Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-05-24, n. 202204122

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-05-24, n. 202204122
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204122
Data del deposito : 24 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2022

N. 04122/2022REG.PROV.COLL.

N. 00131/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA IIANA

IN NOME DEL POPOLO IIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 131 del 2022, proposto dalla signora R D, rappresentata e difesa dall’avvocato F B, elettivamente domiciliata presso lo studio A. Placidi S.r.l. in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30,



contro

- il Comune di San Ferdinando di Puglia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato D D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la signora A I C, rappresentata e difesa dall’avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI n. 4307/2021, resa tra le parti, pubblicata il 7 giugno 2021, non notificata, resa sul ricorso N.R.G. 4479/2020 proposto dall’odierna ricorrente per l’annullamento e/o la riforma della sentenza del T.a.r. Puglia – Bari, Sez. III – n. 667/2020, pronunciata tra le parti.


Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Ferdinando di Puglia e della signora A I C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 aprile 2022 il consigliere G S, nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso del 31 luglio 2018, la signora R D adiva il T.a.r. Puglia – Bari, al fine di ottenere l’annullamento del permesso di costruire n. 18 del 21 giugno 2018, rilasciato dal Responsabile del settore Assetto del Territorio del Comune di San Ferdinando di Puglia in favore della signora C. La ricorrente lamentava, in particolare, la non assentibilità dell’intervento, che prevede la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale composto da un piano seminterrato, piano rialzato e primo piano in aderenza a quello di sua proprietà, in violazione dell’art. 907 c.c. (distanza delle costruzioni dalle vedute) che richiede la distanza minima di 3 metri, misurata a norma dell’art. 905 e dell’art. 9 del d.m. 1444/1968 (che prevede, invece, una distanza minima di 10,00 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti). Il permesso di costruire n. 18/2018 avrebbe, infatti, consentito la realizzazione del fabbricato a una distanza dal confine di proprietà D e dalla parete finestrata del tutto insufficiente e in aperta violazione delle disposizioni vigenti. Si costituiva in giudizio la signora C contestando che, ai fini del rispetto delle distanze tra fabbricati imposte dal regolamento edilizio, non si deve tener conto degli abusi edilizi commessi dal vicino e, pertanto, la realizzazione di un’opera abusiva (un’apertura con balcone realizzati dalla signora D) non poteva precludere il rilascio di un titolo edilizio.

2. Nelle more, interveniva il provvedimento prot. n. 17408 del 29 luglio 2019, con cui l’Amministrazione comunale resistente ordinava il ripristino dello stato dei luoghi, relativamente a parti del fabbricato di proprietà della signora D, poiché realizzate in difformità a quanto autorizzato e in difetto del titolo abilitativo giusta “ verbale di abuso edilizio ” acquisito al protocollo dell’Ufficio Settore Assetto del Territorio con n. 14235 del 24 giugno 2019. Sicché, la signora D proponeva ricorso per motivi aggiunti avverso il citato provvedimento prot. n. 17408, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. La medesima ricorrente, in pari data del ricorso, faceva istanza al Comune di San Ferdinando di Puglia di sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001.

3. Con atto del 14 novembre 2019, rif. n. 60/2019 prot. n. 25134, il Settore Assetto del Territorio del Comune di San Ferdinando di Puglia rigettava la predetta istanza.

4. Con sentenza n. 667/2020, il T.a.r. Puglia - Bari rigettava il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti proposti dalla signora D, ritenendo “ acquisita nel presente giudizio la certezza della natura abusiva del balcone e della finestra la qual cosa depriva integralmente di fondamento il ricorso introduttivo che sulla legittimità degli affacci in questione fonda la lamentata violazione del regime legale delle distanze e l’indebita compressione del diritto di veduta, per effetto del rilascio del permesso di costruire in favore della controinteressata ”.

5. Avverso la suddetta sentenza la signora D proponeva appello dinanzi a questo Consiglio di Stato che, con pronuncia n. 4307/2021 resa nel procedimento r.g.n. 4479/2020, lo respingeva “ nella parte in cui denuncia l’erroneo rigetto dei motivi aggiunti in prime cure, tenuto conto che l’apertura della finestra e la realizzazione del balcone non sono assentite dal previo rilascio del prescritto permesso di costruire, con conseguente emersione di interventi edilizi abusivi soggetti alla sanzione ripristinatoria di cui all’art. 31 DPR n. 380/01 ”, confermando, dunque, in via definitiva, la sussistenza degli abusi edilizi accertati e la sanzione ripristinatoria.

6. Il Comune di San Ferdinando di Puglia, pur costituitosi in primo grado, non si è costituito nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato.

7. In data 4 gennaio 2022, la signora D ha quindi proposto il ricorso per revocazione in epigrafe, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., avverso la citata sentenza n. 4307/2021.

7.1 Nel caso di specie l’errore di fatto ex adverso dedotto consisterebbe nella supposta lettura scorretta della documentazione agli atti del processo in quanto questo Consiglio, in sostanza, non avrebbe considerato che il balcone era ricompreso nella concessione in sanatoria, sebbene sotto forma di veranda al primo piano dell’immobile e che detto balcone sarebbe emerso a seguito della rimozione della copertura della veranda e della sua chiusura a vetri.

7.2 Parte ricorrente ha chiesto, quindi, di ordinare al Comune di procedere all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31 comma 4 d.P.R. n. 380/2001, degli edifici commerciali insistenti sul Foglio 9, mappali 41 e 210 in via Mazzini e dell’area di sedime, con relativa trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, e alla demolizione d’ufficio, a spese dei responsabili dell’abuso, con ogni conseguente statuizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 nonché dell’art. 114 c.p.a.

7.3 In data 18 gennaio 2022 la signora C si è costituita in giudizio

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