Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-02-25, n. 201600773

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-02-25, n. 201600773
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201600773
Data del deposito : 25 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05438/2015 REG.RIC.

N. 00773/2016REG.PROV.COLL.

N. 05438/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5438 del 2015, proposto dalla Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

S.a.c. - Società Appalti Costruzioni s.p.a., in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la Costruzioni Iannini s.r.l., e quest’ultima in proprio, rappresentate e difese dall’avvocato V V, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Sabotino 2/a;

nei confronti di

R E s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Ricci Guido s.r.l. ed Elettroidraulica Silvi s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Alessandra Sandulli e Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, viale Liegi 35/b;
Elettroidraulica Silvi s.n.c.;
Ricci Guido s.r.l.;
Elettroidraulica Silvi s.r.l.;
Bentley s.p.a. - Società organismo di attestazione;
Autorità Nazionale Anticorruzione;
Ingenium s.r.l.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA, SEZIONE I, n. 233/2015, resa tra le parti, concernente una procedura di affidamento dell’appalto integrato dei lavori di riparazione dei danni causati dal sisma del 2009 agli edifici costituenti il c.d. emiciclo, sede del consiglio regionale abruzzese


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della S.a.c. - Società Appalti Costruzioni s.p.a. e Costruzioni Iannini s.r.l. ed i motivi del ricorso principale ed aggiunti di primo grado in essi riproposti;

Visto l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale proposto dalla R E s.r.l.;

Visti gli atti di integrazione del contraddittorio della Regione Abruzzo e della R E;

Viste le ordinanze della Sezione nn. 3233 del 17 luglio 2015 e 4190 del 15 settembre 2015;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2015 il consigliere F F e uditi per le parti gli avvocati V V, Roberto Colagrande, Maria Alessandra Sandulli e l’Avvocato dello Stato Filippo Bucalo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Le imprese S.a.c. - Società Appalti Costruzioni s.r.l. e Iannini Costruzioni s.r.l., facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo con capogruppo la prima, impugnavano davanti al TAR Abruzzo – sede dell’Aquila gli atti della procedura di affidamento dell’appalto integrato ex art. 53, comma 2, lett. c), cod. contratti pubblici per gli interventi di riparazione post sismici degli edifici sede del Consiglio regionale;
gara aggiudicata definitivamente al raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo la R E s.r.l. e mandanti la Elettroidraulica Silvi di Mancinelli &
C. s.n.c. e la Ricci Guido s.r.l. (determinazione del 4 novembre 2014, n. 334), all’esito della selezione condotta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base d’asta di € 10.648.173,25.

L’aggiudicataria proponeva dal canto suo ricorso incidentale “escludente”.

2. Con la sentenza in epigrafe il TAR adito:

I) esaminava dapprima e respingeva tutti i motivi del ricorso incidentale;

II) accoglieva invece, con carattere assorbente, i motivi terzo e quinto del ricorso principale, con i quali si era rispettivamente dedotto:

- che non era possibile stabilire l’esatta composizione del raggruppamento di progettisti indicato dall’aggiudicataria, a causa dell’inattendibilità delle quote di partecipazione e di esecuzione del servizio da essi rispettivamente dichiarate ai sensi degli artt. 90, comma 1, lett. g), e 37, comma 4, cod. contratti pubblici, poiché eccedenti nel loro complesso la misura del 100%, così risultando impossibile verificare il possesso dei requisiti di qualificazione;

- che l’aggiudicazione definitiva era stata disposta senza previa verifica del possesso dei requisiti, in violazione degli 11-11" href="/norms/codes/itatextphjk5hp9bgmqdb1/articles/itaartfiw0xyg3d6yclzw?version=625da06c-586e-581a-afc5-7f16df0f3942::LR919A5A451209048722A1::2014-11-11">artt. 48, comma 2 e 11, comma 8, cod. contratti pubblici;

III) annullava ha conseguentemente gli atti impugnati;

IV) in accoglimento della domanda di reintegrazione in forma specifica, dichiarava infine l’inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato.

3. Per la riforma della pronuncia di primo grado hanno proposto appello la Regione Abruzzo e la R E, rispettivamente in via principale ed incidentale autonoma.

4. Nel costituirsi in resistenza, la S.a.c. - Società Appalti Costruzioni e la mandante Costruzioni Iannini s.r.l. hanno dal canto loro riproposto i motivi di ricorso ed aggiunti non esaminati dal TAR, oltre a formulare plurime eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità degli appelli.

5. La Sezione ha sospeso l’esecutività della sentenza di primo grado (ordinanza n. 3323 del 17 luglio 2015) e quindi dichiarato inammissibile l’istanza delle originarie ricorrenti di revoca di tale ordinanza ex art. 58, comma 2, cod. proc. amm. o, in subordine, di sospensione dell’aggiudicazione (ordinanza n. 4190 del 15 settembre 2015).

6. La Regione Abruzzo e la R E hanno quindi integrato il contraddittorio nei confronti di alcuni soggetti, indicati in epigrafe, i quali non si sono costituiti.

7. Nei propri scritti conclusionali le parti appellanti hanno dedotto e documentato che il progetto definitivo presentato in sede di gara dalla R E è stato approvato dalla Regione Abruzzo e che il contratto d’appalto è stato stipulato, adducendo queste sopravvenienze come altrettanti fattori ostativi all’accoglimento della domanda di subentro ex adverso azionata, della quale hanno peraltro eccepito l’inammissibilità, perché non riproposta nel termine di cui all’art. 101, comma 2, cod. proc. amm.

8. Le imprese appellate hanno dal canto loro eccepito la novità ex art. 104, comma 2, del codice del processo dei documenti prodotti a comprova di tali sopravvenienze.

DIRITTO

1. Sono pregiudiziali le eccezioni formulate da S.a.c. e Costruzioni Iannini nei confronti degli appelli:

- di inammissibilità ed improcedibilità di entrambi, perché non notificati « a tutte le parti del giudizio » (pag. 2 della memoria difensiva per la camera di consiglio del 16 luglio 2015) e perché l’integrazione del contraddittorio nei confronti di queste sarebbe avvenuta una volta scaduto il termine di decadenza per appellare (pag. memoria di replica);

- di inammissibilità dell’appello principale, perché contenente la richiesta di riforma di altra sentenza, e cioè la n. 5797/2014 del TAR Lazio – sede di Roma (pag. 3 della memoria difensiva per la citata camera di consiglio);

- di inammissibilità dell’appello incidentale, perché proposto dalla R E nella dichiarata qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese di cui una delle mandanti è la Elettroidraulica Silvi s.r.l., la quale tuttavia è la società risultante dalla scissione dell’originaria mandante Elettroidraulica Silvi s.n.c. e « giammai subentrata ex art. 51 codice appalti nella posizione di partecipante alla gara già spettante a quest’ultima » (pag. 4 della medesima memoria).

2. Tutte queste eccezioni devono essere respinte per le seguenti ragioni:

- per l’incontrastata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato formatasi con riguardo all’art. 95, comma 1, cod. proc. amm. nelle cause diverse da quelle inscindibili sono parti « che hanno interesse a contraddire » rispetto all’appello proposto dall’amministrazione soccombente in primo grado quelle potenzialmente pregiudicate dall’accoglimento del mezzo, in quanto non aventi una posizione coincidente con l’appellante ( ex multis : Sez. III, 23 dicembre 2014, n. 6363;
Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5658, 7 luglio 2015, n. 3342);

- in questa posizione si colloca in particolare il ricorrente vittorioso in primo grado, ragione per la quale la Regione Abruzzo ha nel caso di specie validamente instaurato il contraddittorio nel presente giudizio di secondo grado con la notifica dell’appello principale alle imprese S.a.c. e Costruzioni Iannini, poi costituitesi, quali uniche interessate a conservare gli effetti della pronuncia di primo grado;

- palesemente infondata è l’eccezione di inammissibilità dell’appello della Regione perché contenente l’indicazione di una sentenza diversa da quella del TAR Abruzzo – sede dell’Aquila, indicata in epigrafe, essendo evidente il carattere meramente materiale e privo di conseguenze per i diritti di difesa delle controparti dell’errore in cui l’amministrazione è incorsa nella redazione del proprio atto di impugnazione;

- infondata per plurime ragioni è infine l’eccezione volta a sostenere che l’appello di R E sarebbe inammissibile perché proposto nei confronti di una società (asseritamente) non subentrata nel raggruppamento temporaneo di imprese di cui l’appellante incidentale è capogruppo, atteso che:

a) l’ipotetica errata indicazione del soggetto mandante non inficia il potere di rappresentanza processuale attribuito dall’art. 37, comma 16, cod. contratti pubblici al mandatario del raggruppamento, in forza del mandato collettivo contemplato dal precedente comma 14;

b) in particolare, il potere rappresentativo e la legittimazione processuale così conferiti al mandatario sono insensibili alle vicende modificative del raggruppamento, le quali si collocano invece sul piano sostanziale dell’esatta definizione dei soggetti cui sarà imputabile l’appalto da aggiudicare e che poi dovranno eseguirlo, oltre che, in caso di contenzioso sulla procedura di gara, dell’individuazione dei soggetti nei cui confronti si esplicano gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ.;

c) peraltro, limitatamente all’accennato piano sostanziale occorre sottolineare che nella vicenda sulla cui base è formulata l’eccezione in esame, vale a dire il (contestato) subentro di una nuova impresa ad una delle originarie mandanti in virtù di scissione societaria, è analogicamente applicabile il disposto dell’art. 1722, n. 4), cod. civ., che esclude l’estinzione del mandato avente ad oggetto « il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa » per il caso della morte del mandante;

c) da ultimo, quand’anche vi fosse stato un difetto di potere rappresentativo, lo stesso sarebbe stato sanabile con effetto retroattivo su invito del giudice, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio “esterno” contenuto nell’art. 39 cod. proc. amm., e non avrebbe quindi potuto determinare alcuna inammissibilità dell’appello.

3. Può dunque passarsi al merito ed in particolare ai motivi dei due appelli con cui viene censurato l’accoglimento del ricorso di primo grado.

4. Le censure della Regione Abruzzo e della R E sono fondate per le considerazioni che seguono:

I) sebbene la normativa di gara preveda specificamente l’obbligo dei progettisti riuniti in raggruppamento di indicare le quote di partecipazione a quest’ultimo [punto 2.4.1, lett. f.1), del disciplinare di gara], a partire dalla pronuncia dell’Adunanza plenaria del 30 gennaio 2014, n. 7, deve considerarsi ormai ius receptum il principio secondo cui al di fuori degli appalti pubblici di lavori non opera il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione del contratto, sancito in passato dall’art. 37, comma 13, cod. contratti pubblici (ora abrogato, ma vigente all’epoca di indizione della gara), il cui rispetto costituiva per la pregressa giurisprudenza di questo Consiglio di Stato necessario requisito di ammissione alla gara;

I.a) in particolare, prendendo atto della limitazione del citato precetto normativo ai soli lavori (per effetto della l. n. 135/2012, di conversione del d.l. n. 95/2012 – “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”), nella citata pronuncia l’Adunanza plenaria ha affermato che, diversamente dalla citata corrispondenza (allora) imposta negli appalti pubblici di lavori, « per gli appalti di servizi e forniture continua a trovare applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4 dell’art. 37, che impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna impresa deve essere qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella legge di gara » (§ 7.4, lett. b);

I.b) da quest’ultimo inciso si ricava che in linea generale per i raggruppamenti temporanei di impresa ciò cui occorre invece avere riguardo è se ciascun componente abbia o meno i requisiti necessari per eseguire le parti del contratto che ha dichiarato di assumere, in modo da fare acquisire all’amministrazione aggiudicatrice già in sede di gara la piena cognizione del soggetto che eseguirà le singole prestazioni del contratto medesimo e che se ne assumerà pertanto le conseguenti responsabilità, oltre che al fine di consentire alla stessa amministrazione di effettuare una compiuta verifica circa l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati (il tutto come in precedenza affermato dalla medesima Adunanza plenaria, nelle sentenze 13 giugno 2012, n. 22 e 5 luglio 2012, n. 26;
successivamente in termini: Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 744;
Sez. V, 27 aprile 20145, n. 2157);

I.c) peraltro, in base al codice “appalti” di cui al d.lgs. n. 163/2006 ed al relativo regolamento di attuazione i servizi di progettazione sono soggetti ad un sistema di qualificazione affatto peculiare rispetto a quello vigente per gli altri appalti pubblici, che con specifico riguardo ai raggruppamenti temporanei di progettisti si estrinseca nel rinvio alle disposizioni contenute nell’art. 37 « in quanto compatibili » [art. 90, comma 1, lett. g), del codice];

I.d) in particolare, il comma 7 dell’ora citato art. 90 codice esige che i servizi in questione siano svolti da professionisti abilitati « personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali », mentre, come sottolinea la R E, i requisiti di capacità tecnica ed economica « devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento » (art. 261, comma 7, del regolamento di attuazione);

I.e) deve ulteriormente precisarsi che la disciplina in tema di servizi di progettazione è pienamente applicabile alla presente fattispecie, dal momento che seppur strumentali ai lavori da realizzare nell’ambito del medesimo contratto di appalto integrato, essi costituiscono nell’ambito di quest’ultimo un segmento di attività avente specifica autonomia, e sottoposto in ragione di ciò a tale specifica disciplina in virtù del rinvio ad essa operato dall’art. 53, comma 3 del codice di cui al d.lgs. n. 163/2006;

I.f) tutto ciò premesso, nel loro ricorso di primo grado la S.a.c. e la Iannini Costruzioni hanno innanzitutto dedotto che i progettisti indicati dalla R E hanno erroneamente indicato quote di partecipazione al costituendo raggruppamento temporaneo per un totale del 120% (pag. 14) e, quindi, che l’inattendibilità della dichiarazione così resa sarebbe aggravata dalle incomplete o inesatte specificazioni delle parti dei servizi di progettazione assunti da alcuni di essi (pagg. 14 - 15);

I.g) per come prospettata (e da ultimo ribadita nella discussione orale all’udienza del 15 dicembre 2015) la censura non coglie tuttavia alcuna ragione di inammissibilità della domanda di partecipazione alla gara della R E, perché, come finora rilevato, l’errata specificazione delle quote di partecipazione al costituendo raggruppamento temporaneo non ha alcun rilievo sostanziale e valenza escludente dalla procedura di gara, mentre dall’altro lato le originarie ricorrenti non contestano in alcun modo che i singoli progettisti del costituendo raggruppamento dell’aggiudicataria sono stati nominativamente indicati, così come del pari sono state indicate le singole attività progettuali da ciascuno assunte, ed inoltre che il raggruppamento è nel suo complesso qualificato per le attività di progettazione contrattualmente prevista;

I.h) deve quindi ritenersi che a fronte di ciò eventuali inesattezze nell’indicazione della tipologia di attività di progettazione da svolgere, così come dedotte al riguardo dalle originarie ricorrenti principali, non possono essere elevate a cause di esclusione dalla gara, ma possono in ipotesi indurre l’amministrazione ad esercitare il potere di soccorso istruttorio di cui all’art. 46, comma 1- bis , cod. contratti pubblici, il quale, come chiarito dall’Adunanza plenaria (sentenza 30 luglio 2014, n. 16), anche nel regime previgente alle rilevanti novità introdotte dal d.l. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito dalla l. n. 114/2014) è finalizzato a sanare tutte quelle irregolarità o incompletezze dichiarative prive di rilievo sostanziale;

I.i) nella medesima prospettiva, deve infine precisarsi sul punto che quand’anche dalla legge di gara fosse ricavabile una puntuale comminatoria espulsiva per le ipotesi dedotte dalle imprese facenti parte dell’a.t.i. S.a.c. la stessa sarebbe in ogni caso in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 46, comma 1- bis del codice;

II) parimenti da riformare è la sentenza appellata nella parte in cui è stato accolto il quinto motivo di ricorso delle imprese S.a.c. e Iannini Costruzioni;

II.a) come infatti condivisibilmente deducono la Regione e la controinteressata R E, il controllo previsto dall’art. 48, comma 2, cod. contratti pubblici in ordine al possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario non costituisce requisito di legittimità dell’aggiudicazione ma, secondo il chiaro disposto dell’art. 11, comma 8, del medesimo codice, condizione di efficacia del provvedimento conclusivo della procedura di gara, al cui avveramento è subordinata ai sensi del successivo comma 9 la stipulazione del contratto d’appalto;

II.b) oltre a risultare de plano dal dato normativo, la natura di condizione di efficacia del controllo in questione è stata affermata espressamente dall’Adunanza plenaria, nella sentenza del 25 febbraio 2014, n. 10, citata dalle appellanti;

II.c) nella pronuncia ora citata si è in particolare affermato che la fase della procedura di gara « in cui si inserisce l’adempimento di cui all’art. 48, comma 2, (…) è quella, conclusiva della procedura, che inizia con l’aggiudicazione provvisoria, seguita: dalla verifica e approvazione di tale aggiudicazione;
dall’emanazione, su questa base, del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
dalla verifica dei prescritti requisiti perché l’aggiudicazione sia efficace;
dalla conseguente stipulazione del contratto, eventualmente sottoposto ad approvazione e controlli (articolo 11, commi 4, 5, 8, 9 e 10, articolo 12 del Codice)
» (§ 5.3 della parte in “diritto);

II.d) in questa linea interpretativa può poi essere richiamato il filone giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato che riconduce il controllo ex art. 48, comma 2, alla c.d. “quarta fase” in cui si articola la procedura di affidamento di appalti pubblici (cfr. Sez. VI, 19 marzo 2015, n. 1419 e 14 luglio 2014, n. 3663), ulteriore cioè alle tre enucleate dall’Adunanza plenaria della sentenza del 25 febbraio 2014, n. 9 (verifica dell’integrità e tempestività dei plichi;
verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione ai fini dell’ammissione alla gara;
valutazione delle offerte)

II.e) non va poi dimenticato che l’Adunanza plenaria ha escluso che il termine per impugnare l’aggiudicazione, atto da cui deriva la lesione degli interessi delle altre concorrenti aspiranti al contratto, decorra dalla scadenza, eventualmente successiva a quest’ultima, del controllo sul possesso dei requisiti ai sensi del combinato disposto dei sopra citati artt. 48, comma 2, e 11, comma 8 (sentenza 31 luglio 2012, n. 31;
ancorché l’esito del controllo in questione, espressione di poteri ulteriori della stazione appaltante rispetto a quelli esercitati nelle fasi precedenti, può eventualmente sfociare nell’emanazione di atti nuovi ed autonomamente lesivi, dai quali discende l’onere di estendere a questi l’originaria impugnazione contro l’aggiudicazione definitiva, come precisato da questa Sezione nella sentenza del 27 aprile 2014, n. 2082);

II.f) dalle disposizioni normative in esame, come interpretate dalle pronunce qui richiamate, si trae dunque il corollario che l’eventuale omessa verifica post-aggiudicazione definitiva dei requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicatario non determina di per sé l’invalidità del provvedimento conclusivo della procedura di gara, né tanto meno del contratto ciò nondimeno stipulato, potendo ogni caso l’effettivo possesso di tali requisiti essere contestato mediante l’impugnazione del provvedimento dell’aggiudicazione medesima (come del resto avvenuto nel caso di specie).

5. Riformata quindi la statuizione di accoglimento del ricorso di primo grado proposto nel presente giudizio deve essere esaminato il ricorso incidentale della R E, da questa riproposto mediante il presente appello incidentale.

Tutti i motivi in cui il ricorso incidentale si articola sono infondati (così potendosi prescindere dall’eccezione di inammissibilità per difetto di critica specifica ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm. ex adverso formulata) in base ai rilievi che seguono:

I) la presenza nel computo metrico estimativo dell’a.t.i. S.a.c. – Costruzioni Iannini di voci di prezzo non comprese nel prezziario ufficiale della Regione Abruzzo, nella misura del 54% dell’importo offerto, e prive di analisi dei prezzi, non costituisce legittima causa di esclusione dalla gara, non riscontrandosi in tal senso alcuna comminatoria di legge (cod. contratti pubblici), regolamento (d.p.r. n. 207/2010) o, nel caso di specie, di lex specialis (la quale sarebbe peraltro in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione sopra citato);

I.a) in particolare, la previsione espressa di un obbligo di fornire tale analisi, contenuta nell’art. 32, comma 2, del citato regolamento non è in primo luogo accompagnata dalla comminatoria dell’esclusione dalla gara;

I.b) in secondo luogo, la stessa conseguenza non può essere desunta ai sensi del citato principio di tassatività di cui all’art. 46, comma 1- bis d.lgs. n. 163/2006 dal carattere doveroso dell’adempimento, atteso che l’analisi dei prezzi costituisce elemento necessario per la verifica di anomalia dell’offerta, la cui sede deputata è quella del sub-procedimento di verifica previsto dagli artt. 86 e seguenti del codice, ma sarebbe del tutto sproporzionato rispetto all’interesse sostanziale cui tale adempimento è preordinato che la sua violazione possa trasformarsi surrettiziamente in un requisito di partecipazione alla gara (al riguardo si rinvia ai sensi degli artt. 120, comma 10, e 74 cod. proc. amm. alla giurisprudenza di questa Sezione che nega che le giustificazioni preventive costituiscano requisito di partecipazione alla gara a pena di esclusione: sentenza 10 settembre 2012, n. 4772);

I.c) inoltre, la censura di violazione della par condicio tra concorrenti dedotta al riguardo alla R E non è assolutamente condivisibile, perché nelle gare da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come quella in contestazione, il ribasso offerto (e dunque le voci di prezzo che lo compongono) è una delle componenti sulla cui base si effettua la selezione delle imprese concorrenti;

II) per quanto concerne il motivo con cui l’appellante incidentale deduce che il progetto definitivo di controparte sarebbe privo dei requisiti minimi di idoneità tecnica, perché in contrasto con la normativa antisismica, ed in particolare con le norme tecniche per le costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008 e le relative istruzioni applicative contenute nella circolare del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 617 del 2 febbraio 2009, deve innanzitutto rilevarsi come dalla complessiva prospettazione non emerga in modo univoco tanto l’inattendibilità ex ante del livello di conoscenza dichiarato dall’a.t.i. S.a.c. come base dei propri calcoli strutturali dei lavori sugli edifici oggetto d’appalto (LC2: conoscenza adeguata), tanto quello massimo post-operam (LC3: conoscenza accurata) e, conseguentemente, il fattore di confidenza impiegato da tale concorrente per la definizione degli interventi costruttivi;

II.a) le censure formulate dalla R E scontano a ben guardare un’ineliminabile componente di ipoteticità ed opinabilità che ne impediscono l’accoglimento;
ipoteticità ed opinabilità strettamente conseguenti alla rilevante complessità degli accertamenti tecnici di carattere ingegneristico che presiedono all’attribuzione dei sopra citati parametri, nonché all’assenza di prescrizioni normative vincolanti sul punto;

II.b) ed infatti, come sottolineano le imprese appellate a quest’ultimo riguardo, la citata circolare si limita ad offrire agli operatori del settore una « guida alla stima dei fattori di confidenza da utilizzare, in relazione ai livelli di conoscenza raggiunti » (§ C.8.5.4, la quale rinvia all’appendice C8A), priva di carattere cogente;

II.c) le censure in esame sono in definitiva affidate ad un parere tecnico di un funzionario del Consiglio superiore dei lavori pubblici (n. di prot. 4978 del 22 giugno 2015), che tuttavia si limita a paventare la mera possibilità che l’acquisizione di conoscenze ulteriori in sede di progettazione esecutiva determini l’acquisizione di « informazioni non necessariamente migliorative e/o tali da condurre a scelte progettuali diverse da quelle poste a base del livello di progettazione precedente », il che non consente di ritenere che i parametri posti dall’a.t.i. S.a.c. a base del proprio progetto definitivo per il calcolo delle strutture siano ex ante inattendibili;

II.d) nello stesso motivo la R E asserisce ulteriormente che controparte non avrebbe presentato in sede di gara le relazioni tecniche in materia di contenimento energetico ex art. 28 l. n. 10/1991 (“Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”) e di calcolo dei carichi termici invernali ex d.lgs. n. 195/2005 (“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”);

II.e) sennonché, a questo riguardo deve innanzitutto essere confermato l’avviso del TAR secondo cui non può essere enucleata una causa di esclusione rispetto ad elaborati non espressamente richiesti dalla normativa di gara, la stessa causa non potendo essere desunta da una previsione di carattere generale quale quella di cui al punto 3b del disciplinare di gara, secondo cui il progetto definitivo deve essere redatto in modo da ottenere i necessari permessi di costruire (§ 3.1 della parte in “diritto”);

II.f) ad ulteriore conforto di quanto finora rilevato, sono condivisibili le deduzioni difensive della S.a.c. e della Costruzioni Iannini (in memoria per la camera di consiglio, pag. 22) volte ad evidenziare che il rendimento energetico dell’edificio, cui le relazioni in questione sono finalizzate, costituiva elemento di valutazione delle offerte sotto il profilo della « qualità della struttura » e non già requisito di ammissione alla gara;

III) infondato è anche il motivo in cui si asserisce che l’a.t.i. S.a.c. doveva essere esclusa perché alcuni degli elaborati progettuali della società di ingegneria Deerns Italia s.p.a., mandante del raggruppamento temporaneo di progettisti indicati da questa concorrente sono privi della sottoscrizione del legale rappresentante di tale società;

III.a) come infatti deducono le appellate, per società di ingegneria l’art. 254 d.p.r. n. 207/2010 affida al « direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente (…) il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento »;
adempimento in virtù del quale queste figure professionali assumono nei confronti della stazione appaltante la responsabilità in solido con la società per la progettazione svolta;

III.b) nel caso in esame la Deerns ha incontestabilmente soddisfatto tale obbligo di legge e, come rilevato dal TAR, quelli imposti dal disciplinare di gara, a tenore dei quali il progettista doveva indicare nominativamente le persone fisiche « che firmeranno il progetto definitivo ed esecutivo » [punto 2.4.1, lett. a)], compilando attraverso il proprio legale rappresentante, ing. O S, il modello appositamente predisposto (f.2), con l’indicazione nominativa dei progettisti dipendenti e consulenti firmatari degli elaborati presentati in sede di gara;

III.c) quindi, l’assunto secondo cui anche il legale rappresentante della società avrebbe dovuto sottoscrivere gli elaborati, a pena di esclusione, comporta l’introduzione di una sanzione espulsiva non chiaramente prevista dal bando di gara e non ricavabile dalla legge, oltre che non conforme alle citate previsioni di lex specialis ;

III.d) nel motivo di ricorso incidentale in esame è infine anche formulata una censura speculare a quella accolta dal TAR, e cioè che i progettisti dell’a.t.i. S.a.c. non avrebbero indicato le rispettive quote di partecipazione al costituendo raggruppamento temporaneo tra di essi, per reiezione della quale è sufficiente rinviare a quanto rilevato sopra.

6. Residua quindi l’esame dei motivi di questo mezzo, riproposti dalla S.a.c. e dalla Costruzioni Iannini.

6.1. Sono innanzitutto da respingere tutte le censure incentrate sulla modifica soggettiva di una delle mandanti del raggruppamento temporaneo aggiudicatario e cioè la Elettroidraulica Silvi s.n.c. di Mancinelli &
C., cui è subentrata la Elettroidraulica Silvi s.r.l., per effetto della scissione della prima (motivi I, II, XIV, XV e XVI della memoria contenente la riproposizione dei motivi non esaminati in primo grado).

L’infondatezza di queste censure va affermata sulla base dei seguenti rilievi:

- la scissione è una delle vicende modificative del raggruppamento di imprese previste dall’art. 51 cod. contratti pubblici e per le quali tale disposizione ammette il subentro anche nella « stipulazione » del contratto d’appalto;

- da questo richiamo testuale si evince che, contrariamente a quanto sostenuto dalle odierne appellate, la vicenda modificativa in questione può essere comunicata anche dopo l’aggiudicazione, come avvenuto nel caso di specie (rispettivamente il 4 novembre 2014 quest’ultima, contro una comunicazione della scissione effettuata il 17 novembre successivo, sebbene perfezionatasi in corso di gara, e cioè il 6 agosto precedente);

- inoltre, secondo l’art. 76, comma 9, del regolamento di attuazione al codice appalti in caso « di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine »;

- venendo al caso di specie, per effetto della scissione contestata alla subentrante Elettroidraulica Silvi s.r.l. è stato conferito il ramo d’azienda per la quale era stata rilasciata l’attestazione SOA nella categoria di lavori OG11 posseduta dalla s.n.c. scissa e necessaria ai fini della partecipazione alla procedura di gara (circostanza provata documentalmente e non contestata dalla S.a.c. e dalla Costruzioni Iannini);

- in virtù di tale conferimento aziendale, la società risultante dalla scissione ha a sua volta ottenuto tale attestazione, e precisamente il 28 novembre 2014, dopo la decadenza dichiarata nei confronti della società dall’organismo di attestazione Bentley s.p.a. il precedente 27 novembre, come da questa dedotto e documentato nel giudizio di primo grado;

- è conseguentemente irrilevante la circostanza che al momento dell’aggiudicazione l’originaria mandante avesse perso l’attestazione SOA, proprio per effetto della scissione e con decorrenza dalla data in cui questa si è perfezionata;

- infatti, nessun termine è previsto per la comunicazione di tale evento alla stazione appaltante, limtandosi il citato art. 51 a richiedere che questa sia effettuata in modo da consentire alla stazione appaltante di effettuare le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti del soggetto subentrante prima della stipulazione del contratto;

- ciò che è invece determinante è che il soggetto subentrante acquisisca i requisiti di quello originario, così da evitare che possa essere violato o eluso il principio della par condicio tra i partecipanti ad una procedura di affidamento, a presidio del quale è posta la regola della continuità del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, affermato in modo costante dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (da ultimo: Ad. plen. 20 luglio 2015, n. 8);

- ebbene, sotto questo profilo nessuna violazione o elusione è configurabile, posto che come poc’anzi accennato la società risultante dalla scissione ha ottenuto l’attestazione SOA avvalendosi dei requisiti posseduti dalla sua dante causa;

- inoltre, la R E ha documentalmente provato che ai fini del conseguimento di questa nuova attestazione SOA la s.r.l. Elettroidraulica Silvi ha prodotto al competente organismo la perizia giurata prevista dal comma 10 del citato art. 76 (doc. n. 60 del fascicolo di primo grado);

- infine, l’asserita mancata effettuazione dei controlli ai sensi di quest’ultima disposizione nei confronti della società risultante dalla scissione e subentrata nel raggruppamento non è nel caso di specie idonea ad inficiare l’aggiudicazione impugnata nel presente giudizio, per la decisiva considerazione che la comunicazione di tale vicenda societaria alla Regione Abruzzo è (legittimamente) successiva ad essa e che pertanto deve applicarsi il principio del tempus regit actum , secondo cui la legittimità dei provvedimenti amministrativi deve essere accertata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della loro emanazione (orientamento pacifico di questo Consiglio di Stato, da ultimo espresso nelle seguenti pronunce: Sez. III, 1 settembre 2015, n. 4059;
Sez. IV, 30 novembre 2015, n. 5415, 3 settembre 2014, n. 4485, 11 aprile 2014, n. 1763, 6 dicembre 2013, n. 5822, 21 agosto 2012, n. 4583;
Sez. V, 12 maggio 2015, n. 2356, 29 dicembre 2014, n. 6394, 23 giugno 2014, n. 3149).

Stante l’infondatezza nel merito, si può quindi prescindere dalle eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità formulate dalle odierne appellanti principale ed incidentale con riguardo a lla censura finora esaminata.

6.2. Deve inoltre essere respinto anche il motivo volto a sostenere che la società di ingegneria Ingenium s.r.l., mandataria del raggruppamento temporaneo di progettisti indicato dall’aggiudicataria R E sarebbe priva dei necessari requisiti di qualificazione (motivo IV della citata memoria contenente la riposizione delle censure non esaminate dal TAR), considerato che:

- la comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione dell’organigramma della società previsto dall’art. 254, comma 3, d.p.r. n. 207/2010 non costituisce « condizione indefettibile per l’assunzione degli incarichi di progettazione » (così a pag. 8 della memoria citata), ciò non evincendosi dalla disposizione regolamentare ora richiamata, la cui funzione è invece quella di agevolare le stazioni appaltanti nella verifica dei requisiti di tali soggetti;

- per quanto riguarda allora il possesso in capo a tale società dei requisiti di qualificazione, ugualmente contestato nel motivo in esame, deve ritenersi che la stessa possa giovarsi della norma transitoria contenuta nell’art. 253, comma 15, cod. contratti pubblici, richiamata nelle proprie difese dalla R E, secondo cui le società affidatarie di servizi di progettazione costituite in forma di società di capitali possono avvalersi « per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione » dei requisiti di qualificazione « dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente »;

- nella presente fattispecie sussistono i presupposti applicativi di tale disposizione, perché, innanzitutto, la Ingenium s.r.l. è la società risultante dalla trasformazione avvenuta nel 2010 dalla Riccardo Vetturini Engineering s.a.s. (come risulta dalla visura camerale prodotta dalla R E in primo grado: doc. n. 16), a fronte di una gara indetta nel 2013;

- in secondo luogo perché le imprese facenti parte dell’a.t.i. S.a.c. non hanno mai contestato (nemmeno in sede di discussione orale) che cumulando i servizi precedentemente svolti, quali risultanti dalle certificazioni prodotte in sede di gara a favore della s.r.l. risultante dalla trasformazione e quelli invece riferibili alla persona fisica dell’ing. Riccardo Vetturini, legale rappresentante e direttore tecnico della stessa, i requisiti di capacità tecnica previsti dalla lex specialis della gara in contestazione, ivi compresi i servizi “di punta” richiesti, sono soddisfatti.

6.3. La censura in cui si sostiene che la R E doveva essere esclusa per avere indicato nella misura dello 0% del ribasso offerto i propri costi per la sicurezza aziendale (motivo VI della più volte citata memoria di riproposizione) è inammissibile ex art. 104, comma 1, cod. proc. amm., poiché formulata per la prima volta in appello.

Nel ricorso di primo grado le imprese facenti parte dell’a.t.i. S.a.c. avevano infatti dedotto che in virtù di questa violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro: a) innanzitutto, l’offerta economica della R E sarebbe in insanabile contrasto con l’offerta tecnica, tra i cui elementi di valutazione vi era anche quello relativo alle « misure di sicurezza adottate per l’incolumità dei lavoratori » (pag. 26 e 27);
b) inoltre, l’attribuzione in favore di controparte di punteggio per tale parametro sarebbe stato determinante nell’aggiudicazione, tenuto conto del diverso operare della riparametrazione e del minimo distacco (0,369 punti) tra l’aggiudicataria e l’a.t.i. S.a.c. (pag. 27);
c) infine, la R E avrebbe « anche conseguito un indebito vantaggio competitivo », rispetto dall’a.t.i. S.a.c., la quale se avesse anch’essa azzerato la percentuale del 2,5% invece indicata per questo titolo avrebbe potuto formulare un maggior ribasso e dunque prevalere nella valutazione complessiva delle offerte (pag. 28).

Così sintetizzata, la censura contenuta nel ricorso di primo grado non contiene alcun accenno all’esistenza di una causa di esclusione, ma la sola deduzione secondo cui la valorizzazione a zero degli oneri per la sicurezza aziendale avrebbe falsato il confronto competitivo, determinando l’aggiudicazione in favore della R E. E’ conseguentemente applicabile il divieto di ius novorum in appello contenuto nel citato art. 104, comma 1, del codice del processo amministrativo, il quale impedisce di ampliare l’oggetto della domanda giudiziale proposta in prima istanza, sia quanto alla causa petendi , mediante la formulazione di censure nuove in appello, che al petitum , mediante la proposizione di richieste ulteriori rispetto a quelle contenute nell’originario ricorso. In particolare, come recentemente chiarito da questo Consiglio di Stato, il divieto nel giudizio amministrativo di formulare in appello motivi nuovi rappresenta la logica conseguenza dell’onere di specificità dei motivi di impugnazione valevole per il ricorso di primo grado [art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm.], il quale, essendo posto a garanzia dei diritti di difesa ex art. 24 Cost., osta ad un uso temporalmente differito dei mezzi di tutela attraverso tra il giudizio di primo e secondo grado (Sez. IV, 8 maggio 2015, n. 2328). Ciò è appunto quanto verificatosi nel caso di specie, mediante l’allegazione di una causa di esclusione non espressamente formulata nell’originario ricorso.

6.3.1. Per quanto riguarda le restanti censure, invece esaminabili, va invece osservato quanto segue:

a) non viene specificato quale sarebbe il contrasto tra l’offerta tecnica e quella economica;

b) del pari non è dedotto in modo chiaro come il raggruppamento aggiudicatario si sarebbe avvantaggiato in modo determinante nel punteggio relativo all’offerta tecnica;

c) l’asserito vantaggio competitivo conseguito in sede di offerta economica dal medesimo raggruppamento si sostanzia nella formulazione di una censura di carattere ipotetico, espresso nei seguenti termini: se anche l’a.t.i. S.a.c. « avesse azzerato tale voce di costo (…) avrebbe proposto uno sconto ancora più competitivo » (pag. 28 del ricorso di primo grado e 14 della memoria contenente la riproposizione in appello dei motivi in esso svolti).

Pertanto, anche per questa parte il motivo è inammissibile, perché formulato in modo generico e perplesso.

6.4. Infondato è invece il motivo con cui la S.a.c. e la Costruzioni Iannini assumono che il progetto definitivo di controparte conterrebbe una variante non consentita, e cioè la demolizione della “passerella” di collegamento dell’edificio oggetto dei lavori e le adiacenti torri (VII della memoria di riproposizione dei motivi).

La Regione Abruzzo ha controdedotto sul punto (pag. 36 della memoria conclusionale) specificando che l’intervento proposto dalla R E oltre a situarsi all’interno della porzione agibile quale individuata dal progetto preliminare posto a base di gara, come rappresentato nelle piante relative all’edificio denominato “Emiciclo”, riguarda una parte integrante della struttura.

Quest’ultima notazione coglie un profilo intrinsecamente valutativo dell’elemento progettuale in questione che impedisce di ritenere integrata l’ipotesi della variante vietata ex art. 76 cod. contratti pubblici.

Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Sezione (da ultimo espressa nelle sentente 11 dicembre 2015, n. 5655, 27 marzo 2015, n. 1601 e 16 aprile 2014, n. 1923) le varianti necessitanti una previa autorizzazione della stazione appaltante in sede di bando di gara sono solo quelle comportanti una ideazione dell’oggetto del contratto del tutto alternativa rispetto a quella prefigurata nel progetto posto a gara, dovendosi per il resto ammettere l’offerta di soluzioni tecniche migliorative o comunque rispondenti alle necessità dell’amministrazione, perché consustanziali al criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ed a fortiori in caso di appalto integrato con a base una progettazione preliminare ex art. 53, comma 2, lett. c), del codice dei contratti.

6.5. Sono quindi infondati tutti i motivi volti a sostenere l’inidoneità del progetto definitivo ad ottenere i necessari atti di assenso amministrativo per carenze essenziali sotto vari profili, e cioè perché: a) non recante una dichiarazione di conformità alla vigente normativa antincendi, di cui al d.p.r. n. 151/2011, ma a quella abrogata da quest’ultimo (motivo VIII);
b) privo della relazione generale ex art. 25 d.p.r. n. 207/2010 (motivo IX);
c) prevedente interventi di ampliamento della volumetria in un’area vincolata e conseguentemente soggetta ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004 (motivo X).

Decisiva è la circostanza, documentata dalle parti odierne appellanti che nelle more del presente giudizio d’appello, che la Regione Abruzzo ha approvato il progetto definitivo presentato dalla R E (nota di prot. n. 1225 del 26 ottobre 2015).

6.5.1. Sul punto occorre precisare che contrariamente a quanto eccepito dalla S.a.c. e dalla Costruzioni Iannini le produzioni documentali offerte a dimostrazione di tale circostanza non sono state effettuate in violazione del divieto sancito dall’art. 104, comma 2, cod. proc. amm., trattandosi di prove indispensabili ai sensi della medesima disposizione.

La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato afferma in particolare che questo requisito legittimante la deroga al divieto in esame ricorre quando la parte interessata si sia trovata nell’impossibilità di fornire la prova di circostanze a sé favorevoli già nel giudizio davanti al TAR, altrimenti dandosi ingresso ad attività probatorie in violazione dei contrapposti diritti di difesa (« per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado »: così si è espressa questa Sezione, nella sentenza 5 marzo 2014, n. 1058;
in termini anche: Sez. III, 13 settembre 2013, n. 4546, 12 aprile 2013, n. 1987;
Sez. IV, 13 dicembre 2013, n. 5995, 5 novembre 2012, n. 5622;
Sez. V, 31 ottobre 2013, n. 5251, 26 settembre 2013, n. 4793, 21 giugno 2013, n. 3427;
14 giugno 2013, n. 3319, 14 maggio 2013 n. 2607).

Sempre in punto derogabilità del divieto dei nova , sono ritenuti indispensabili gli atti relativi al procedimento amministrativo oggetto di impugnazione, sul rilievo che essi devono essere resi disponibili dall’amministrazione ex art. 46, comma 2, cod. proc. amm., o possono essere acquisiti in giudizio mediante i poteri ufficiosi del giudice previsti dall’art. 65 del medesimo codice del processo (Sez. III, 3 agosto 2015, n. 3790). In questa linea, si è chiarito (Sez. III, 24 marzo 2015, n. 1573;
Sez. IV, 16 giugno 2015, n. 2984) che la possibilità di produrre documenti anche in appello è volta a colmare lo iato altrimenti insuperabile tra realtà sostanziale e realtà processuale che si determinerebbe nel processo amministrativo, il quale ha comunque ad oggetto il corretto perseguimento dell’interesse pubblico (cfr. anche Ad. plen. 27 aprile 2015, n. 5), così risultando giustificata l’eccezione al principio dispositivo prevista dall’ordinamento processuale.

6.5.2. Tutto ciò premesso, trattandosi di prove formatesi in epoca successiva al giudizio di primo grado ed indispensabili per apprezzare la fondatezza di censure volte a porre in dubbio l’astratta idoneità del progetto ad ottenere la necessaria approvazione, non può dubitarsi della loro indispensabilità. In particolare, dal momento che le censure in esame implicano un penetrante sindacato nei confronti di valutazioni di carattere discrezionale riservate all’amministrazione e suscettibili di essere censurate in sede di legittimità solo in presenza di manifesti errori di giudizio o travisamenti di fatto, l’assenso ex post ottenuto – per tacere delle puntuali controdeduzioni difensive formulate dalla Regione e dalla controinteressata - priva le stesse della necessaria forza argomentativa ed idoneità dimostrativa.

6.6. E’ quindi infondato anche il motivo secondo cui il progetto della R E sarebbe affetto da una carenza essenziale, per non essere corredato dall’indicazione degli interventi finalizzati alla riparazione dei danni agli elementi strutturali degli edifici, quali rappresentati nel progetto preliminare posto a base di gara (motivo XI).

Risulta infatti in via documentale che gli interventi in questione sono specificamente individuati in apposite tavole progettuali facenti parte dell’offerta tecnica presentata in gara, ritualmente prodotte nel presente giudizio dall’aggiudicataria (doc. nn. 29 – 38 del fascicolo di primo grado). La circostanza è inoltre ammessa dalle stesse originarie ricorrenti, le quali hanno nondimeno dedotto, in modo del tutto generico e tardivo, che questi interventi « sono riportati in maniera generica» (pag. 25 della memoria di replica).

6.7. Il fatto poi che ai fini dell’isolamento sismico degli edifici oggetto dell’appalto la R E abbia offerto soluzioni progettuali comportanti una classe d’uso (secondo le citate norme tecniche sulle costruzioni) ed una vita nominale degli stessi superiore a quella prevista nel progetto preliminare non fornisce la prova, in assenza di ulteriori specifiche allegazioni, che sia stata violata la par condicio competitorum , né tanto meno che tale soluzione sarebbe antieconomica per la stazione appaltante.

Pertanto, ed a prescindere dal fatto che anche in questo caso vengono affacciati possibili errori valutativi occorsi nell’espressione di giudizi a contenuto tecnico-discrezionale complesso, anche questa censura deve essere respinta (motivo XII).

6.8. Stessa sorte per quella con cui le originarie ricorrenti principali deducono l’assenza di idonea sottoscrizione negli elaborati progettuali consistenti nella relazione tecnica del restauratore e nella relazione preliminare archeologica (motivo XIII), trattandosi di documenti non richiesti dalla normativa di gara e le cui eventuali irregolarità formali non possono pertanto tradursi in una causa di esclusione dalla stessa.

7. Essendo dunque infondati tutti i motivi del ricorso principale ed aggiunti riproposti in questo giudizio dalla S.a.c. e dalla Costruzioni Iannini, non vi è luogo ad esaminare le eccezioni preliminari formulate dalla Regione Abruzzo nei confronti dei motivi in questione, a causa della riproposizione tardiva ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm. della domanda di subentro nel contratto, nonché il terzo motivo dell’appello principale della medesima amministrazione, diretto a contestare in via autonoma la dichiarazione di inefficacia del contratto d’appalto emessa dal TAR.

In conclusione, in accoglimento degli appelli della Regione Abruzzo e, in parte, della R E, e del rigetto dei motivi riproposti da S.a.c. e Costruzioni Iannini, la sentenza di primo grado deve essere riformata, dovendosi respingere l’impugnazione di queste ultime nella sua globalità. L’estrema complessità delle questioni controverse giustifica tuttavia l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti.

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