TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-06-10, n. 202207699
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Testo completo
Pubblicato il 10/06/2022
N. 07699/2022 REG.PROV.COLL.
N. 12090/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12090 del 2021, proposto da
V C, rappresentata e difesa dall'avvocato C G, con domicilio digitale in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato P R M M, con domicilio digitale in atti;
nei confronti
A A e C C, entrambe non costituite in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. rep. GB/1660/2021 del 28 ottobre 2021, prot. GB/87157/2021 del Dipartimento Organizzazione Risorse Umane di Roma Capitale contenente la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esame, per il conferimento di n. 20 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario Avvocato, cat. D – posizione economica D1- Famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto- Codice concorso FAVD/RM - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché sconosciuto, ivi compreso, per i motivi di seguito indicati, il bando di concorso pubblico, per esami, per l'accesso a tempo pieno e indeterminato alla categoria D (posizione economica D1), per il conferimento di complessivi n. 420 posti, per quattro profili professionali (Funzionario Amministrativo - Codice concorso FAMD/RM, 100 posti;Funzionario Servizi Tecnici – Codice concorso 5 FSTD/RM, 80 posti;Funzionario Educativo Scolastico – Codice concorso FESD/RM, 80 posti;Funzionario Assistente Sociale – Codice concorso FASD/RM, 140 posti;Funzionario Avvocato – Codice concorso FAVD/RM, 20 posti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 61 del 7/08/2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2022 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, la ricorrente impugna la impugna la determinazione in epigrafe di approvazione della graduatoria di merito relativa al “ Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 420 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato alla categoria D (posizione economica D1), di cui n. 20 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario Avvocato, cat. D – posizione economica D1- Famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto- Codice concorso FAVD/RM ”, indetto da Roma Capitale, sostanzialmente lamentando la mancata attribuzione del titolo di riserva del 30% dei posti previsto all’art. 1 del Bando, consistente nell’appartenere al “ personale dipendente di Roma Capitale con rapporto di lavoro subordinato ”.
La candidata, nel riferire che “ in sede di invio della domanda, per motivi ignoti alla ricorrente, il modulo veniva accettato dal sistema senza la spunta della casella relativa alla titolarità della riserva che detto titolo ”, chiede l’annullamento di detta graduatoria nella parte in cui vi risulta inserita senza alcuna attribuzione della qualità di riservataria, evidenziando come:
- detta qualità fosse da costei già posseduta alla data di scadenza del bando nonché nota a Roma Capitale, presso la quale l’istante presta la propria attività lavorativa fin dal 27 dicembre 2016;
- la candidata già in data 14 luglio 2021 inviava “ in via cautelativa ” all’indirizzo p.e.c. indicato nel bando di concorso, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla titolarità della riserva, rappresentando la volontà di volersene avvalere ai fini della formazione della graduatoria finale;
- la stessa, il 7 settembre 2021, all’indomani dell’esito delle prova ma sempre in data antecedente alla pubblicazione della graduatoria (avvenuta il 18 ottobre 2021), essendo risultata idonea con il punteggio di 22,70/30, inviava ulteriore “ dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.P.R. 445/2000 ”, appositamente predisposta dall’amministrazione Capitolina, nella quale spuntava la casella relativa alla dichiarazione dell’intenzione di “ avvalersi della riserva dei posti in qualità di dipendente di Roma Capitale ”;
- il 4 novembre 2021, successivamente alla pubblicazione della contestata graduatoria, la ricorrente inviava a mezzo p.e.c. istanza di revisione della propria posizione e di attribuzione della qualità di riservataria, che rimaneva inevasa.
Afferma, dunque, la candidata di aver “ diritto al riconoscimento della qualità di riservataria” , non prevedendo il Bando che la comunicazione del possesso avvenisse a pena di decadenza al momento dell’invio della domanda.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione comunale, richiamando a supporto della legittimità della propria determinazione il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
La Sezione con ordinanza cautelare n. 187/2022 fissava, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso, contestualmente ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati che precedono la ricorrente nella graduatoria impugnata, con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale di Roma Capitale - incombente che veniva eseguito entro i termini, come da relativa attestazione versata in atti dalla ricorrente il 20 febbraio 2022.
All’udienza pubblica del 4 maggio 2022, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato, ritenendo il Collegio che il titolo di riserva per il personale dipendente dell’amministrazione banditrice del concorso previsto per i concorsi pubblici all’art. 24 del d.lgs. n. 150/2009 e richiamato all’art. 1 del bando debba ritenersi valutabile sebbene non dichiarato in sede di domanda di partecipazione, se fin da allora posseduto nonchè esibito, all’esito del superamento della relativa prova selettiva e prima della pubblicazione della graduatoria, nei termini a tal fine indicati dall’amministrazione.
I titoli di riserva al pari di quelli di preferenza non sono, infatti, resi oggetto di esame da parte della Commissione giudicatrice bensì vengono in considerazione solo successivamente allo svolgimento delle prove selettive, al momento della redazione della graduatoria di merito - come confermato dal prevedere l’art. 16 del d.P.R. n. 487/1994 che la relativa documentazione venga inviata successivamente allo svolgimento delle prove - non potendo, perciò, essere assimilati ai titoli di merito, che ai sensi del precedente art. 8 dello stesso d.P.R. n. 487/1994 sono, invece, valutati “ dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati ”, con conseguente necessità che solo quest’ultimi vengano indicati già in sede di domanda (in tal senso, da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, n. 3467/2020 nonché T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione II, n. 1985/2007).
Ne discende come - trattandosi di titoli rilevanti ai soli fini della formazione della graduatoria di merito - il concorrente, dopo aver superato con esito positivo la prova selettiva e prima che sia approvata la graduatoria finale, abbia (ancora) la possibilità di far valere i titoli di riserva (comunque posseduti all’atto della domanda di partecipazione) anche se non dichiarati ovvero erroneamente dichiarati nella domanda di partecipazione, se trasmessi entro il relativo termine stabilito dall’amministrazione.
La circostanza che tali titoli non possano essere valutati prima rende, infatti, evidente come la loro considerazione non sia, comunque, suscettibile di arrecare alcuna violazione della par condicio tra i candidati, con conseguente inconferenza del richiamo - operato dall’amministrazione capitolina in atti - al principio di autoresponsabilità, invero affermato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento al solo possesso dei requisiti di partecipazione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1148/2019).
Ebbene, ciò posto assume rilievo come nel caso di specie risulti agli atti di causa nonché incontestato tra le parti che la ricorrente al momento della presentazione della domanda (il 10 settembre 2020) fosse già dipendente a tempo indeterminato di Roma Capitale e che, nel termine (perentorio) richiesto dall’amministrazione con avviso del 2 luglio 2021, abbia inviato ben due comunicazioni all’amministrazione resistente volte a rendere edotta la Commissione, ai fini della formulazione della graduatoria di merito, della titolarità della riserva in questione (in tal senso, le note del 14 luglio 2021 e del 7 settembre 2021, entrambe in atti), circostanza, peraltro, per definizione - almeno astrattamente - già nota all’amministrazione che aveva indetto il concorso.
A ciò si aggiunga come il titolo di riserva, in ragione di quanto stabilito al citato art. 24 del d.lgs. n. 150/2009 - secondo cui “ Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni ” – trovi applicazione automatica in favore di tutti candidati idonei che sono già dipendenti dell’amministrazione che ha indetto il concorso, atteso l’interesse pubblico, espressamente perseguito dal legislatore, a “ riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni ”, con la conseguenza che la sua mancata indicazione nella domanda di ammissione al concorso non potrà di per sé precludere la sua considerazione in favore del candidato.
Né la previsione del bando, che richiedeva l’indicazione del possesso del titolo di riserva già nella domanda di partecipazione (art. 3), può ritenersi d’ostacolo ad una tale conclusione.
Il Collegio è, infatti, dell’avviso di non potersi attestare, nel caso in esame, sull’interpretazione formalistica del Bando proposta dall’amministrazione resistente, invero non rispondente ad un concreto interesse pubblico da tutelare (a ben vedere da quest’ultima nemmeno invocato), ritenendo di dover, viceversa, valorizzare - in ragione di quanto fin qui detto circa la natura del titolo di cui si discorre - la circostanza che le relative disposizioni non stabilissero che l’omessa comunicazione, in sede di presentazione della domanda, della volontà di avvalersi della quota di riserva prevista per i dipendenti di Roma Capitale avrebbe comportato l’esclusione del candidato dalla quota medesima, peraltro stabilendo il successivo art. 7 che i titoli di riserva (così come quelli di preferenza) “ sono valutati esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria di merito ”.
Non è, dunque, condivisibile la contestata determinazione assunta nei confronti della ricorrente, considerato che né i principi che regolano le procedure concorsuali né la normativa vigente in materia né il bando di concorso prevedono la necessità di comunicazione della qualità di dipendente dell’amministrazione banditrice del concorso già all’atto di partecipazione al concorso quale elemento fondamentale, determinante l’esclusione dalla relativa quota di riserva.
In conclusione, il ricorso deve, dunque, sotto essere accolto e l’impugnata graduatoria di merito deve essere, per quanto di interesse, annullata nella parte in cui la ricorrente non risulta compresa nella quota di posti riservata ai dipendenti di Roma Capitale, con l’obbligo dell’amministrazione a procedere alla sua riformulazione in parte qua .
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.