Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-05-25, n. 202305155
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Testo completo
Pubblicato il 25/05/2023
N. 05155/2023REG.PROV.COLL.
N. 09421/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9421 del 2022, proposto dalle signore A I, G M, rappresentate e difese dall'avvocato D N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Domenica Portoghese, A P, non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1355/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2023 il Cons. R S e udito per le parti l’avvocato D N;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - I ricorrenti partecipavano al concorso pubblico per il reclutamento dei dirigenti scolastici, indetto con DDG 23 novembre 2017 n. 1259, ma, a seguito del superamento della prova preselettiva e dell’espletamento della prova scritta computerizzata, non venivano ammessi agli orali, non avendo conseguito nella suddetta prova scritta il punteggio minimo (70 pt.) previsto dalla lex specialis quale soglia di idoneità.
2 - Pertanto, gli stessi impugnavano dinanzi al TAR per il Lazio l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, approvato con decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, insieme ai verbali della commissione esaminatrice, agli atti concorsuali e ad ogni provvedimento presupposto, deducendo plurimi motivi di censura.
3 - Con la sentenza n. 9093/2020 il TAR del Lazio, Roma, si pronunciava sul ricorso promosso dagli odierni ricorrenti, rigettando il ricorso nel merito.
4 - Avverso la predetta sentenza i medesimi proponevano appello davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l’accoglimento del ricorso azionato in primo grado, del quale riproponevano le relative censure, e formulando altresì istanza istruttoria di consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare le anomalie del sistema informatico utilizzato in sede di svolgimento della prova scritta del concorso in oggetto.
5 - Con la sentenza n. 1355/2021, della quale si chiede la revocazione, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, respingeva l’appello.
6 - L’odierno giudizio ha ad oggetto la domanda di revocazione della suddetta sentenza, ai sensi degli artt. 106, c.p.a. e 395, comma 1, n. 3, c.p.c..
7 - In sintesi, i ricorrenti sostengono che se il giudice di appello avesse potuto porre a base delle sue valutazioni taluni documenti informatici, fra cui, in particolare, il cd. Codice Sorgente, non potuti produrre prima perché gli stessi ne sarebbero venuti a conoscenza soltanto di recente, l’esito decisionale al quale si è pervenuti sarebbe stato diverso e a loro favorevole, perché con ogni evidenza, ancora a loro dire, sarebbero stati accolti il terzo e il quarto motivo di appello, che censuravano le disfunzioni e l’inidoneità