SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 7, numero provv.: 202402124, Verifica appello
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/03/2024
N. 02124/2024REG.PROV.COLL.
N. 10331/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10331 del 2019, proposto dalla signora R M, rappresentata e difesa dall'avvocato F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - oggi Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale Patrimonio Storico Citta di Napoli, Polo Museale della Campania, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Agenzia del Demanio, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3887/2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria da remoto di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 il Cons. R S e udito per le parti l’avvocato F V;
Viste, altresì, le conclusioni del Ministero appellato come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - L’appellante chiede la riforma della sentenza n. 3887/2019, emessa in data 15 luglio 2019 dalla sezione Settima del Tar della Campania, Napoli, sul suo ricorso proposto contro il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Soprintendenza Speciale Patrimonio storico artistico, Polo Museale Citta di Napoli, e contro l’Agenzia del Demanio.
A tal fine richiama e conferma i motivi dedotti in primo grado per la riforma dei provvedimenti oggetto del ricorso introduttivo (concernenti l’ordine di sgombero dell’alloggio) e dei tre motivi aggiunti (afferenti alla quantificazione del canone per alloggio demaniale), contestando anche la dichiarazione di difetto di giurisdizione riferita ralla determinazione dei canoni e reiterando la richiesta di incombenti istruttori già formulata in primo grado.
2 - Con il ricorso di primo grado veniva impugnata l’ordinanza del Soprintendente p.t. della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli prot. 587/2013, con la quale era stato ordinato il rilascio di un immobile di proprietà dello Stato, e segnatamente dell'alloggio che costituisce l'abitazione dell’appellante, alla via Giacomo Piscicelli n. 1/M.
A tale provvedimento facevano seguito le richieste dell’amministrazione affidataria del cespite di versamento di maggiori somme rispetto a quelle versate dalla appellante per la occupazione dell’alloggio, e tali ulteriori atti venivano gravati con motivi aggiunti, in ordine ai quali il giudice di primo grado dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.
3 - L’appellante evidenzia che analoghi provvedimenti del medesimo contenuto (ordine di sgombero e richieste di un canone per occupazione sensibilmente maggiore di quello versato) venivano emessi nei confronti di tutti gli altri residenti negli appartamenti della medesima palazzina, e formavano tutti oggetto di ricorsi giurisdizionali.
I predetti ricorsi venivano tutti respinti dalla Sezione VII del TAR della Campania, che fissava le diverse udienze di discussione in maniera temporalmente sfalsata. Tuttavia, prosegue l’appellante, le predette decisioni di primo grado venivano integralmente riformate dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 4553 e 4554 del 30.9.2015, che accoglievano gli appelli proposti con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, ritenendosi fondati i motivi di gravame avverso i provvedimenti impugnati in primo grado, motivi peraltro identici a quelli proposti dalla odierna appellante nel primo grado del presente giudizio.
Nonostante ciò, evidenzia l’appellante, veniva successivamente fissata l’udienza di merito della presente causa e la VII sezione del TAR della Campania respingeva il ricorso, riproponendo sostanzialmente il contenuto delle sue decisioni già riformate in appello.
4 - In fatto, l’appellante narra che abita da oltre trent’anni in un alloggio