Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-01-22, n. 201900534

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-01-22, n. 201900534
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900534
Data del deposito : 22 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/01/2019

N. 00534/2019REG.PROV.COLL.

N. 00688/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 688 del 2008, proposto dalla signora
S F, rappresentata e difesa dall'avvocato M C I, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Maria Adelaide, 12;

contro

Comune de L'Aquila, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A P in Roma, via Guido D'Arezzo, 18;

nei confronti

Co.Be.Co s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini, 55;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sede de L’Aquila n. 640 del 9 ottobre 2007, resa tra le parti, concernente l’annullamento di una concessione edilizia per ristrutturazione e di una DIA di variante edilizia.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2018 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi, per l’appellante, l’avvocato Graziano Pungì, su delega dell’avvocato M C I, per la società Co.Be.Co, l’avvocato F C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La signora Filomena Sette ha impugnato, sotto diversi profili, dinanzi al T.a.r. per l’Abruzzo, sede de L’Aquila, la concessione edilizia n. 242 del 16 giugno 2003 rilasciata alla società Co.BE.CO per la ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione adiacente alla sua proprietà, nonché la DIA del 25 gennaio 2005 di variante della predetta concessione.

2. Il T.a.r. adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto proposto tardivamente.

3. Contro la predetta sentenza la signora Sette ha quindi proposto appello, prospettando i seguenti motivi di censura.

3.1. Sulla tardività del ricorso.

3.1.1. La sentenza del T.a.r. sarebbe erronea laddove ha rilevato la tardività della proposizione del gravame. La concessione edilizia impugnata, relativa ad una ristrutturazione di un immobile esistente, è stata rilasciata il 16 giugno 2003 mentre la variante è del 26 gennaio 2005. I lavori sono poi iniziati nel 2004.

3.1.2. L’appellante evidenzia che solo in un periodo successivo ha potuto avere la percezione dell’aumento di cubatura e della modifica delle altezze, allorquando sono state realizzate le opere in cemento armato. In relazione al verificarsi di tale circostanza, ha quindi chiesto l’accesso agli atti e solo in data 25 ottobre 2005 ha potuto avere contezza della completa documentazione.

3.1.3. Il ricorso è stato notificato alla Co.Be.Co il 15 novembre 2005 ed al Comune il 16 novembre 2005, quindi tempestivamente rispetto all’ultimo atto di accesso.

3.1.4. D’altra parte, secondo l’appellante, non può essere d’ostacolo all’affermata tempestività del ricorso di primo grado l’apposizione del cartello di cantiere che non consentirebbe comunque la piena conoscenza del provvedimento. Peraltro, l’avvenuta apposizione del cartello è stata ritenuta sussistente dal T.a.r. senza alcuna prova.

3.2. L’appellante ha poi riproposto tutte le censure dedotte in primo grado.

3.2.1. In particolare:

- la violazione dell'articolo 31 della legge n. 457/78;

- la violazione dell'articolo 45 della N.T.A. del P.R.G.;

- la violazione dell'articolo 31 della legge n. 457/78;
Violazione dell'art. 45 della N.T.A. del P.R.G.;
Eccesso di potere per erroneità e falsità nei presupposti;

- la violazione dell'articolo 31 della legge n. 457/78;
Violazione dell'articolo 45 della N.T.A. del P.R.G.;
Eccesso di potere per erroneità e falsità nei presupposti. Carenza di istruttoria, illogicità manifesta;

- la violazione dell'articolo 31 della legge n. 457/78;
Violazione dell'articolo 45 della ·N.T.A. del P.R.G.;
Eccesso di potere per erroneità e falsità nei presupposti. Carenza di istruttoria, illogicità manifesta;

- la violazione dell'articolo 31 della legge n. 457/78. Violazione dell'articolo 45 della N.T.A. del P.R.G.;
Eccesso di potere per erroneità e falsità nei presupposti. Carenza di istruttoria, illogicità manifesta;

- la violazione dell'articolo 31 della legge n. 457/78;
Violazione dell'articolo 45 della N.T.A. del P.R.G.;
Eccesso di potere per erroneità e falsità nei presupposti. Carenza di istruttoria, illogicità manifesta.

4. Il comune de L’Aquila si è costituito in giudizio il 28 febbraio 2008, chiedendo il rigetto dell’appello.

5. La società Co.Be.Co. si è costituita il 27 marzo 2008, chiedendo anch’essa il rigetto dell’appello, ed ha depositato una memoria di replica il 19 settembre 2018.

6 Anche l’appellante ha depositato un’ulteriore memoria il 10 settembre 2018.

7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’11 ottobre 2018.

8. L’appello non è fondato.

9. L’appellante ha impugnato con il ricorso di primo grado la concessione edilizia n. 242 del 16 giugno 2003 rilasciata dal comune de L'aquila alla società CO.BE.CO. s.r.l., per i lavori di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di un fabbricato per civile abitazione.

10. Il T.a.r. per l’Abruzzo ha tuttavia ritenuto il ricorso tardivo, mentre l’appellante col primo motivo di appello deduce di aver tempestivamente notificato il ricorso.

11. La tesi dell’appellante non è fondata.

12. Il fabbricato oggetto di giudizio e per il quale è stata rilasciata la concessione edilizia impugnata, dista pochi metri da quello della signora Setti.

12.1. Come rilevato dal T.a.r., tale condizione di '' vicinitas '' tra le due strutture depone in senso contrario a quanto prospettato dall’appellante, la quale sostiene che solo in un secondo tempo avrebbe percepito l’esatta portata delle opere assentite.

Deve in proposito evidenziarsi che dallo stesso ricorso in appello emerge che la ricorrente aveva percepito la lesività dell’intervento ben prima del completamento dei lavori e, in particolare, al più tardi alla data dell’8 settembre 2005, data in cui trasmetteva al Comune una richiesta di accesso agli atti, essendo precisato a pag. 2 che “ Man mano che veniva costruito il nuovo fabbricato l'appellante notava che questo presentava caratteristiche del tutto diverse da quello precedente. Pertanto, in data 08.09.2005, con lettera A.R. n. 121189249884, pervenuta all'amministrazione in data 09.09.2005 (doc. 6), ha chiesto al Comune de L'Aquila di prendere' visione del relativo fascicolo edilizio ”. Nello stesso senso alla pag. 4 dell’appello si ribadiva che “ l'appellante ha potuto avere la percezione dell'aumento di cubatura e della modifica dell'altezza e della forma, solo con la realizzazione delle opere in cemento armato;
L'appellante ha, pertanto, immediatamente inviato al comune de L'Aquila un'istanza per visionare il fascicolo relativo al permesso 242/03, ricevuta dallo stesso comune in data 09.09.2005, come risulta dalla relativa A.R depositata in giudizio
”.

12.2. Ciò a maggior ragione considerando che la tabella di cantiere, contenente l’indicazione del titolo autorizzativo, era stata affissa da tempo (all’inizio dei lavori nel giugno 2004) e che era pertanto onere dell’appellante, in relazione alla conoscenza del provvedimento concessorio, acquisire, mediante accesso ai relativi atti, maggiori elementi di conoscibilità.

12.3. L’apposizione del cartello di cantiere deve poi ritenersi, in assenza di prova contraria fornita dall’appellante, intervenuta in quanto adempimento obbligatorio per il soggetto autorizzato ai lavori. La violazione dell'obbligo di esposizione del cartello indicante gli estremi del permesso di costruire configura, infatti, una ipotesi di reato, ai sensi dell’art. 27 e 44 del TU edilizia (DPR n. 380/2001), a carico del titolare del permesso, del direttore dei lavori e dell'esecutore (nel caso di specie nessuna denuncia di tale mancanza risulta essere stata presentata dall’appellante).

12.4. In ogni caso, la stessa appellante ha ammesso che prima della proposizione del ricorso era a conoscenza dell’inizio dei lavori (giugno 2004) e della D.I.A. in variante presentata il 26 gennaio 2005 (quest’ultima relativa a modifiche esterne rispetto ad una struttura quasi ultimata).

12.5. Il ricorso di primo grado è stato tuttavia notificato alla Co.Be.Co il 15 novembre 2005 (oltre il termine del 14 novembre indicato da Cass. 2 agosto 1990, n. 7720), e, comunque, al Comune solo il 16 novembre 2005;
quindi la notifica all’Amministrazione sarebbe in ogni caso intervenuta oltre il termine decadenziale di sessanta giorni di cui all’art. 21, comma 1, della legge n. 1034/1971 (“ Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza […]”).

13. D’altra parte, la decorrenza di tale termine decadenziale di impugnazione non implica la conoscenza piena ed integrale del provvedimento stesso, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente la conoscenza o la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne possono evidenziare la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente.

14. In particolare, con specifico riferimento alla impugnazione dei titolo edilizi, la vicinitas di un soggetto rispetto all’area deve, come detto, indurre a ritenere che lo stesso abbia potuto avere più facilmente conoscenza dell’entità delle opere anche prima della conclusione dei lavori. In aggiunta, la presenza del cartello dei lavori integra poi una presunzione di conoscenza del provvedimento e della tipologia dei lavori, cosicché una successiva richiesta di accesso non è idonea a far differire i termini di proposizione del ricorso (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. IV, n. 3075/2018).

15. Restano di conseguenza assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.

16. Per le ragioni sopra esposte l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.

17. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi