Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza collegiale 2022-11-04, n. 202209678
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Pubblicato il 04/11/2022
N. 09678/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06382/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6382 del 2022, proposto da
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F G, P R M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
V C, rappresentata e difesa dall'avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A A, C C, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 07699/2022, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di V C;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2022 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Graglia e Bartoli, in dichiarata delega dell'Avv. Alesii;;
-Rilevato che l’udienza camerale odierna è stata fissata in relazione alla sola istanza di parte appellata concernente la rimessione in termini per la costituzione, fondata sul rilievo della nullità della notifica dell’appello di Roma Capitale in quanto effettuata al primo procuratore costituito - diverso da quello successivamente costituito che aveva provveduto alla notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per appellare - fondata sul rilievo che detto procuratore si era cancellato dall’albo dagli avvocati;
- Rilevato che Roma Capitale nella memoria difensiva ha eccepito di avere comunque provveduto alla notifica in proprio all’appellata ex art. 140 c.p.c. ed ha evidenziato la sussistenza dell’errore scusabile per essere la nomina del secondo difensore avvenuta in aggiunta e non in sostituzione del primo difensore, per non essere stata comunicata la cancellazione dall’albo di tale primo difensore e per avere entrambi i difensori il medesimo congnome;
- Ritenuto che l’istanza di rimessione in termini presentata dall’appellata non sia meritevole di accoglimento atteso che la notifica dell’atto di appello ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 c.p.c., che l’appellata si è costituita nei termini di rito e che nessun atto pregiudizievole è stato compiuto prima della costituzione, per avere la difesa di Roma Capitale rinunciato non solo alla decisione a mezzo di sentenza in forma semplificata, ma anche alla stessa istanza cautelare all’udienza del 25 agosto 2022;né l’appellata ha dedotto in tale istanza di volere proporre appello incidentale o di volere proporre in sede di costituzione domande assorbite o non esaminate dal giudice di prime cure ex art. 101 c.p.a.;
- Ritenuto pertanto, in considerazione di tali rilievi che, non essendo decorso alcun termine perentorio per la difesa di parte appellata, dovendo in assenza della proposizione di appello incidentale o di memoria di costituzione finalizzata alla riproposizione di questioni dichiarate assorbite o non esaminate dal giudice di prime cure, intendersi come perentori i soli termini per la produzione di documenti o di memorie difensive prima dell’udienza di discussione ex art. 73 c.p.a., termini non ancora decorsi, non essendo stata fissata l’udienza per la trattazione del merito del ricorso;
- Ritenuto del pari non sussistano i presupposti per la fissazione nella presente sede del merito del ricorso, non essendovi stata alcuna pronuncia cautelare di accoglimento e non venendo in rilievo una causa rientrante nel rito appalti ex art. 120 c.p.a.;
- Ritenuto che le spese di lite della presente fase possano essere compensate;