Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-05-20, n. 202404478
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Testo completo
Pubblicato il 20/05/2024
N. 04478/2024REG.PROV.COLL.
N. 05451/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5451 del 2021, proposto da
Azienda Agritusristica Trombetta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Serino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, 323;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 01690/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Serino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e viste le conclusioni come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale della Campania – sezione staccata di Salerno ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti proposti dall’Azienda Agrituristica Trombetta nei confronti del Comune di Serino, per l’annullamento della deliberazione della Giunta municipale n. 54 del 2 aprile 2015 avente ad oggetto “ conferma tariffe Ta.Ri. 2015 ”, nonché della delibera del Consiglio comunale n. 10 del 5 giugno 2015, nella parte in cui l’una e l’altra non hanno previsto una tariffa apposita da applicare alle aziende agrituristiche per l’anno 2015.
1.1. Il tribunale ha ritenuto trattarsi dell’impugnazione di atti a contenuto generale e programmatico e, quindi, privi di effetti lesivi diretti, autonomi ed immediati, “ i quali si verificheranno solo se e allorquando saranno adottati i conseguenti atti applicativi ” (secondo quanto precisato in sentenza).
Ha aggiunto che la parte ricorrente non aveva dato prova della “concreta lesività” degli atti, ma aveva “ ricostruito in via meramente ipotetica le condizioni di maggior vantaggio che sarebbero derivate nei suoi confronti da una diversa determinazione della tariffa, o meglio dalla formulazione di una specifica tariffa da applicare alle aziende agricole ”.
1.2. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
2. L’Azienda Agrituristica Trombetta ha proposto appello con sette motivi.
2.1. Il Comune di Serino ha resistito all’appello.
2.2. All’udienza del 21 marzo 2024 la causa è stata assegnata a sentenza, senza discussione, su richiesta delle parti, previo deposito di memorie e repliche di entrambe.
2.2.1. Quanto a queste ultime, va dato atto che la memoria ex art. 73 c.p.a. depositata dall’Azienda appellante, in disparte il contenuto sostanzialmente riproduttivo delle censure dell’atto di appello, risulta tardivamente depositata, per come eccepito dalla difesa comunale.
3. In via preliminare vanno inoltre esaminate le diverse eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado – oltre quella ritenuta dal Ta.r. – o dell’appello, formulate dal Comune di Serino, come segue.
3.1. Sulla violazione dell’art. 41 c.p.a. Sull’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati.
3.1.1. L’eccezione è infondata poiché non è dato individuare – né la difesa comunale individua – i soggetti che sarebbero portatori di un interesse contrapposto a quello dell’Azienda ricorrente, tanto da assumere la qualifica di controinteressati. Tali non sono i contribuenti appartenenti a categorie diverse da quella delle aziende agrituristiche, poiché l’invocata differenziazione delle tariffe Ta.Ri. relative a queste ultime non comporta, di per sé, alcun deteriore trattamento tariffario nei confronti di altre categorie; gli altri titolari di aziende agrituristiche sono da reputare invece portatori di interessi convergenti con quello dell’azienda ricorrente, perciò privi della qualifica di controinteressati.
3.2. Sulla inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti presupposti ovvero della delibera di Consiglio Comunale n. 24 dell’1.8.2014 e della delibera del Consiglio Comunale n. 26 dell’1.8.2014 e della Relazione del Responsabile del servizio finanziario e tributi.
3.2.1. L’eccezione è infondata perché le deliberazioni della Giunta comunale e del Consiglio comunale impugnate nel presente giudizio, pur essendo confermative delle tariffe già adottate per gli anni precedenti, sono state autonomamente assunte all’esito di apposito iter amministrativo (nell’ambito del quale la Relazione del Responsabile del servizio finanziario e tributi è atto endo-procedimentale).
La determinazione tariffaria trova i suoi fondamenti in una scelta che va operata anno per anno, in riferimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 650, della legge n. 147/2013, istitutiva della Tariffa Rifiuti (“ La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria ”), e anche nel caso in cui, come quello in esame, l’amministrazione comunale si limiti a confermare le tariffe dell’anno precedente, l’adeguamento si fonda comunque su di una nuova esplicazione del potere (così, in riferimento all’analoga previsione dell’art. 69 del d.lgs. 507/1993, Cons. Stato, V, 1 agosto 2015, n. 3781, secondo cui tale disposizione “ delinea … un procedimento di determinazione delle tariffe, con un atto che costituisce esercizio del potere da parte dell’ente locale per l’anno preso in considerazione ”).
3.3. Sulla inammissibilità dell’avverso ricorso in appello stante l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio di primo grado – Sulla genericità – Sulla violazione dell’art. 40 c.p.a.
3.3.1. L’eccezione di genericità dei motivi aggiunti, per la mancata deduzione di vizi specifici (eventualmente anche in via derivata) dell’impugnata delibera del Consiglio comunale n. 10 del 5 giugno 2015, è infondata perché il ricorso per motivi aggiunti è, testualmente e logicamente, interpretabile nel senso che detta delibera è stata impugnata perché affetta dai medesimi vizi denunciati col ricorso introduttivo rispetto alla delibera della Giunta comunale n. 54/2015.
3.4. Sulla inammissibilità del ricorso in appello stante il divieto di nova previsto dall’art. 104 c.p.a.
3.4.1. Non è condivisibile l’assunto della difesa comunale secondo cui l’Azienda agrituristica Trombetta non si sarebbe limitata a riproporre, nel merito, i motivi non esaminati in primo grado (a causa della dichiarazione di inammissibilità del ricorso), ma avrebbe formulato “ nuovi quesiti (si vedano in particolare i motivi nn. 3 e ss. del ricorso in appello) ” (come denunciato con la memoria di costituzione del Comune).
Fermo restando quanto si dirà a proposito dell’assorbimento del quarto e del settimo motivo di appello, i restanti motivi, pur presentando delle rubriche e dei contenuti in parte più dettagliati e argomentati di quelli dei corrispondenti motivi del ricorso e dei motivi aggiunti, si fondano sui due principali assunti del vizio di violazione di legge (per la mancata considerazione della speciale normativa di settore delle aziende agrituristiche) e dell’eccesso di potere (per l’irragionevolezza e la sproporzione della tariffazione Ta.Ri. 2015 equiparata a quella prevista per attività commerciali) che, unitamente al vizio di istruttoria e di motivazione, sono stati posti a fondamento dell’azione della ricorrente in primo grado.
3.5. In conclusione, tutte le eccezioni di inammissibilità formulate dal Comune appellato vanno respinte.
4. Col primo motivo di appello ( Violazione di legge – error in iudicando: immediata lesività deliberazione di GC n. 54 del 02/04/2015 e deliberazione del Consiglio n. 10 del 2015 – violazione art. 24 Costituzione – error in iudicando e in procedendo – sussistenza e prova legittimazione ed interesse a ricorrere ), l’Azienda appellante censura la dichiarazione di inammissibilità della sentenza gravata, per le seguenti ragioni:
- nell’ipotesi in cui un atto deliberativo di carattere generale statuisca diverse misure del tributo in ordine alle varie classi di utenti, questo è da intendersi quale atto immediatamente lesivo nei confronti dei contribuenti individuati ed individuabili ed impugnabile in via diretta in forza dell’appartenenza del soggetto agente alla categoria (direttamente ed immediatamente) lesa;
- l’atto regolamentare e/o generale è immediatamente impugnabile se non abbisogna di atti applicativi per esplicitare la sua lesività ovvero nell’ipotesi in cui rechi clausole che non necessitino di una complessa attività attuativa e/o di valutazione; nel caso di specie, gli atti oggetto di gravame hanno un’inequivoca portata precettiva e di dettaglio, tale che gli atti di loro concreta attuazione (cioè gli atti impositivi suscettibili di impugnazione innanzi al giudice tributario) vanno considerati come mera applicazione/trasposizione dell’atto generale, con conseguente interesse alla verifica immediata, in sede giurisdizionale, della legittimità di quest’ultimo;
- la sentenza è errata anche nella parte in cui ha statuito in relazione alla necessità della prova della concreta lesività per la ricorrente degli atti generali gravati, in quanto l’interesse all’annullamento delle delibere gravate è in re ipsa , dovuto all’immediata lesività dei provvedimenti impugnati, come direttamente incidenti sugli interessi di categoria e dunque sulla posizione giuridica qualificata (e differenziata) dell’Azienda Trombetta;
- in ogni caso, quest’ultima ha depositato in primo grado