Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2021-09-24, n. 202105278

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2021-09-24, n. 202105278
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202105278
Data del deposito : 24 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/09/2021

N. 06600/2021 REG.RIC.

N. 05278/2021 REG.PROV.CAU.

N. 06600/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6600 del 2021, proposto da


Stem s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Parete, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Pevit s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Maria D’Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina, 121;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 01195/2021, resa tra le parti.


Visto l’art. 62 Cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Parete e della Pevit s.r.l.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021 il Cons. A U e uditi per le parti gli avvocati Romaniello, Criscuolo e Pagliarulo su delega di D’Angiolella;


Ritenuto in via assorbente che dai motivi e dalle deduzioni dell’appellante non emergono elementi di periculum in mora - in termini di pregiudizio grave e irreparabile - tali da giustificare l’adozione della misura cautelare richiesta, anche alla luce della prossima udienza pubblica di discussione in primo grado, prevista per il 20 ottobre 2021, e che non vi sono autonome ragioni per riformare il (dipendente) capo decisorio relativo alla condanna alle spese;

considerato nondimeno che l’assorbente valutazione in ordine al periculum giustifichi nella specie la compensazione delle spese dell’appello cautelare;

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