Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-10-03, n. 201704617

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-10-03, n. 201704617
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201704617
Data del deposito : 3 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/10/2017

N. 04617/2017REG.PROV.COLL.

N. 04271/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4271 del 2010, proposto da:
A G, rappresentato e difeso dall'avvocato G A F, con domicilio eletto presso lo studio Placidi s.n.c. Studio in Roma, via Cosseria N. 2;

contro

Ministero dell'Interno - Direzione Centrale Personale - Servizio Trattamento Pensione e Previdenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00720/2009, resa tra le parti, concernente diniego concessione di equo indennizzo, di cui al decreto Ministero Interno 26 marzo 1994.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero dell'Interno - Direzione Centrale Personale - Servizio Trattamento Pensione e Previdenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2017 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati G A F e l'Avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con istanza del 12 maggio 1988 la signora Bruna M, in qualità di coniuge superstite del vice ispettore di P.S. A G (in congedo dal luglio 1987 e già in servizio presso l’autocentro di Bologna), deceduto nel gennaio 1988 nell’Ospedale Bellaria di Bologna per complicanze derivanti da cirrosi epatica scompensata, chiese la concessione di un equo un equo indennizzo per l’infermità del coniuge, ritenendola dipendente da causa di servizio .

Con decreto 26 marzo 1994 il Ministero dell’Interno, Dipartimento di P.S., Direzione Centrale del Personale, conformandosi al parere negativo espresso dal CPPO nella seduta del 27 novembre 1989 e confermato dal Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa nella seduta del 24 maggio 1993, respinse la domanda, ritenendo l’infermità non dipendente da causa di servizio.

1.1.Avverso tale diniego la signora M propose il ricorso RG n.2159/1994 al TAR Emilia Romagna, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione;
deceduta la ricorrente nel corso del giudizio, il dott.A G, figlio della ricorrente ed erede, riassunse il giudizio, chiedendo la decisione della controversia .

Con sentenza n.720/2009 il TAR Emilia Romagna, Bologna, respinse il ricorso, spese compensate.

1.2. Avverso tale sentenza il Dott. A G ha proposto l’appello in epigrafe, chiedendone la riforma in parte qua con unico articolato motivo per violazione dell’art.3 legge n.241/1990 e per difetto di motivazione .

Inoltre l’appellante rappresentava, altresì, che, nelle more del giudizio di primo grado, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per l’Emilia Romagna, con sentenza n.423/2005 (passata in giudicato) ha accolto il ricorso proposto nel 1995 dalla signora M, quale coniuge superstite (e poi riassunto dal figlio dott. A G, quale erede), riconoscendo a favore del coniuge superstite il diritto alla pensione privilegiata di reversibilità per riconosciuta dipendenza da causa di servizio dell’infermità, che aveva cagionato il decesso del vice ispettore di P.S. A G.

Il ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto di mera forma, chiedendo il rigetto dell’appello e poi, con memoria difensiva del novembre 2016, ha insistito per il rigetto dell’appello, riportandosi integralmente alle difese svolte nel giudizio di primo grado..

1.3. Con memoria del giugno 2016 l’appellante ha riepilogato la vicenda in controversia, insistendo per l’accoglimento dell’appello, e poi, con successiva memoria di replica del gennaio 2017, ha evidenziato che, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, in sede di concessione dell’equo indennizzo il CPPO e l’Ufficio Medico legale avrebbero omesso qualunque indagine diretta ad accertare se il servizio prestato dall’interessato presso l’autocentro di Bologna avesse potuto influire, come concausa determinante ed efficiente, nell’insorgere dell’infermità che ha ne aveva causato il decesso nel gennaio 1988.

Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2017, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne, in sostanza, la contestata legittimità dei giudizi del CPPO e dell’Ufficio Medico legale, che hanno ritenuto non dipendente da causa di servizio l’infermità “ematemesi da rottura di varici in paziente con cirrosi epatica scompensata”

L’appellante censura in parte qua la sentenza del TAR (per difetto di motivazione), deducendo che il giudice di primo grado (così come aveva fatto il Ministero nel provvedimento impugnato) avrebbe omesso qualunque indagine diretta ad accertare se il servizio prestato dall’interessato presso l’autocentro di Bologna, in condizioni ambientali insalubri e climaticamente disagiate, avesse potuto influire come concausa determinante ed efficiente nell’insorgere dell’infermità, che ha ne aveva causato il decesso nel gennaio1988.

Il difetto di motivazione consisterebbe nel fatto che il decreto impugnato “avrebbe omesso di considerare quali fossero le condizioni soggettive ed oggettive nelle quali si svolgeva concretamente il servizio prestato dal vice ispettore Giselico”.

2.1. A sostegno della censura di difetto di motivazione (prima dedotta innanzi al TAR e poi nel corrispondente motivo di appello) l’appellante evidenzia che, nelle more del giudizio innanzi al TAR, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per l’Emilia Romagna, con sentenza n.423/2005 ( in giudicato), recepito il parere favorevole espresso dall’ufficio Medico Legale del Ministero della Salute in data 1 settembre 2004, ha accertato a favore del coniuge superstite del vice ispettore Giselico il diritto alla pensione privilegiata di reversibilità, avendo riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della cirrosi causa del decesso del vice ispettore medesimo.

2.2. Ad avviso del Collegio la censura di difetto di motivazione non è condivisibile.

Infatti il CPPO, dopo aver preso atto del precedente riconoscimento nel 1986 di un equo indennizzo a favore del dipendente in questione per l’infermità “catarro bronchiale” e che, secondo il parere reso in data 31 dicembre 1988 dalla CMO di Bologna, il decesso del vice ispettore andava ricondotto alla emorragia da rottura di varici in paziente con cirrosi epatica scompensata, concludeva esprimendo parere negativo circa la dipendenza da servizio della citata infermità .

In particolare nella motivazione rilevava puntualmente, pur se sinteticamente, che si trattava di una forma morbosa a carattere degenerativo “di probabile origine costituzionale, sull’insorgenza e decorso della quale non possono aver nocivamente influitogli eventi del servizio, neppure sotto il profilo concausale, efficiente e determinante”.

Tale motivazione, ad avviso del Collegio, risulta adeguata e non affetta da travisamento od illogicità manifesta, nonostante che nel parere negativo il CPPO non faccia riferimento (come invece ritiene necessario l’appellante) a quali fossero le concrete condizioni oggettive e soggettive in cui il vice ispettore prestava servizio .

Infatti, non solo il CPPO, quale organo di valutazione medico legale dell’Amministrazione, per prassi esprime il giudizio sulla dipendenza o meno da causa di servizio dell’infermità del pubblico dipendente con tipologia sintetica di motivazione, ma, come emerge dagli atti, anche il Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa si è espresso con motivazione di struttura analoga, oltre che in senso conforme a quella del CPPO .

Il Collegio medico legaòe del Min. Difesa, organo collegiale di norma chiamato dall’Amministrazione a pronunciarsi in casi (come quello all’esame) di rilevata difformità dei pareri espressi dalla CMO competente per territorio e dal CPPO (cui spetta il giudizio definitivo sulla dipendenza dal servizio dell’infermità diagnosticata), dopo aver precisato che la cirrosi epatica va posta in nesso eziologico con pregresse epatiti cronicizzate oppure in scorrette abitudini alimentari quali l’abuso di bevande alcoliche, poi si esprime negativamente sul nesso causale della infermità con il servizio prestato, escludendo che le relative modalità possano aver influito sulla insorgenza e sul decorso della diagnosticata cirrosi epatica “neppure sotto il profilo concausale determinante ed efficiente” .

2.3. Pertanto, ad avviso del Collegio, a sostegno della dedotta carenza di motivazione non appare determinante la circostanza (invocata dall’appellante) che Collegio Medico legale del Ministero della Salute, incaricato dalla Corte dei conti nel 2004 di dare un parere nel giudizio per l’assegnazione della pensione privilegiata per causa di servizio, abbia dato parere favorevole alla dipendenza della cirrosi epatica del vice ispettore da causa di servizio, richiamandosi anche alla circostanza che, secondo quanto desumibile dalla cartella clinica relativa al ricovero del medesimo nell’Ospedale Bellaria di Bologna nel novembre 1987, i sanitari non avrebbero attribuito la riscontrata epatite cronica ad un pregresso abuso di alcol .

2.4.La richiamata circostanza, invece, non emerge con evidenza dalle richiamate cartelle cliniche, in quanto dall’esame degli atti esibiti in giudizio si rileva soltanto che i medici dell’Ospedale Bellaria, in occasione del ricovero del paziente nel novembre 1997, si sono limitati ad annotare che il medesimo già il 30 ottobre 1986 era stato dimesso dallo stesso reparto con la diagnosi “ cirrosi epatica scompensata”

Peraltro, ove pur si tenesse conto della dedotta circostanza documentale (carenza nella cartella clinica del riferimento a controindicate abitudini alimentari dell’infermo), tuttavia tale elemento non sarebbe, comunque, sufficiente per far ritenere irragionevoli o affetti da carenza di istruttoria i due pareri sfavorevoli espressi dai massimi organi collegiali medico legali dell’Amministrazione circa la non dipendenza da servizio dell’infermità in controversia.

2.5. Da ultimo non si può non ponderare adeguatamente anche la circostanza che lo stesso epatologo perito di parte nella sua relazione, mentre, da un lato, rileva che il paziente aveva svolto per molti anni servizio in condizioni insalubri per l’esposizione protratta a sostanze tossiche (come i gas di scarico degli autoveicoli) e climaticamente disagiate, idonee ad essere considerate concausa efficiente determinante dell’infermità cirrosi epatica, poi, dall’altro, in primo luogo fa presente che nelle cartelle cliniche relative a vari ricoveri ospedalieri del paziente “nell’anamnesi fisiologica del Giselico viene segnalata l’assunzione di un litro e mezzo di vino al giorno e di vari superalcolici” ed, in secondo luogo, conferma che il vice ispettore aveva tale abitudine, riconducendone, peraltro, l’insorgenza alla necessità di combattere lo stress inevitabile quando “l’ impegno lavorativo è gravoso e stressante sia sul piano fisico che psichico”.

3. Per le esposte considerazioni, quindi, l’appello va respinto e per l’effetto va confermata la sentenza del giudice di primo grado.

Considerate le caratteristiche di fatto della vicenda ed il modesto impegno difensivo della parte appellata, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo grado di giudizio.

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