Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-06-11, n. 201502857
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Testo completo
N. 02857/2015REG.PROV.COLL.
N. 10308/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10308 del 2014, proposto da:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t., Commissario Delegato Nominato ai sensi delle O.p.c.m. nn. 3635/2007 e 3836/2009, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, ope legis, domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
contro
Tecnis Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11; Regione Calabria, Regione Calabria - Autorita' Regionale - Stazione Unica Appaltante;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 01465/2014, resa tra le parti, concernente affidamento contratto di costruzione e gestione del nuovo ospedale di Sibaritide.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Tecnis Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2015 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Federica Varrone e Gianluigi Pellegrino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Tecnis S.p.A. ha partecipato alla procedura concorsuale ristretta per l’affidamento del contratto di costruzione e gestione del nuovo ospedale di Sibaritide, indetta dal Commissario delegato per la gestione della situazione emergenziale per la Regione Calabria, nominato ai sensi della OPCM 3635/2007 e 3836/2009 .
Avverso gli atti della procedura di gara, ed in particolar modo avverso l’atto di esclusione disposta in data 30 maggio 2013, la società adiva dapprima il TAR Lazio, per poi riassumere la causa di fronte il Tar Calabria, a seguito di dichiarazione di incompetenza del primo TAR, evocando in giudizio il Commissario delegato, la Regione Calabria e l’Autorità Regionale Stazione Unica appaltante.
Il TAR Calabria con sentenza n. 1465/14 accoglieva nel merito il ricorso, previo rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica e per il Commissario Delegato.
Avverso tale statuizione la Presidenza del Consiglio dei Ministri (P.C.M.) propone appello di fronte a questo Consiglio di Stato, deducendo la “Violazione e falsa applicazione dell’Ordinanza di protezione civile 5.12.2012 n. 27 e del decreto della Giunta regionale Regione Calabria del 7.1.2013, n. 2”.
Con tale motivo la P.C.M. contesta la dichiarazione di esistenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Commissario delegato, nonostante l’avvenuta successione in tutti i rapporti del cessato organo straordinario della Regione Calabria.
Precisano gli appellanti che con D.P.C.M. 11 dicembre 2007 veniva dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria, fino al 31 dicembre 2009, poi prorogato fino al 31 dicembre 2011.
In conseguenza della dichiarazione dello