volte ad escludere E, perché in caso di accoglimento ne deriverebbe l’aggiudicazione ad Auxilium, seconda classificata, e non alla ricorrente G, terza.

- (c) - nella parte volta a far annullare l’intera gara, è infondato, in quanto: (c1) - per la proclamazione del risultato del sub procedimento di verifica dell’anomalia, non occorreva la seduta pubblica, ex art. 121, comma 3, del d.P.R. 207/2010, cit., ma era corretta quella riservata, essendo la disposizione non applicabile ai servizi dell’Allegato II B, e comunque trattandosi di proclamare (non l’anomalia, bensì) la congruità dell’offerta verificata e l’aggiudicazione conseguente;
(c2) – la censura incentrata sull’asserita inidoneità normativa e tecnico-strutturale dei locali destinati alla mensa è inammissibile e comunque infondata, essendo stato svolto il sopralluogo utile ad orientare le offerte ed essendo state accettate le condizioni riscontrate, senza che nessuno dei concorrenti ne abbia tratto vantaggio.

- (d) – conseguentemente, diventa improcedibile per difetto di interesse anche il ricorso incidentale di Auxilium, volto all’esclusione di G.

4.3. Tornando al ricorso principale di Auxilium, ad avviso del TAR esso è fondato.

Infatti, per ciò che riguarda l’assenza di requisiti in capo ad E:

- (a) – anche volendo ritenere che l’obbligo sussista anche rispetto alle imprese mere esecutrici dell’appalto, la consorziata cooperativa Atlante (designata da E per eseguire il 50% dei servizi appaltati) possiede il requisito dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per “attività corrispondenti” (richiesto dall’art. 10, lettera a), dell’avviso).

- (b) – quanto alla carenza di requisiti della Atlante e dell’altra consorziata Formula Sociale, il possesso dei requisiti ex art. 38, comma 1, Codice. cit., deve essere verificato in capo non solo al consorzio ma anche alle consorziate;
la dichiarazione, in base al rinvio alla norma disposto dall’art. 11 dell’avviso, doveva essere resa dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico (art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter);
orbene: (b1) – per conto del sig. R.M. (Atlante) la dichiarazione non era necessaria, in quanto cessato dalla carica prima dell’anno antecedente alla pubblicazione dell’avviso di gara;
(b2) - lo era, invece, per conto del sig. G.L. (Formula Sociale), il quale, dalla dichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma presentata in gara e sulla base della quale la stazione appaltante era tenuta ad effettuare le proprie valutazioni, risultava consigliere di amministrazione e rappresentante dell’impresa, non rilevando in contrario la effettiva mancanza di poteri rappresentativi e non potendo farsi ricorso al soccorso istruttorio.

Quindi E andava esclusa per mancanza della dichiarazione del possesso dei requisiti ex art. 38, cit.

- (c) – E andava esclusa anche perché ha presentato un’offerta incongrua;
infatti, la figura professionale infermieristica richiesta (secondo il combinato disposto degli artt. 1, n. 3), e 5, del capitolato, della scheda personale di cui all’allegato 1B, e del punto 2 delle specifiche tecniche contenute nell’allegato 1C) corrisponde al livello D2, avuto riguardo in particolare alla somministrazione dei farmaci, mentre E ha indicato per tali compiti figure con livello D1, così evitando un maggior costo che avrebbe in buona parte consumato l’esiguo margine di utile quantificato in sede di giustificativi.

- (d) – infine, l’offerta E andava esclusa anche perché, sempre in sede di giustificativi della congruità dell’offerta, in data 7 agosto 2013 e 30 luglio 2013, non si è limitata rimodulare alcune voci di costo, ma ha più volte modificato lo stesso contenuto dell’offerta ed ha aggiunto senza ulteriori costi forniture inizialmente non indicate, violando la par condicio competitorum e non rispettando gli inderogabili termini fissati dalla lex specialis ;
da ciò si desume in modo evidente l’inattendibilità dell’articolazione dei costi e dell’offerta stessa.

4.4. In conclusione, l’accoglimento del ricorso principale Auxilium determina l’annullamento dell’aggiudicazione ad E, l’aggiudicazione in favore di Auxilium, la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato con E ed il subentro di Auxilium.

5. Avverso la sentenza hanno proposto appello sia E che G, con appello incidentale di Auxilium, deducendo le censure che vengono appresso partitamente sintetizzate e valutate.

Negli appelli, per il Ministero dell’interno e la Prefettura di Roma controdeduce l’Avvocatura Generale dello Stato, sostenendo la legittimità dell’operato della stazione appaltante e chiedendo quindi, in parziale riforma della sentenza appellata, il rigetto dei gravami originari.

6. Gli appelli vanno riuniti ai sensi dell’art. 96, comma 1, cod. proc. amm.

Può essere esaminato per primo l’appello di G.

L’appello non è fondato (e ciò esime il Collegio dall’esaminare le eccezioni preliminari di carenza di interesse sollevate da E).

Appresso vengono esposti ed esaminati partitamente i motivi di appello dedotti da G.

- (A) – G ripropone le censure proposte in primo grado avverso l’ammissione alla gara di Auxilium.

- (A.1.) - Sulla mancanza di requisiti in capo alla mandante SIAR.

- (A.1.1.) - Il TAR ha omesso di considerare il contenuto della dichiarazione presentata per attestare lo svolgimento da parte di SIAR dei servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto (art. 10, comma 1, dell’avviso), che si limita ad indicare pretesi ed improbabili “servizi sanitari tecnico amministrativi in outsourcing” presso l’A.O. S.Andrea ed un preteso e non meno oscuro “servizio di gestione di assistenza reso con personale in possesso di attestato OTA” presso l’A.O. S.Giovanni: si tratta di indicazione generica ed inconsistente, inidonea ad individuare una tipologia di servizi di qualche rilevanza merceologica;
non si comprende, né il TAR spiega, in che modo simili servizi possano essere accostati a quelli messi a gara;
inoltre, il TAR è pervenuto al giudizio di analogia sulla base di stralci di capitolato d’appalto prodotti in giudizio, che però non attestano nulla riguardo alla effettiva esecuzione dei servizi ed all’importo del fatturato conseguito e comunque, anche volendo ritenerli significativi, contraddicono il contenuto della dichiarazione in quanto descrivono tipologie di servizi nettamente diversi da quelli a gara;
il concetto di analogia non può essere dilatato fino a ricomprendervi qualunque attività non assimilabile a quella oggetto dell’appalto;
la carenza è confermata dal fatto che neanche in occasione della stipula del contratto e della consegna del servizio SIAR ha documentato i requisiti, tanto da indurre la stazione appaltante ad affidare il servizio sotto condizione sospensiva (come risulta anche da ulteriore giudizio per l’ottemperanza della sentenza qui appellata – cfr., infra , ord. TAR del Lazio n. 1937/2014). G chiede venga disposta l’esibizione degli atti sulla comprova dei requisiti.

- (A.1.2.) – Il TAR ha errato nel ritenere che la dichiarazione di SIAR di iscrizione alla C.C.I.A.A. per “attività corrispondenti” (art. 10, lettera a), dell’avviso) fosse in atti;
in realtà, la dichiarazione presentata da SIAR non reca l’attestazione richiesta ma si limita a riportare l’oggetto sociale come risultante dal certificato C.C.I.A.A.

- (A.1.3.) - Il Collegio, quanto alla mancanza sostanziale del requisito del fatturato per servizi pregressi, osserva che il TAR ha puntualmente sottolineato come l’avviso pubblico non contenesse una previsione stringente in ordine alla necessaria identità o piena sovrapponibilità con quelli oggetto della gara dei servizi prestati, bensì richiedesse, agli artt. 9 e 10, lo svolgimento di servizi “corrispondenti” o “analoghi”.

In particolare, sembra decisiva ai fini dell’interpretazione delle clausole dell’avviso pubblico, la circostanza che lo stesso art. 9 definisse i soggetti ammessi a presentare offerta come quelli che abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore di intervento “pertinente” con i servizi di assistenza e di accoglienza oggetto dell’appalto.

Sembra quindi del tutto corretta la conclusione del TAR nel senso che la gamma di servizi utili alla partecipazione fosse ampia, rispondendo alla esigenza di contemperare la garanzia della serietà degli offerenti con l’interesse alla massima partecipazione e concorrenzialità.

Va sottolineato che una diversa interpretazione condurrebbe all’ammissione alla gara dei soli operatori (come l’appellante G) che abbiano già svolto un servizio di gestione di un centro assistenza per richiedenti asilo, in quanto avente, sotto il profilo dell’utenza e delle finalità, le medesime caratteristiche di quello di Castelnuovo di Porto, con ciò restringendosi in modo ingiustificato (alla luce del numero ristretto e della relativa novità di questo tipo di strutture) la platea dei potenziali concorrenti.

Tale interpretazione non comporta una dilatazione del concetto di analogia, non rispondendo al vero che i servizi dichiarati da SIAR riguardino attività affatto assimilabili a quelle oggetto dell’appalto

D’altra parte, le previsioni della lex specialis non sono state censurate sotto questo aspetto.

Ciò posto, i requisiti della SIAR hanno ad oggetto la prestazione di servizi assistenziali alla persona, e quindi correttamente il TAR ha ritenuto rientrassero nelle previsioni dell’avviso di gara.

Che non si tratti di attività relative al servizio di farmacia o ad un servizio infermieristico in senso stretto, non fa sì che debbano essere considerate al di fuori dell’oggetto dell’appalto;
risultando viceversa parte integrante del servizio da appaltare e comunque, quanto meno, utili quale requisito di partecipazione, alla luce del parametro sopra ricordato, anche servizi consistenti in (secondo la descrizione sulla quale riposa la stessa censura in esame): attività materiali di carattere alberghiero, pulizia e manutenzione, assistenza al pasto del malato, trasporto infermi, riordino materiali, o di ausiliarato comprendenti gestione del personale, facchinaggio e trasloco, trasporto medicine, vitto, biancheria, assistenza materiale al malato – purché, come sembra essersi verificato per SIAR, espletate nel contesto di una struttura assistenziale.

Peraltro, in ordine alla rilevanza dei servizi svolti da SIAR quale requisito di partecipazione ad analoghe procedure indette dal Ministero dell’interno per l’affidamento dei medesimi servizi assistenziali nell’ambito dei centri di assistenza per i richiedenti asilo (ricordate dall’appellata Auxilium e nelle quali si può supporre – anche in mancanza di confutazioni dell’appellante – che la lex specialis fosse formulata in termini non dissimili da quella oggi in questione), questa Sezione: (a) - ha già affermato come non possa essere condivisa un’interpretazione restrittiva della disciplina di gara che dia rilievo ai soggetti destinatari di detti servizi (appunto, gli stranieri presenti nel territorio nazionale in qualità di rifugiati), dovendo, invece, aversi riguardo al contenuto socio assistenziale delle prestazioni richieste che, per statuto ed impegno pregresso, la soc. coop. SIAR ha dichiarato di avere in precedenza reso (cfr. Cons. Stato, III, n. 5787/2014, riguardante una controversia nella quale, a fronte dell’impugnazione da parte di Auxilium/SIAR dell’affidamento dei servizi nel C.A.R.A. di Borgo Mezzanotte, l’aggiudicataria con ricorso incidentale aveva dedotto il difetto di requisiti in capo a SIAR);
(b) – ha ritenuto di condividere l’argomentazione della stazione appaltante secondo cui “il concetto di servizio analogo va inteso, non già come identità, bensì come mera similitudine tra le prestazioni richieste. Invero, in vista dell’ampia partecipazione…, l’interesse pubblico sottostante non è… quello di creare o rafforzare una riserva di mercato in favore degli imprenditori già operanti nel mercato, quanto quello di ampliare detto mercato mediante l’ammissione di quei concorrenti per i quali è possibile pervenire a un giudizio di affidabilità”;
ed ha conseguentemente affermato che il giudizio di analogia tra i servizi di ausiliarato svolti dal concorrente e quelli oggetto dell’appalto, formulato dalla stazione appaltante, si sottrae alle censure di illogicità, irrazionalità o contraddittorietà (cfr. CGA, n. 118/2014, relativa ad una controversia nella quale Auxilium – in quel caso, mandataria di r.t.i. con impresa diversa da SIAR – aveva appellato una sentenza di annullamento dell’aggiudicazione in suo favore dei servizi nel C.A.R.A. di Caltanissetta).

Quanto alla circostanza secondo la quale il TAR avrebbe dato rilievo a documentazione prodotta in giudizio ma non certificativa della regolare esecuzione dei servizi, ed anzi addirittura utile a confermare la mancanza del requisito, va precisato che la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 in sede di gara indica puntualmente l’oggetto, il destinatario e l’importo dei servizi resi, così rispondendo a quanto richiesto dall’avviso;
mentre gli stralci dei capitolati dei servizi (peraltro, contenenti le descrizioni degli stessi nei termini idonei, secondo quanto sopra ritenuto, quanto meno a formulare un giudizio di analogia) e l’altra documentazione prodotta in giudizio, non possono condurre a mettere in dubbio quanto dichiarato (ciò, vale anche a rendere irrilevante l’eccezione di Auxilium sulla inammissibilità della censura, in quanto dedotta per la prima volta in appello con memoria non notificata, e relativa alla fase procedimentale di verifica dei requisiti, successiva ai provvedimenti impugnati in primo grado e rimasta in questa sede inoppugnata).

Le doglianze avverso l’eventuale omessa verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati da Auxilium appaiono estranee al presente giudizio.

Può aggiungersi che, nel giudizio sul ricorso (n. 4288/2014) con cui G ha impugnato dinanzi al TAR del Lazio le note della Prefettura in data 27 e 31 marzo 2014, ed ha chiesto la corretta ottemperanza della sentenza n. 3848/2014 (nella parte in cui subordina alle verifiche di legge l’aggiudicazione ad Auxilium – punto 22 della motivazione), dapprima il TAR ha negato tutela cautelare, rilevando che con nota del 16 aprile 2014 la Prefettura aveva comunicato che, con verbale dell’11 aprile 2014, aveva giudicato l’offerta del r.t.i. Auxilium-SIAR non anomala (cfr. ord. n. 1937/2014, cit.), quindi ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse (cfr. sent. n. 7382/2014).

E’ poi evidente che questo Collegio non ha alcun titolo ad esaminare le vicende, caratterizzate da acute proteste dei richiedenti asilo ospitati nel C.A.R.A. (e prospettate dai contendenti come significative della carenza di adeguate capacità gestionali, o viceversa del ripristino dopo lungo tempo di corrette condizioni di funzionamento), che hanno connotato il primo periodo di gestione da parte dell’attuale appaltatore.

- (A.1.4.) - Quanto al secondo profilo, basato sulla carenza del contenuto delle dichiarazioni SIAR, la censura sembra infondata in punto di fatto.

Osserva infatti il Collegio che la dichiarazione sostitutiva resa da SIAR ai sensi del d.P.R. 445/2000 attesta sia l’oggetto sociale, sia la specifica attività esercitata presso la sede legale, come risultante dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. (pienamente corrispondente all’oggetto dell’appalto).

- (A. 2.) – Altri motivi preclusivi dell’aggiudicazione in favore del r.t.i. Auxilium/SIAR.

- (A.2.1.) – Il TAR ha errato a ritenere non necessaria la delega ad effettuare il sopralluogo;
invece, secondo G, la mancanza della delega rendeva il sopralluogo non imputabile al concorrente, e comunque l’avviso pubblico richiedeva espressamente che l’eventuale delegato fosse “munito di delega da allegare alla dichiarazione di avvenuto sopralluogo”;
è errato il riferimento all’art. 46, comma 1-bis, posto che l’adempimento del sopralluogo è essenziale nell’interesse della p.a. ed ormai è richiesto dall’art. 106, comma 2, del d.P.R. 207/2010.

- (A.2.2.) – Nella seduta del 1 luglio 2013 anche l’offerta Auxilium era risultata anomala, e del resto con nota in data 12 luglio 2013 la stazione appaltante ha chiesto ad entrambe di presentare giustificazioni ai sensi dell’art. 87 del Codice, ma poi ha sottoposto a verifica solo l’offerta E.

-(A.2.3.)- Il Collegio osserva anzitutto che in primo grado G lamentava che non fosse stata prodotta la delega, mentre il TAR ha affermato che l’onere di allegazione non andava assolto.

Ora, a quanto sembra dalla lettura del ricorso d’appello, G deduce l’inesistenza della delega, come circostanza “pacifica e riconosciuta dallo stesso TAR”;
ma questa è censura nuova e come tale inammissibile.

In ogni caso, non sembra che il TAR abbia affermato la mancanza della delega;
anzi, nella sentenza si attribuisce rilievo esclusivo alla “circostanza, incontestata, che entrambi i membri dell’ATI Auxilium-SIAR, muniti di delega, hanno effettuato il sopralluogo”.

Ciò che conta, peraltro, è che il verbale indichi la qualità di delegato rivestita dai due rappresentanti delle imprese del costituendo r.t.i. Auxilium i quali hanno effettuato il sopralluogo, che tale atto non sia stato espressamente gravato, e che, soprattutto, l’art. 5 dell’avviso di gara non prescriva la produzione delle deleghe a pena di esclusione, ma si preoccupi unicamente che il concorrente abbia fatto proprie le risultanze del sopralluogo (precisando, a fortiori , che “la mancata allegazione della dichiarazione di avvenuto sopralluogo non è causa di esclusione qualora il sopralluogo assistito e la presa visione del Centro siano stati comunque accertati per iscritto e tale condizione risulti agli atti della stazione appaltante”), così che si possa ritenere che l’offerta sia stata consapevolmente elaborata e non sorgano in seguito questioni in ordine alla reale situazione dei luoghi.

A ciò può aggiungersi che, secondo quanto eccepito da Auxilium e non confutato da controparte, la produzione delle deleghe in giudizio da parte sua risulterebbe impossibile, avendo la stazione appaltante trattenuto le deleghe al momento del sopralluogo.

-(A.2.4.) – Quanto al motivo concernente la omissione della verifica dell’anomalia nei confronti dell’offerta di Auxilium, il Collegio osserva che è stato formulato per la prima volta in appello e pertanto è inammissibile.

In ogni caso, come sopra esposto, risulta che la verifica sia avvenuta, dopo la sentenza (cfr. nota Prefettura in data 16 aprile 2014, che richiama il verbale prot. 93910 in data 11 aprile 2014), ed abbia dato esito positivo (cfr. ord. del TAR del Lazio, n. 1937/2014, cit.). Ogni ulteriore contestazione al riguardo può trovare spazio attraverso l’impugnazione degli atti della verifica (vedi infra ).

- (A.3.) - Sembra a questo punto al Collegio evidente come l’appellante G difetti di interesse ad una pronuncia nel merito delle censure, dichiarate improcedibili dal TAR e riproposte in appello, nei confronti dell’offerta E.

Anche tali censure devono dunque dichiararsi improcedibili.

- (B) – Motivi ad effetto demolitorio della procedura, dedotti in via subordinata.

- (B.1.) - La proclamazione del risultato della verifica dell’anomalia e l’aggiudicazione provvisoria sono state effettuate in seduta riservata, mentre occorreva la seduta pubblica, in quanto l’avviso pubblico rinvia agli artt. 86 ss. del Codice, rendendo applicabile anche l’art. 121 del regolamento di cui al d.P.R. 207/2010, e tale disposizione non si applica solo in caso di ritenuta incongruità dell’offerta ma anche al caso di ritenuta congruità, esistendo comunque l’esigenza di tutelare i terzi interessati all’esito della verifica.

- (B.2.) – Posto che le condizioni della mensa descritte nel capitolato non corrispondono alla realtà di fatto e rendono impossibile l’espletamento del servizio in conformità a legge (a fronte di una capacità ricettiva di 650 persone la p.a. ha riconosciuto, con i chiarimenti n. 2 e n. 3, che il locale non può accoglierne più di 200;
uno studio commissionato alla società

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