Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-06-13, n. 201903990

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-06-13, n. 201903990
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201903990
Data del deposito : 13 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2019

N. 03990/2019REG.PROV.COLL.

N. 02609/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2609 del 2010, proposto dal -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati N C e C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia,



contro

il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12,



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 3040/2009, resa tra le parti, concernente sanzione della perdita del grado.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2019 il Cons. Giancarlo Luttazi e uditi per le parti l’avv. Paola Conticiani su delega dell’avvocato C T e l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con atto d’appello notificato al Ministero della difesa presso l’Avvocatura generale dello Stato in data 11 marzo 2010 e depositato il 29 marzo 2010 il -OMISSIS-ha impugnato la sentenza resa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Bari, n. 3040 del 2009, depositata il giorno 11 dicembre 2009.

La sentenza ha respinto con condanna alle spese il ricorso, recante anche questione di legittimità costituzionale, proposto dal -OMISSIS-avverso il decreto prot. n. 403/3-9/2008 in data 5 novembre 2008 notificato in data 6 novembre 2008, con cui il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare ha inflitto al ricorrente la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e la conseguente cessazione del servizio permanente ai sensi degli artt. 26, lett. g ), 60, n. 6, e 61 della legge 31 luglio 1954, n. 599; sanzione irrogata con la seguente motivazione: “ sottufficiale dell’Esercito, in qualità di sottufficiale ai viveri presso la mensa unica del proprio reparto, avendo in ragione del suo ufficio il possesso di denaro e di generi alimentari dell’amministrazione militare, se ne impossessava per un ammontare pari ad euro 33.938,62. Quanto precede veniva conseguito sia attraverso lo scarico contabile dei, generi alimentari non riportati nel menù, sia caricando contabilmente generi alimentari in quantità eccessiva rispetto alle spettanze, sia anche impiegando per la confezione dei pasti derrate alimentari in misura inferiore a quella prevista per la forza da vettovagliare, sia, in ultimo, approvvigionandosi di derrate in quantità inferiori rispetto a quelle contabilizzate. Tle comportamento, peraltro sanzionato in sede penale, è censurabile anche sotto l’aspetto disciplinare perché così fortemente contrario ai doveri attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità ed alle norme e disposizioni che regolano il particolare servizio cui era preposto, da rendere inopportuna la permanenza in servizio del sottufficiale ”.

L’appello contesta alla sentenza di primo grado: “ Erronea valutazione della violazione dell’art. 3 della legge D. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.- Erronea valutazione della violazione dell’art. 114 T.U. n. 3/1957- Erronea valutazione dell’eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria e di motivazione- Erronea valutazione dei principi di proporzionalità tra il fatto contestato e la sanzione applicata. Ingiustizia manifesta. Arbitrarietà manifesta- Erronea valutazione della violazione dei principi di adeguatezza. Proporzionalità e gradualità della sanzione disciplinare- Erronea valutazione della carenza ed erroneità di motivazione in relazione alla irrogazione della sanzione più grave comportante la cessazione dal servizio - Vizio di motivazione della sentenza - Omessa e insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia. ”.

In esito ad avviso di perenzione consegnato il 16 aprile 2015 l’appellante, in data 13 maggio 2015, ha depositato istanza di fissazione di udienza.

Il Ministero ha depositato atto di formale costituzione il 5 ottobre 2015.

Con memoria depositata il 6 aprile 2019 l’appellante ha ribadito i propri assunti.



DIRITTO

L’appello è infondato.

1.- L’appellante è consapevole dei noti principi, precisati dalla giurisprudenza e richiamati dalla sentenza appellata, secondo i quali l’entità della sanzione disciplinare esprime una valutazione discrezionale rimessa all’Amministrazione di appartenenza dell’incolpato e insindacabile dal giudice amministrativo, tranne nei casi in cui appaia manifestamente anomala o sproporzionata; ed è

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