Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-05-06, n. 202404081
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Testo completo
Pubblicato il 06/05/2024
N. 04081/2024REG.PROV.COLL.
N. 08580/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8580 del 2019, proposto da
Comune di Petacciato, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del dott. Francesco Pappalepore in Roma, via Guglielmo Calderini, n. 68;
contro
LO IG LL, SI Di RD, AC Di LL, LI UA, CI UA, rappresentati e difesi dall’avvocato Salvatore Di RD, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, Sezione Prima, n. 123/2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di LO IG LL, SI Di RD, AC Di LL, LI UA e CI UA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 febbraio 2024 il Cons. Alessandro Enrico Basilico e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune appellante impugna la sentenza che ha accolto il ricorso proposto per l’impugnazione del diniego di approvazione del piano di lottizzazione a iniziativa privata presentato dagli appellati, ricorrenti in primo grado.
2. In punto di fatto, si rileva che, con istanza prot. 11431 del 12 novembre 2008, gli odierni appellati hanno chiesto l’approvazione di un piano di lottizzazione a iniziativa privata, denominato “Terrazzo”, relativo a terreni di loro proprietà situati nel Comune di Petacciato.
3. Con deliberazione n. 4 del 29 marzo 2011, il Consiglio comunale, ritenuto necessario apportare correzioni e modifiche allo schema di convenzione e « considerato, altresì, che negli elaborati grafici, nella relazione tecnica e nello schema di convenzione proposto non viene riportato lo spostamento della condotta esistente del gas, ad alta pressione, che attraversa l’intera area che si intende lottizzare », ha deciso di non approvare il piano proposto, d’invitare i lottizzanti a modificare lo schema di convenzione e di subordinare l’approvazione del piano « alla formale assunzione di impegno da parte della ditta lottizzante allo spostamento della condotta esistente del gas ».
4. I proprietari dei terreni interessati hanno impugnato l’atto dinanzi al TAR, il quale, dopo aver disposto una verificazione circa l’incidenza della condotta del gas rispetto alla realizzazione della lottizzazione e premettendo di considerare lesiva la delibera consiliare, ha accolto il ricorso, condannando il Comune al pagamento delle spese di lite nonché di quelle della verificazione.
In particolare, il Tribunale ha motivato che « è mancato un preavviso di diniego » e « l’omissione della fase partecipativa del procedimento ha, in effetti, determinato un difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato », poiché sulla questione dello spostamento della condotta del gas « sarebbe stato opportuno un confronto coi lottizzanti al fine di permettere loro di proporre situazioni diverse e meno costose », anche perché