Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-02-04, n. 202200783
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Testo completo
Pubblicato il 04/02/2022
N. 00783/2022REG.PROV.COLL.
N. 08989/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8989 del 2016, proposto dal signor A I, rappresentato e difeso dall’avvocato L D B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Martiri di Belfiore, n. 2,
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , e il Comando Militare dell’Esercito della Toscana, in persona del Comandante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n.12,
nei confronti
dei signori F G e A Sliusi, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. I, n. 560/2016, resa tra le parti, concernente la mancata assegnazione di alloggio AST, con richiesta di risarcimento del danno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto il decreto del Presidente della Sezione n. 3 del 2022, adottato ai sensi dell’art. 7 bis del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni dalla l. 16 settembre 2021, n.126, come modificato dall’art. 16, comma 5, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2022, il Cons. Antonella Manzione, in collegamento da remoto in videoconferenza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor A I, caporal maggiore scelto in servizio presso il Comando Divisione “Friuli” di Firenze, ha impugnato innanzi al T.A.R. per la Toscana la comunicazione del 23 dicembre 2014 con la quale il Comandante della Divisione stessa, confermando le motivazioni del Comando Militare Esercito Toscana, ha avallato l’avvenuta assegnazione ad altri militari dei due alloggi dei quali egli chiedeva la disponibilità (contrassegnati dai codici identificativi “EFI0338” ed “EFI0375”), ubicati nel Comune di Sesto Fiorentino, previa riqualificazione dalla tipologia “ASI” alla “AST”, nonché l’atto di assegnazione di ridetti alloggi in data 20 novembre 2013 e quello sulla cui scorta in precedenza erano stati invece qualificati come “ASI”. Con successivi motivi aggiunti impugnava altresì la relazione istruttoria predisposta dall’Istituto Geografico Militare, che ha assorbito l’ufficio del Comando Militare Esercito Toscana, depositata in giudizio il 18 aprile 2015, la nota del 22 marzo 2007, recante « modalità di ripartizione degli alloggi di servizio di temporanea sistemazione (AST) tra le diverse categorie di personale militare », la proiezione degli alloggi disponibili del 10 aprile 2015, nel caso di assegnazione delle utenze “EFI0338” e “EFI0375” con il secondo quadrimestre 2013, nonché la nota n. 286 del 17 luglio 2013, recante classificazione degli alloggi da utenze di tipo “AST” ad “ASI”.
2. Con sentenza del 30 marzo 2016, n. 560, il T.A.R. per la Toscana ha accolto il ricorso limitatamente alla impugnativa della comunicazione del 23 dicembre 2014 e ai suoi presupposti, in particolare la nota prot. n. 286 del 17 luglio 2013, di asserita catalogazione di tutti e sette gli alloggi disponibili come “ASI”, pur affermando che l’annullamento di quest’ultima « è precluso dalla mancata impugnativa delle assegnazioni degli alloggi ASI operate nel secondo quadrimestre 2013 ». Ha invece dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, riferiti alle assegnazioni in data 20 novembre 2013 degli alloggi contrassegnati dal codice identificativo “EFI0375” ed “EFI0338”, « stante la mancata impugnativa della classificazione operata in AST con la nota prot. n. 365 del 21 ottobre 2013 ». Ha respinto le domande di accertamento del diritto all’assegnazione dell’alloggio e del risarcimento danni per equivalente, non essendo stata dimostrata, neppure in modo presuntivo, la possibilità significativa di conseguire il risultato sperato, che si sarebbe potuto ottenere solo ove tutti e sette gli alloggi disponibili fossero stati effettivamente catalogati come “AST”. Ha infine compensato in ragione della metà le spese del giudizio, condannando l’amministrazione alla rifusione della metà residua, liquidata in euro 1.500,00.
3. Il signor I ha interposto appello contro la sentenza, deducendo i due motivi di censura che seguono:
a) error in judicando e in procedendo . Non vi era alcuna ragione di impugnare la riclassificazione degli alloggi effettuata con nota n. 365 del 21 ottobre 2013, in quanto la stessa si riferisce alla graduatoria del terzo quadrimestre, cui l’appellante era estraneo. L’Amministrazione non ha fornito prova dell’avvenuta assegnazione degli alloggi con identificativo “EFI0234” e “EFI0334” come “ASI”, per giunta con riferimento alla graduatoria del secondo quadrimestre, sicché degli stessi occorre tenere conto nel computo delle disponibilità. Essendo stata dichiarata illegittima la rappresentazione della situazione alloggiativa al 17 luglio 2013, tutti gli atti successivi avrebbero dovuto essere caducati di conseguenza. A tale data non era affatto da escludere, come per contro riferito dal T.A.R., che tutti gli alloggi, o almeno sei di essi, fossero qualificabili come “AST”, sicché il militare, secondo in graduatoria (dato incontestato tra le parti e sul quale si è ormai formato il giudicato) avrebbe potuto ottenere l’appartamento cui aspirava;
b) error in iudicando e in procedendo sotto altro profilo, non essendosi il primo giudice pronunciato sul secondo dei motivi aggiunti, ovvero la lamentata violazione e falsa applicazione degli artt. 314, 316 e 324 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e l’eccesso di potere, riferiti alle modalità di ripartizione degli alloggi tra le varie aliquote nelle quali si articolano i militari (ufficiali, sottufficiali e graduati). Sarebbe infatti errato far riferimento a tutta la forza effettiva con carico di famiglia, anziché ai soli richiedenti l’alloggio. Egualmente errato sarebbe risolvere le problematiche di arrotondamento in caso di decimali utilizzando il criterio contenuto nella direttiva diramata con la nota prot. n. 3118/MCOO.AL del 22 marzo 2007, sia in quanto emanata alla luce del decreto 23 gennaio 2004, n. 88, abrogato dal d.P.R. n. 90 del 2010, sia in quanto comunque falsata dall’attingere a dati pregressi (annualità a partire dal 2004). Quanto all’importo del danno subito, l’appellante ha evocato l’entità dei canoni di locazione corrisposti per le abitazioni di cui aveva fruito dapprima nel Comune di Dicomano, indi in quello di Figline Valdarno, e i costi della trasferta da e per il luogo di lavoro, e così per un totale di euro 20.280,00, cui aggiungere gli esborsi di cui si sarebbe continuato a far carico nelle more dell’assegnazione dell’alloggio rivendicato.
4. L’Amministrazione della Difesa si è costituita in giudizio con atto di stile. In data 21 ottobre 2021 ha depositato relazione a firma del Comandante dell’Istituto Geografico Militare di Firenze in cui si chiarisce:
- solo dalla nota del 21 ottobre 2013 emerge la constatazione dello scarso gradimento (ivi riferito a due ufficiali nominativamente indicati) da parte del personale di sistemazioni alloggiative nel comune di Sesto Fiorentino, che sta alla base della scelta di “riconvertire” in “AST” alloggi in precedenza prudenzialmente qualificati come “ASI” per disporne in numero congruo rispetto alle potenziali esigenze organizzative correlate all’insediamento della Divisione “Friuli” a Firenze;
-alla data del 17 luglio 2013 erano già agli atti del Comando sei istanze di assegnazione per alloggi “ASI”, come