Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-02-27, n. 201801186

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-02-27, n. 201801186
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201801186
Data del deposito : 27 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2018

N. 01186/2018REG.PROV.COLL.

N. 03252/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3252 del 2010, proposto da V D N, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Condotti, 9;

contro

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

A L M G, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Sede di Roma, Sezione II- quater n. 1066 del 3 febbraio 2009, resa tra le parti, concernente concorso per il conferimento di 163 posti di dirigente del ruolo del Ministero delle finanze.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 il consigliere Luca Lamberti e uditi per le parti l’avvocato Schettino e l’avvocato dello Stato Fiorentino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il dr. V D N, dipendente del Ministero dell’economia e delle finanze, ha impugnato, in uno con gli atti presupposti, il provvedimento con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di 163 posti di dirigente del ruolo del Ministero dell’economia delle finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 luglio 1997, nella parte in cui è stato collocato al 363^ posto, con punteggio complessivo di 16,98.

2. Il dr. Di Noto ha svolto sia censure di carattere generale, incentrate sulla legittimità della procedura concorsuale, sia censure di carattere specifico attinenti alla valutazione dei propri titoli.

3. Nel dettaglio, il ricorrente ha lamentato:

a) la mancanza di trasparenza dell’azione amministrativa, riveniente dal fatto che la commissione avrebbe formulato criteri di valutazione generici che da un lato avrebbero impedito ai candidati di formulare domande di partecipazione adeguate, dall’altro avrebbero consentito alla commissione stessa di procedere arbitrariamente nell’assegnazione dei punteggi;

b) l’assenza di motivazione dei giudizi sottesi all’assegnazione, da parte della commissione, del punteggio per i singoli titoli;

c) il mancato riferimento, con riguardo all’individuazione dei titoli valutabili, a quelli stabiliti dal d.p.r. n. 287 del 1992 e successivi atti applicativi, in primis il d.d. 8 agosto 1997;

d) la valenza sintomatica del vizio di potere rappresentata dalla rettifica, apportata a valutazioni già ultimate, dei punteggi afferenti ad alcuni dei titoli;

e) la mancata valutazione, a suo favore, di alcuni titoli pure debitamente indicati nella domanda di partecipazione.

4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti formulato a seguito dell’accesso agli atti il ricorrente ha poi lamentato che, a favore di altri candidati, sarebbero stati valutati incarichi non attinenti all’Amministrazione finanziaria, sarebbe stato redatto un “ prospetto analitico di motivazione ” dei punteggi assegnati e sarebbe stato concesso di integrare ex post la documentazione presentata in uno con la domanda di partecipazione.

5. Costituitasi l’Amministrazione ed integrato il contraddittorio a seguito di espresso jussum judicis , il ricorso è stato alfine definito con la sentenza in questa sede gravata, con cui i Giudici di prime cure hanno respinto le censure articolate dal ricorrente.

6. Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto:

a) che le scelte operate dalla commissione in ordine, inter alia , alla tipizzazione dei singoli titoli ed alla specificazione del relativo punteggio sfuggirebbero - “ salvo il limite dei principi di logicità, imparzialità, ragionevolezza e non arbitrarietà ”, nella specie in tesi non superato - al sindacato del Giudice Amministrativo ove operate, come nella specie, nel rispetto delle indicazioni generali di massima recate dal bando di concorso;

b) che l’attribuzione del punteggio con riguardo ai singoli titoli sarebbe stata formulata, da parte della commissione, sulla base della previa fissazione di “ dettagliati e puntuali criteri di valutazione ” (cfr. verbale n. 2/1998) e, soprattutto, della successiva redazione di apposita tabella recante il punteggio (cfr. verbale n. 7/1999) assegnabile in relazione ad ogni titolo: conseguentemente, “ il giudizio manifestato in forma numerica deve ritenersi assistito da adeguata motivazione mediante rinvio alla predetta tabella, dalla quale la commissione non poteva discostarsi ”;

c) che il d.d. cui fa riferimento il ricorrente sarebbe stato relativo ad altra e precedente procedura concorsuale, indetta nel gennaio 1993 e finalizzata al conferimento di n. 999 posti di primo dirigente, in tesi “ caratterizzata da peculiari elementi di specialità … che non ne consentono l’applicazione a diverse e successive procedure concorsuali ”;

e) che la valutazione dei titoli indicati dal ricorrente non presenterebbe i vizi lamentati, giacché:

e1) il contributo denominato “ indagine conoscitiva, analisi e prospettive di razionalizzazione, semplificazione e informatizzazione delle procedure amministrative analizzate ex art. 12 del d.p.r. 344/1983 ” sarebbe stato elaborato “ nell’ambito di un progetto finalizzato promosso dall’Amministrazione di appartenenza ” e, pertanto, sarebbe privo di originalità, caratteristica di contro necessaria in base ai criteri generali indicati dalla commissione;

e2) i n. 84 incarichi di verifiche ed ispezioni non sarebbero stati specificamente indicati nella domanda di partecipazione mediante, in particolare, la precisa individuazione del relativo provvedimento di conferimento;

e3) l’incarico di “ responsabile ufficio relazioni con il pubblico ” sarebbe stato espletato contestualmente all’assolvimento delle mansioni di capo reparto, per le quali sarebbe stato debitamente riconosciuto il punteggio spettante: nessun punteggio aggiuntivo, dunque, avrebbe potuto essere assegnato alla luce “ di quanto stabilito nell’ambito del punto A del verbale n. 2/1998, che espressamente prevede che <<le funzioni coincidenti nel tempo sono valutate come unico incarico>> ”;

e4) la partecipazione al corso di specializzazione sul reddito d’impresa non risulterebbe essere stata adeguatamente documentata;

e5) la partecipazione, quale membro elettivo, alla rappresentanza della componente genitori negli organi collegiali scolastici non sarebbe sussumibile nella categoria di cui al punto A4 del riferito verbale n. 2/1998 (“ incarichi di presidente, componente o segretario di organi collegiali conferiti con atto formale proveniente dall’Autorità competente del Ministero delle finanze o di altra Amministrazione pubblica interna o internazionale ”), proprio in quanto derivata dall’elezione da parte della categoria degli utenti del servizio pubblico erogato dall’Amministrazione;

e6) la partecipazione quale componente alla “ commissione scarti d’archivio ” ed alla “ commissione miminum tax ” sarebbe stata correttamente valutata una sola volta e non in relazione ad ogni seduta, come invece infondatamente richiesto dal ricorrente;

e7) i “ seminari e brevi incontri con i titolari dell’ufficio ”, quali “ generici incontri e attività formative informali ”, non rientrerebbero nei corsi di formazione e perfezionamento cui fa riferimento il cennato verbale n. 2/1998 e, quindi, non potrebbero essere valutati come tali;

e8) il “ corso di formazione e qualificazione professionale della carriera di concetto ” sarebbe stato correttamente sussunto sotto il codice 163 (con attribuzione di 0,25 punti), anziché sotto il codice 494 (per cui sono previsti 0,50 punti), in quanto “ tenuto presso una sede periferica ” dell’Amministrazione;

e9) l’eventuale accoglimento della censura - che pure, ad avviso del Tribunale, “ potrebbe meritare condivisione ” - incentrata sul riconoscimento di 2, anziché 3 punti per la partecipazione al corso di formazione per “ verificatori contabili ” “ non gioverebbe al ricorrente in quanto, anche attribuendo allo stesso un punto in più rispetto a quello assegnato dalla commissione, l’interessato non potrebbe comunque migliorare la sua collocazione in graduatoria finale in modo da collocarsi in posizione utile per essere proclamato vincitore, in quanto la differenza con l’ultimo dei vincitori ammonta a ben 3,70 punti ”.

7. Il ricorrente ha interposto appello, riproponendo criticamente le censure articolate in prime cure - ad eccezione, per vero, di quelle ivi dedotte sub a), b), c) e d), non oggetto di specifico motivo di impugnazione - e censurando altresì l’omessa pronuncia, da parte del Tribunale, in ordine alle doglianze svolte con i motivi aggiunti, che sono stati riproposti con riferimento all’assunta “ illegittimità (recte nullità) dei punteggi espressi nel <<prospetto analitico di motivazione >>”, in quanto questo atto non sarebbe stato adottato con delibera della commissione debitamente verbalizzata, ed alla lamentata “ illogicità dell’azione amministrativa ” rappresentata dal riconoscimento di punteggio a favore di altri candidati in relazione allo svolgimento di funzioni di scrutatore e presidente di commissione elettorale.

8. Si è costituita l’Amministrazione.

9. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 25 gennaio 2018, in vista della quale le parti hanno versato in atti difese scritte.

10. Il ricorso non merita accoglimento: è, pertanto, ultroneo disporre l’integrazione del contraddittorio.

11. Il Collegio prende direttamente in esame le censure articolate in prime cure, le quali costituiscono il limite invalicabile del thema decidendum del presente giudizio di appello.

12. Il Collegio, mantenendo l’ordine della trattazione seguito al § 6, rileva in primo luogo che le censure svolte in prime cure e sopra indicate alle lettere a), b), c) e d) esulano dalla materia del contendere, in quanto non oggetto di specifico capo di impugnazione.

13. Quanto alle svariate doglianze contenute nell’articolata censura sub e), il Collegio ne rileva l’infondatezza in base alle motivazioni che seguono, evidenziando, al contempo, come la giurisprudenza del Consiglio di Stato, esercitatasi sul medesimo concorso, abbia già da tempo fugato nella sostanza tutte le critiche mosse nei confronti dell’operato della commissione (cfr. fra le tante Sez. IV, nn. 3036 del 2007, 3745 del 2007, 2748 del 2016, 2754 del 2016, cui si rinvia a mente dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.).

e1) Il contributo in questione non è stato valutato meritevole di considerazione da parte della commissione, che ha utilizzato la dicitura “ lavori originali non pervenuti ”. Con ogni evidenza, con la locuzione “ originale ” la commissione non ha inteso riferirsi, come invece riterrebbe corretto fare il ricorrente, al fatto che “ il lavoro appartiene al suo autore e non rappresenta una riproduzione del lavoro di altri ”, circostanza che, oltre a comportare un’inutile esegesi tautologica, provocherebbe pure un’abnorme estensione della platea delle opere valutabili;
al contrario, con tale termine si è verosimilmente inteso riferirsi a lavori che, lungi dall’essere stati realizzati nell’ambito ed in relazione all’attività di servizio (come nel caso di quello prodotto dal ricorrente), si pongano oltre l’espletamento dei compiti d’istituto e dimostrino, appunto, l’originalità dello spunto intellettuale rispetto alla mera esecuzione delle mansioni di spettanza.

e2) Gli incarichi di verifica e di ispezione non sono stati valutati in quanto non sufficientemente documentati nella domanda di partecipazione. In proposito, è sufficiente evidenziare che è preciso onere di ciascun candidato - anche in omaggio alla natura selettiva della procedura ed alla conseguente esigenza di rispettare rigorosamente la par condicio fra i concorrenti - attendere alla completa, tempestiva e puntuale produzione dei propri titoli: non solo, infatti, nelle procedure di massa, quali quelle concorsuali, l’Amministrazione non è tenuta al soccorso istruttorio (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9, § 7.4 e seguenti) e, quindi, non deve ricercare autonomamente la documentazione menzionata dai candidati, ma, oltretutto, l’art. 2 del bando precisava che “ i titoli valutabili … dovranno essere indicati dal candidato mediante precisi ed univoci estremi di riferimento e dovranno essere allegati, in originale o copia autenticata, qualora non siano in possesso dell’amministrazione ”.

e3) La previsione circa l’unicità della valutazione di incarichi contestuali è chiara e non vi sono margini per interpretarla come riferita ai soli incarichi di natura omogenea: peraltro, la previsione in esame conduce, nella specie, ad un risultato logico, posto che il perimetro delle mansioni di un capo reparto ben può comprendere anche la funzione di responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico, articolazione interna dell’Amministrazione deputata, come noto, non alla spendita di poteri di amministrazione attiva, bensì a fungere da interfaccia informativa a favore dell’utenza e, per di più, attiva solo per alcune ore della giornata lavorativa (cfr. documentazione allegata alla domanda di partecipazione del ricorrente, ove si precisa che l’ufficio è operativo dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni feriali).

e4) Valgono le stesse traiettorie motivazionali delineate al precedente punto e2) in relazione all’inesistenza di un dovere dell’Amministrazione di attivarsi al fine di consentire al candidato ad un pubblico concorso di integrare una domanda carente (cfr. il ricorso in appello alla pag. 13, ove il ricorrente riconosce di non aver prodotto idonea documentazione a comprova dell’effettiva partecipazione al corso).

e5) Il punteggio spetta per la partecipazione ad organi collegiali della Pubblica Amministrazione, ossia partecipi della formazione e manifestazione del potere, laddove i componenti eletti dai genitori negli organi scolastici hanno il fine opposto di consentire ai rappresentati dell’utenza di controllare ab externo il funzionamento dell’Amministrazione.

e6) Il punteggio spettante per la partecipazione a commissioni istituite al proprio interno dall’Amministrazione finanziaria (quali la “ commissione scarti d’archivio ” e la “ commissione miminum tax ”) prescinde dal numero di sedute svolte dall’organo e si riferisce, di contro, ad ogni “ incarico ”, costituito con ogni evidenza proprio dalla nomina a componente, come correttamente ritenuto dal Tribunale.

e7) I “ seminari e brevi incontri con i titolari dell’ufficio ” costituiscono ictu oculi , come correttamente ritenuto in prime cure, “ generici incontri e attività formative informali ” e non rappresentano corsi di formazione e perfezionamento, dizione evidentemente riferita ad occasioni formali, specifiche e strutturate di aggiornamento professionale: conseguentemente, non possono vedersi riconoscere il punteggio previsto per questi ultimi. Oltretutto, il ricorrente non può neppure pretendere il relativo (e più basso) punteggio previsto per simili iniziative dalla commissione (cfr. verbale n. 7/1999) se non nei limiti in cui abbia provveduto alla puntuale, completa e documentata indicazione dei medesimi nella domanda di partecipazione al concorso, come era suo preciso onere fare, tenuto conto dell’ampiezza della sfera di valutazione discrezionale riservata dal bando alla commissione in punto di individuazione delle attività meritevoli di riconoscimento di punteggio e del fatto che anche tali occasioni formative interne al singolo ufficio costituiscono comunque, da un punto di vista tipologico, “ corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione ” (cfr. art. 3 del bando).

e8) Il corso risulta essere stato tenuto presso l’ispettorato compartimentale delle imposte dirette, sede periferica dell’Amministrazione: come tale, rientra nel codice 163 (“ formazione e qualificazione professionale impiegati carriere di concetto Isp. Comp. II.DD. ”) e non nel codice 494 (“ formazione e qualificazione professionale impiegati carriere di concetto SCT ”), che viceversa rimanda a corsi non semplicemente organizzati dalla scuola centrale tributaria, ma fisicamente svolti in sede centrale.

e9) E’ corretto il rilievo del Tribunale, secondo cui il ricorrente non ha concreto ed effettivo interesse allo scrutinio della censura, alla luce del distacco rispetto al punteggio ottenuto dall’ultimo dei vincitori ed in considerazione, altresì, dell’infondatezza delle censure avanzate con i motivi aggiunti.

14. Pure i motivi aggiunti, nei limiti in cui sono stati in questa sede ritualmente riproposti, difettano di fondatezza.

14.1. Il “ prospetto analitico di motivazione ” redatto in riferimento ad altro candidato, della cui irritualità il ricorrente si duole, rappresenta un mero brogliaccio di lavoro ad uso interno, redatto dalla commissione al fine di facilitare i lavori di formazione della graduatoria, prima facie complessi in considerazione del numero dei candidati e della mole delle voci da considerare. Ad ogni buon conto, in disparte il fatto che nessuna norma impone di cristallizzare entro rigidi adempimenti formali ogni singolo momento dell’operato della commissione e che, dunque, l’assenza di analogo “ prospetto ” in relazione al ricorrente non determina ex se una disparità di trattamento, il successivo provvedimento di approvazione della graduatoria consente di ritenere rispettati i vincoli formali dell’ agere amministrativo.

14.2. Correttamente, poi, la commissione ha computato, a beneficio di altri candidati, le funzioni di scrutatore e di presidente di commissione elettorale, posto che le commissioni elettorali costituiscono “ organi collegiali ”, sia pure temporanei, della Pubblica Amministrazione.

15. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

16. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014 e di cui agli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 96, comma 3, c.p.c. ricorrendone i presupposti applicativi (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2016, n. 2200;
Cass. civ., Sez. VI, 2 novembre 2016, n. 22150).

17. La condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 26 c.p.a. rileva, infine, anche agli effetti di cui all’art. 2, comma 2- quinquies , lett. a) e d), della l. n. 89 del 2001 come modificata dalla l. n. 208 del 2015.

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