Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-10-10, n. 202308846

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-10-10, n. 202308846
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308846
Data del deposito : 10 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/10/2023

N. 08846/2023REG.PROV.COLL.

N. 04541/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4541 del 2022, proposto da
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Vivenda S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato I C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 03248/2022, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vivenda S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 settembre 2023 il Cons. M M e uditi per le parti gli avvocati D R e I C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;




FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata è stato accolto il ricorso proposto da Vivenda s.r.l. per l’annullamento degli atti afferenti il pagamento dal canone unico patrimoniale.

La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.

La ricorrente Vivenda s.r.l. svolge l’attività di restauro conservativo di immobili privati, ecclesiastici e pubblici e finanzia in parte i lavori mediante le affissioni pubblicitarie su pannelli predisposti sui ponteggi e sulle recinzioni dei cantieri eretti per i lavori.

Vivenda, al fine di ottenere l’autorizzazione ad esporre pannelli pubblicitari sui ponteggi e sulle recinzioni di nuovi cantieri, ha presentato tre diverse istanze al Comune di Roma Capitale.

Nello specifico, in data 18.02.2021, il Comune di Roma Capitale ha dato riscontro all’istanza presentata dalla ricorrente per l’immobile sito in corso Vittorio Emanuele II n. 187, richiedendo il pagamento, per intero, del canone unico patrimoniale per un importo pari ad euro 65.331,00 al fine del rilascio del titolo autorizzativo relativo ad una superficie di affissione di mq 178,50, per il periodo espositivo indicato (1.04.2021-30.11.2021, per 244 giorni). Il canone veniva determinato in applicazione della “tariffa standard giornaliera” di euro 2,00 (art. 1, comma 827, legge. n. 160/2019), alla quale era stata applicata la riduzione del 25 % quale misura di sostegno delle imprese colpite dalla crisi economica generata dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 (riduzione prevista dalla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 1° febbraio 2021), salvo conguaglio in virtù di “eventuali deliberazioni”.

La medesima società istante ha comunicato a Roma Capitale (cfr. nota del 26.2.2021) che la richiesta di pagamento era illegittima per diversi motivi. Con un’ulteriore nota (del 31.3.2021) il Comune comunicava alla Società che, al fine del rilascio del titolo, poteva essere versato un acconto pari ad euro 16.322,75 per l’annualità 2021 in attesa della definizione delle tariffe del canone, rimanendo ferma la possibilità del conguaglio a seguito della “variazione/modifiche delle tariffe” in corso.

La ricorrente ha così provveduto a versare, in data 6.4.2021, l’acconto indicato al fine di ottenere il titolo autorizzativo. Quindi Roma Capitale, con provvedimento del 13.4.2021 rilasciava l’autorizzazione per l’affissione pubblicitaria per l’immobile in questione, specificando che, una volta definito il regime tariffario alla luce della nuova disciplina legislativa, la società avrebbe dovuto versare l’importo restante.

Con riferimento all’istanza presentata dalla ricorrente per l’immobile sito in via Denza n. 27 (piazza Euclide), il Comune richiedeva il versamento della somma di euro 46.816,72 a titolo di canone unico patrimoniale per l’anno 2021 in relazione ad un’affissione pubblicitaria di mq 90 per la durata di 244 giorni, calcolato secondo i criteri di cui alla D.A.C. n° 141/2021 (dell’art. 25, commi 2 bis e 3) e applicando la predetta riduzione del 25%, salvo conguaglio.

In data 13.04.2021, Vivenda trasmetteva l’intero importo richiesto da Roma Capitale per il restauro dell’immobile sito in via Denza n. 27, riservandosi espressamente di contestare la legittimità della quantificazione del canone e otteneva il provvedimento del 16.4.2021 di autorizzazione all’affissione, sempre salvo conguaglio del canone.

Con riferimento all’istanza presentata dalla ricorrente per l’immobile sito in via Santa Maria in Cosmedin/angolo via della Greca, il Comune richiedeva il versamento della somma di euro 103.021,74 per l’anno 2021 (applicando la predetta riduzione del 25%), euro 62.775,39 per l’anno 2022, euro 22.047,51 per l’anno 2023, a titolo di canone unico patrimoniale, in relazione ad un’affissione pubblicitaria di mq 93 su suolo privato e di mq 150 su recinzione di cantiere per il periodo dal 1.6.2021 al 31.5.2023 per la durata 214 giorni, calcolato secondo i nuovi criteri di cui alla D.A.C. n. 25/2021, salvo conguaglio.

Vivenda trasmetteva la prima di tre rate previste per il canone dovuto per il 2021 e otteneva il provvedimento del 1.6.2021 di autorizzazione all’affissione, sempre salvo corresponsione delle altre rate ed annualità e conguaglio del canone.

Con il ricorso Vivenda ha impugnato le comunicazioni di Roma Capitale mediante le quali viene richiesto il pagamento del canone unico patrimoniale per gli immobili anzidetti, nonché le deliberazioni D.A.C. n. 141 del 15 dicembre 2020, D.C.G. n. 330 del 21-22 dicembre 2020, D.A.C. n. 8 del 1 febbraio 2021, D.C.G. n. 52 del 16 marzo 2021, D.A.C. n. 25 del 7 aprile 2021, nelle parti di interesse, formulando cinque motivi di ricorso.

Con il primo motivo, Vivenda lamenta la violazione dell’articolo 1 comma 817 della legge n. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) in quanto Roma Capitale, con l’attuale disciplina del canone unico patrimoniale delineata con le deliberazioni impugnate, non avrebbe rispettato il principio di tendenziale invarianza del gettito delineato dalla disposizione citata secondo cui il canone unico patrimoniale “è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone ...”.

Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’articolo 1, comma 825, della legge n. 160/2019, secondo cui “per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi …”. Ne deriva, ad avviso della ricorrente, che Roma Capitale, nelle determinazioni gravate, avrebbe errato nel parametrare il canone alla tipologia di impianto pubblicitario e a quella dell’ubicazione dell’impianto, laddove avrebbe dovuto utilizzare unicamente il parametro della superficie del mezzo pubblicitario.

Con il terzo motivo di ricorso Vivenda lamenta la violazione dell’articolo 1, comma 820, della legge n. 160/2019, secondo cui “l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”.

Roma Capitale, nel determinare la somma dovuta a titolo di canone unico patrimoniale, avrebbe quindi violato il principio dell’unicità del canone, in quanto tale canone è stato chiesto in aggiunta a quello relativo al rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico già chiesto e ottenuto dall’amministrazione prima di rilasciare i vari titoli autorizzatori per gli impianti pubblicitari.

Con il quarto motivo di ricorso Vivenda evidenzia la manifesta irragionevolezza della c.d. tariffa giornaliera e della c.d. tariffa standard per determinare il canone in quanto secondo l’attuale disciplina si dovrebbe corrispondere, a titolo di canone unico patrimoniale, una cifra maggiore per un tempo di affissione minore.

Infine, con l’ultimo e quinto motivo di ricorso Vivenda lamenta la violazione dell’articolo 3 e 97 della Costituzione in quanto la disciplina prevista dall’art. 30, punto 3, della D.A.C. n. 141/2020, per il rilascio delle autorizzazioni non prevede la possibilità di rateizzare il pagamento del canone unico patrimoniale in caso di autorizzazioni che non superino il tempo di affissione pubblicitaria di un anno solare.

Con motivi aggiunti la ricorrente ha quindi impugnato, in via derivata e per quanto di interesse, la determinazione di autorizzazione per l’affissione pubblicitaria per l’immobile sito in S. Maria in Cosmedin n. 5.

Il Tar premette quindi che la disciplina che regolamenta il canone unico patrimoniale è contenuta nell’articolo 1, commi 816-847, della legge n. 160/2019 (recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”).

Il Tar ha evidenziato che il gettito derivante dal CUP comprende il gettito derivante dalle complessive entrate tributarie e corrispettive che il canone è andato a sostituire ed esso non può essere variato in aumento rispetto al precedente gettito così individuato (comma 817).

Secondo il Tar il legislatore ha infatti delimitato il potere dei Comuni nel senso di ritenere

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