Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-02-21, n. 201901210

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-02-21, n. 201901210
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201901210
Data del deposito : 21 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/02/2019

N. 01210/2019REG.PROV.COLL.

N. 08418/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8414 del 2012, proposto dal signor M D N, rappresentato e difeso dagli avvocati T d G e C T ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Assumma in Roma, via Nicotera, n. 29;

contro

il Comune di Terlizzi, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio nel presente grado di appello;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. II, 20 marzo 2012 n. 584, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Esaminata la memoria conclusiva depositata dalla parte appellante;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2018 il Cons. Stefano Toschei e udito per la parte appellante l’avvocato Francesco Mangazzo, per delega dell’avvocato Tommaso Di Gioia.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso in appello il signor M D N ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. II, 20 marzo 2012 n. 584, con la quale è stato respinto il ricorso (R.G. n. 55/2003) proposto ai fini dell’annullamento del provvedimento del Comune di Terlizzi dell’11 novembre 2002 con il quale è stata negata la sanatoria edilizia richiesta, ai sensi dell’art. 2, comma 37, lett. d), l. 662/1996, con istanza prot. n. 21166 del 30 settembre 1986, in quanto carente di documentazione.

2. – Riferisce il signor M D N che il ricorso di primo grado era stato affidato a quattro motivi di ricorso:

- in primo luogo il provvedimento gravato era affetto dal vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 35, comma 12, l. 28 febbraio 1985, n. 47 perché egli, dopo avere proposto l’istanza di condono e pagato l’intera somma per oblazione, non aveva avuto risposta dell’esito del procedimento se non dopo dieci anni con l’impugnato provvedimento di diniego, di talché sull’istanza si era ormai formato il silenzio-accoglimento;

- in secondo luogo le opere realizzate dall’odierno appellante non avevano necessità di previo rilascio di titolo edilizio, sicché anche la richiesta di condono, come il diniego, non avrebbero dovuto affatto avere luogo;

- con un terzo motivo l’odierno appellante ricorda come il fabbricato in questione era stato realizzato in epoca antecedente rispetto alla costruzione della ferrovia, avvenuta nel 1960, che dunque è stata costruita in carenza dei necessari requisiti di distanza dal fabbricato preesistente;

- con un quarto motivo si è sostenuta la violazione degli artt. 49, 50 e 60 DPR 11 luglio 1980, n. 753, atteso che il divieto di costruire lungo i tracciati delle linee ferroviarie è stato introdotto per la prima volta a far data dall’entrata in vigore del decreto e cioè in epoca successiva alla realizzazione del fabbricato.

3. – Il Tribunale amministrativo regionale respingeva il ricorso proposto con una motivazione che, peraltro sommariamente, poggiava principalmente sull’errato convincimento che non si fosse formato il silenzio assenso perché occorreva l’acquisizione del nulla osta di cui al DPR 753/1980, atteso che il fabbricato era stato realizzato nel 1983.

Ad avviso del signor D N la valutazione del giudice di primo grado non è corretta in quanto egli avrebbe dovuto considerare che l’opera era stata realizzata “al rustico” e “coperta” già nel 1980 e quindi nella dimensione e caratteristiche utili per chiedere la sanatoria.

Precisato questo, nel proporre appello nei confronti della suindicata sentenza del Tribunale amministrativo regionale il signor D N evidenzia due motivi di erroneità della sentenza:

- con il primo motivo l’appellante torna a ricordare che le opere oggetto di condono edilizio erano state realizzate in epoca anteriore rispetto alla data di entrata in vigore del regime maggiormente limitativo di cui al DPR 753/1980, dovendosi ritenere applicabile al caso di specie la disciplina contenuta nella l. 1202/1968 grazie alla quale la fascia di rispetto con riferimento alla più vicina rotaia è limitata in mt. 6 e non in 30 mt., come avrebbe poi previsto il DPR 753/1980, tenuto conto che il fabbricato si trova ad una distanza minima dalla rotaia di mt. 7,75;

- in secondo luogo il Tribunale amministrativo avrebbe applicato alla fattispecie in questione la previsione normativa dedicata al vincolo ferroviario, mentre nel caso di specie trova applicazione l’art. 51, comma 1, DPR 753/1980 che limita a mt. 6 la distanza dalle “tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri”, in quanto il fabbricato è prospiciente ad una linea ferrotramviaria.

Da qui la richiesta di riforma della sentenza appellata con accoglimento del ricorso proposto in primo grado.

4. – Non si è costituito in giudizio nel grado di appello il Comune di Terlizzi.

La parte appellante ha presentato una ulteriore memoria confermando le già rassegnate conclusioni.

5. – Il Collegio ritiene che, alla luce dei motivi di appello dedotti ed all’esito dello scrutinio di tutta la documentazione prodotta sia nel giudizio di appello che nel corso del processo di primo grado, il gravame non possa trovare accoglimento per le ragioni che verranno qui di seguito illustrate con riferimento a ciascuno dei motivi dedotti dalla parte appellante.

6. – Dalla sentenza impugnata si evince, in modo estremamente sintetico ma decisivo per la definizione della controversia che il primo giudice:

- in punto di fatto ha constatato (circostanza non contestata nella sede di appello) che con nota del 3 novembre 1998 l’ufficio tecnico del Comune di Terlizzi aveva chiesto all’odierno appellante di integrare la documentazione presentata a suo tempo con la domanda di condono, specificando che sarebbe stato necessario richiedere il rilascio del nulla osta di cui all’art. 49 e ss. DPR 753/1980 e che dunque il provvedimento impugnato non costituisce altro che la conseguenza della mancata integrazione documentale;

- sempre in punto di fatto il Tribunale rilevava come fosse confermata la realizzazione dell’opera dopo l’entrata in vigore del DPR 753/1980 in quanto sull’istanza di condono compare quale anno di ultimazione dell’opera il 1983

- in punto di diritto ha ritenuto che erroneamente il ricorrente aveva creduto che non fosse necessario procedere alla integrazione documentale richiesta dal comune per essersi formato il silenzio assenso, non tenendo conto della presenza di un vincolo ferroviario che impediva la realizzazione dell’ipotesi di accoglimento dell’istanza per silentium .

Va premesso che il quanto è affermato in punto di fatto nella sentenza di primo grado qui fatta oggetto di appello è documentalmente confermato dagli atti prodotti dallo stesso appellante nel presente grado di giudizio, laddove nell’istanza di condono edilizio si legge che l’opera da condonarsi è stata completata nel 1983.

Nella predetta documentazione si recuperano gli elementi dimensionali dell’abuso, così come nella documentazione prodotta dalle parti in primo grado, confermandosi quanto descritto puntualmente nella sentenza del Tribunale in ordine alla presenza di un ampliamento al piano terra di un locale adibito a deposito (per mq. 24,70) e della realizzazione, al primo piano, di un bagno e di una camera (per ulteriori 30,30 mq.), con un incremento complessivo della cubatura che oltrepassa di 30% il preesistente, di talché le opere, realizzate senza titolo edilizio, non potevano qualificarsi alla stregua di un intervento di manutenzione straordinaria.

Sempre nella documentazione in questione risulta, dalle piante della costruzione prodotte con la domanda di condono, che l’abitazione è prospiciente alla linea ferroviaria Bari-Barletta esistente dal 1960 ca. e a distanza dal binario esistente di mt. 7,75.

Gli elementi documentali di cui sopra conducono a ritenere che la previsione vincolistica di cui al DPR 753/1980 trovi piena applicazione al caso in questione (a nulla rilevando la previsione di cui alla precedente l. 1202/1968 richiamata nell’atto di appello con profilo di gravame nuovo rispetto al complesso dei motivi di censura dedotti in primo grado e, per ciò stesso, inammissibile perché introdotto per la prima volta in sede di appello), trattandosi di opera completata dopo l’entrata in vigore del DPR 753/1980 e realizzata a meno di mt. 30 da una linea ferroviaria preesistente.

7. – Resta poi la confermata circostanza che l’odierno appellante avrebbe dovuto integrare la documentazione nel corso del procedimento, per come richiesto dal Comune di Terlizzi con nota del 3 novembre 1998, che non risulta essere stata a suo tempo impugnata, recando una parziale portata immediatamente pregiudizievole nella parte in cui chiedendo un adempimento all’interessato, lo onerava a svolgere una ulteriore attività (che solo oggi egli contesta come non dovuta) e, comunque, comportava la impossibilità della formazione del silenzio accoglimento.

Ed invero, ai fini della corretta formazione del silenzio-assenso sull'istanza di condono edilizio, è necessario che siano stati pagati l'oblazione e gli oneri di concessione dovuti, e che sia stata depositata tutta la documentazione prevista per la sanatoria, non potendo discendere l'effetto sanante, dal mero decorso del termine previsto dalla legge (cfr., fra le tante e da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2018 n. 5455 e 7 settembre 2018 n. 5273 nonché Sez. IV, 11 ottobre 2017 n. 4703).

Nel caso di specie, come si ricava dal provvedimento impugnato e dalle non smentite affermazioni del Comune contenute nel provvedimento di diniego impugnato in primo grado non è mai stato completato, per cui l'inerzia mantenuta, precedentemente rispetto alla conclusione del procedimento con il provvedimento di diniego di condono, non ha potuto assumere valore significativo.

Sotto altro profilo giova osservare che l'odierno appellante si è limitato a dedurre che sulla domanda di condono edilizio si era formato il silenzio assenso, senza precisare quali conseguenze l'inerzia abbia determinato sul provvedimento impugnato.

8. - Ritenuti quindi infondati i motivi dedotti in grado di appello, il relativo ricorso (n. R.g. 8418/2012) va respinto potendosi, per l’effetto, confermare la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. II, 20 marzo 2012 n. 584, con conseguente conferma della reiezione del ricorso di primo grado proposto dal signor M D N.

Può prescindersi dalla condanna dell’appellante soccombente alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, in virtù della mancata costituzione in giudizio del comune appellato.

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