Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-03-12, n. 202402375
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Pubblicato il 12/03/2024
N. 02375/2024REG.PROV.COLL.
N. 02633/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2633 del 2022, proposto dalla società T Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati A D E, R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via G. Caccini n. 1;
contro
il Comune di Carovigno, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
Roma Francesco &Sas, Lanzillotti Petroli Sas, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianpiero Ignazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per la riforma
- della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 00108/2022, depositata il 21 gennaio 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carovigno e delle società Roma Francesco &Sas e Lanzillotti Petroli Sas;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2024 il consigliere Marina Perrelli e uditi per le parti gli avvocati Vagnozzi, in delega di Villata, e Frediani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante T Italia S.p.A., titolare dell’impianto di distribuzione carburanti sito nel Comune di Carovigno, in via Serranova angolo con via Santa Sabina, ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sezione staccata di Lecce, Sezione Terza, n. 108 depositata il 21 gennaio 2022 con la quale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto per l’annullamento della nota prot. n. 22759 del 21 novembre 2018, recante la diffida alla prosecuzione delle attività di modifica dell’impianto in questione e l’ordine di rimozione delle conseguenze dannose e dei lavori realizzati.
1.2. L’appellante deduce l’erroneità della sentenza gravata:
1) per violazione dell’art.112 c.p.c. e degli artt. 34, 35 e 39 c.p.a., per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad opponendum delle società Lanzilotti Petroli di Lanzilotti G. &C. S.a.s. e Roma Francesco &C. S.a.s. in quanto la declaratoria di improcedibilità, ad avviso dell’appellante, non avrebbe dovuto precludere al giudice di primo grado di decidere del distinto e preliminare interesse di T all’estromissione dal giudizio di soggetti che sarebbe privi di un interesse qualificato alla decisione;
2) per violazione dell’arti. 100 c.p.c., per difetto di motivazione, per travisamento dei fatti, per erronea declaratoria di improcedibilità, per violazione dell’art. 112 c.p.c. con conseguente riproposizione dei motivi assorbiti in primo grado.
Ad avviso dell’appellante la riforma della sentenza n. 34, depositata il 14 gennaio 2022, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di distribuzione comporterà la reviviscenza dell’interesse alla presente impugnazione, interesse comunque esistente in quanto i lavori per la messa a norma dell’impianto sarebbero funzionali alla richiesta di una nuova autorizzazione all’esercizio dell’impianto.
Parte appellante ha, pertanto, riproposto tutte le censure articolate in primo grado avverso la diffida a non proseguire i lavori e non esaminate dal T.a.r. e, segnatamente:
a) violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 285/1992, degli artt. 46 e 61 del d.P.R. n. 495/1992 e dell’art.4, comma 3, del Regolamento regionale n.2/2006, per violazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 152/2006 e degli artt.10 e 18 del Regolamento regionale n. 26/2013, nonché dell’art. 5 del d.P.R. n. 380/2001.
Il Comune di Carovigno ha posto a fondamento dell’ordine di sospensione delle attività di modifica dell’impianto e del conseguente ordine di ripristino della situazione quo ante la non regolarità dell’impianto dovuta a presunte difformità ambientali, sanitarie e stradali, senza considerare che trattandosi di impianto già esistente prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 495/1992 lo stesso avrebbe potuto essere autorizzato in deroga alle distanze inferiori ai dodici metri da intersezioni stradali, ai sensi dell’art. 46, comma 6, del d.P.R. n. 495/1992;
b) per eccesso di potere per erronea valutazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, nonché per illogicità della motivazione, per violazione del principio di buon andamento.
L’azione dell’amministrazione sarebbe contraddittoria in quanto l’amministrazione, dopo aver valutato il profilo della sicurezza stradale secondo l’art. 6 del Regolamento regionale n. 2/2006 e l’art. 112 della legge n. 124/2017, avrebbe immotivatamente deciso di condurre la detta verifica di compatibilità direttamente alla luce delle disposizioni di cui al Codice della strada e al correlato regolamento d’attuazione;
c) per lesione del legittimo affidamento ingenerato nell’appellante dalla preesistente deroga alle norme del codice della strada sulle distanze dagli incroci quanto all’ubicazione dell’impianto.
2. Le società Lanzilotti Petroli di Lanzilotti G. &C. s.a.s. e Roma Francesco &C. s.a.s. si sono costituite in giudizio ed hanno concluso per il rigetto dell’appello.
3. Il Comune di Carovigno si è costituito in giudizio ed ha concluso per la conferma della declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado nell’ipotesi di rigetto dell’appello recante il numero RG 2634/2022 proposto avverso la sentenza n. 34 del 14 gennaio 2022 del medesimo T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce.
3.1 Nel merito il Comune appellato ha evidenziato che l’impianto in questione è in contrasto con le disposizioni del codice della strada sulle distanze dagli incroci e che, pertanto, non avrebbero potuto essere eseguiti gli interventi indicati dalla CILA e dalla SCIA in considerazione del fatto che l’impianto era ormai disattivato e non avrebbe potuto essere nuovamente autorizzato in deroga alle norme del codice della strada.
4. La società appellante e il Comune appellato hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
5. All’udienza dell’8 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L’appello è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
7. Il Collegio evidenzia, in primo luogo, che la vicenda fattuale, sottesa alla presente controversia, è la stessa dell’appello recante il numero R.G. 2634/2022, proposto dalla società T Italia avverso la sentenza della medesima sezione terza del T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce n. 34, depositata il 14 gennaio 2022, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di distribuzione in questione.
7.1. Della detta circostanza viene dato atto nella sentenza appellata laddove afferma che “il consolidamento della revoca dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività di gestione dell’impianto di distribuzione carburanti, adottata dal Comune resistente in data 10 maggio 2019, comporta la sopravvenuta carenza di interesse della Società ricorrente alla definizione della domanda di annullamento relativamente all’impugnato provvedimento comunale del 21 novembre 2018, adottato ex art. 19 comma 3 della Legge n. 241/1990, contenente il divieto di prosecuzione delle attività di ristrutturazione dell’impianto di distribuzione di carburanti di cui alla S.C.I.A. e alla C.I.L.A. presentate dalla Società ricorrente con ordine di rimozione di tutte le opere eseguite, dato che l’eventuale accoglimento del presente ricorso non le permetterebbe di ottenere il bene finale della vita (lo svolgimento dell’attività di distribuzione carburanti nell’impianto ristrutturato), reso impossibile dalla revoca dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio impugnata con il ricorso n. 801/2019”.
8. Tanto premesso il Collegio evidenzia che l’appello R.G. 2634/2022, trattenuto in decisione nella medesima udienza dell’8 febbraio, è stato respinto con conseguente conferma della sentenza n. 34 del 2022 appellata e del provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto.
Tale circostanza determina, quindi, che non sussiste la reviviscenza dell’interesse alla presente impugnazione, invocata da parte appellante.
8.1. Né può ritenersi esistente comunque un interesse alla decisione del ricorso di primo grado poiché i lavori, oggetto della CILA e della SCIA, comporterebbero la messa a norma dell’impianto e sarebbero funzionali alla richiesta di una nuova autorizzazione all’esercizio dello stesso.
Dalla documentazione allegata emerge, infatti, che tale eventualità non sarebbe praticabile atteso il venire meno unitamente alla precedente autorizzazione all’esercizio anche dell’autorizzazione alla collocazione dell’impianto in deroga alle distanze stabilite dal codice della strada, rilasciata con delibera n. 24 del 21 aprile 2007.
8.2. Ne discende, dunque, che come evidenziato dal giudice di primo grado nel caso di specie si è verificata una sopravvenuta carenza di interesse a seguito di “una modificazione della situazione di fatto o di diritto tale da comportare per il ricorrente l’inutilità dell’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, non essendo più configurabile in capo ad esso un interesse, anche solo strumentale o morale, alla decisione stessa, ovvero quando sia stato adottato dall’Amministrazione un provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco che, pur senza avere alcun effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza” .
9. Appare, infine, da disattendere anche la censura con la quale parte appellante deduce l’erroneità della sentenza di primo grado per l’omessa pronuncia sull’estromissione dal giudizio degli intervenienti società Lanzilotti Petroli di Lanzilotti G. &C. s.a.s. e Roma Francesco &C. s.a.s. dal momento che la declaratoria di improcedibilità del gravame è idonea a definire il giudizio in rito, mentre la questione della legittimazione all’intervento dei predetti soggetti prelude ad un esame del merito della controversia.
10. Per le esposte ragioni l’appello deve essere respinto con conseguente conferma della declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, conferma che esime il Collegio dall’esame delle censure riproposte nel presente giudizio.
11. Le spese di lite del presente grado seguono il criterio della soccombenza con riguardo al Comune di Carovigno.
11.1. Devono, invece, essere compensate con le società Lanzilotti Petroli di Lanzilotti G. &C. s.a.s. e Roma Francesco &C. s.a.s. in considerazione della costituzione di stile di queste ultime.